Mezzo d'opera
Per mezzo d'opera si intende un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare materiali generalmente di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria, utilizzati in ambito stradale e di cantiere o industriale.
Nella maggior parte dei casi si tratta di automezzi dotati di un sistema idraulico in grado di sollevare posteriormente e/o lateralmente il cassone per effettuare lo scarico del materiale trasportato.
Normativa italiana
Nel codice della strada italiano si intendono come mezzi d'opera i veicoli che si occupano del trasporto di materiali per l'edilizia o per le attività forestali e dei trasporti connessi al ciclo dei rifiuti. Sono disciplinati dall'articolo 54, comma 1, lettera n[1] del codice della strada. Possono essere utilizzati su strada o fuori. I limiti di peso, disciplinati dagli articoli 10, 61 e 62 del codice della strada, li distinguono dagli autocarri: 13 tonnellate per l'asse più caricato, 20 per i veicoli a due assi, 33 a tre assi e 40 per quelli con un numero superiore di assi.
In accoppiata con un rimorchio, a differenza dei normali autotreno e autoarticolato, i limiti sono di 44 tonnellate per i quattro assi, 56 t per i cinque o più assi, 54 t per il trasporto di calcestruzzo in betoniera. Appunto a causa del loro peso elevato i mezzi d'opera, in base all'art.34[1] dello stesso Codice della Strada, sono soggetti a oneri aggiuntivi a titolo di compensazione della maggiore usura dell'infrastruttura viaria nel caso utilizzino normali strade; a tali oneri va aggiunto un ulteriore pedaggio supplementare nel caso di utilizzi autostradali.
Inoltre, per tutti i mezzi d'opera, è fatto obbligo, secondo quanto concerne l’articolo 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che taluni mezzi siano dotati di dispositivi supplementari, che devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione (Girofaro) e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all’art. 266. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere sempre accesi, anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell’articolo 152 del codice. Quanto riportato significa che questi dispositivi devono essere accesi, a prescindere dalla condizione di visibilità e anche quando il veicolo è scarico, quindi sempre, dato che queste luci sono legate al veicolo e non alle situazioni in cui esso si trova.
la definizione di mezzi d’opera riguarda i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.
Tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ EFFETTUATI CON I MEZZI D'OPERA
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera f) del Codice della Strada è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con i mezzi d'opera (così come definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n)), quando i medesimi eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62.
I limiti di massa “potenziale” indicati all’art. 10 comma 8 sono i seguenti:
per i veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
per i complessi di veicoli (trattore più semirimorchio oppure autocarro più rimorchio):
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in autobetoniera: 54 t;
I limiti “dimensionali” indicati all’art. 61 sono i seguenti:
larghezza massima : non eccedente 2,55 m
altezza massima : non eccedente 4 m (4,30 m per trasporto macchina operatrice sul pianale)
lunghezza totale (compresi gli organi di traino):
- i veicoli a motore isolati non devono eccedere 12 m
- gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere 16,50 m
- gli autotreni e filotreni non devono eccedere di 18,75 m.
I limiti di massa “legali” indicati all’art. 62 (commi 3,4 e 5) sono i seguenti:
per i veicoli a motore isolati detta massa non può eccedere:
- 18 t se si tratta di veicoli a due assi;
- 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
- 26 t se si tratta di veicoli a tre o più assi;
- 32 t se si tratta di veicoli a quattro o più assi.
per i complessi di veicoli detta massa non può eccedere:
- per autotreno a tre assi non può superare 24 t;
- per autoarticolato o autosnodato a tre assi non può superare 30 t;
- per autotreno o autoarticolato oppure autosnodato non può superare:
a) 40 t se a quattro assi;
b) 44 t se a cinque o più assi.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
DEFINIZIONE DI MEZZI D’OPERA
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 54, lettera n) del Codice della Strada (DL.gs del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) la definizione di mezzi d’opera riguarda i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.
Tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.