Risale al 1917 la realizzazione del primo carrello elevatore, ideato ad opera di Eugene Clark che al tempo si occupava, con l’omonima azienda, di assali per camion.
Nato come mezzo ad uso interno alla fabbrica per agevolare lo spostamento dei materiali, il primo Tructractor non è passato inosservato e in breve tempo Clark ha iniziato a ricevere sempre più richieste da partner e clienti, che volevano delle macchine uguali al suo prototipo.
Il primo Tructractor venne realizzato per rispondere ad una semplice esigenza: spostare materiale da un punto all’altro dell’azienda in maniera rapida, efficiente e con il minimo sforzo. Era a combustione interna, composto da una piattaforma a 3 ruote dotata di un contenitore che poteva contenere fino a 2 tonnellate, lo sterzo funzionava a lati invertiti e non c’erano i freni.
Nel 1918 sono già otto i Tructractors costruiti, 75 nel 1919, anno in cui Clark approda anche nel mercato estero (Francia).
Il carrello elevatore si diffonde in maniera massiva alla fine della seconda guerra mondiale.
Dal primo modello ad oggi le innovazioni sono innumerevoli grazie all’applicazione delle più moderne tecnologie che hanno fatto crescere esponenzialmente prestazioni, comfort, ergonomia e sicurezza.
Con il termine muletto o carrello elevatore, si identifica uno strumento meccanico, che può essere caratterizzato da differenti propulsioni motoristiche, utilizzato al fine del posizionamento e dello spostamento di oggetti di un certo peso all’interno dell’industria. Principalmente, viene utilizzato per il collocamento di merci all’interno di magazzini o depositi industriali, e per il carico e scarico dei prodotti dai mezzi di trasporto, come treni, aerei, camion, container e navi.
Il muletto è un termine comune, derivante dalle sue capacità di carico e trasporto, anche se è uno strumento piccolo, compatto e capace di trasportare enormi carichi. Il termine originale è carrello elevatore. Storicamente, il muletto fu inventato negli anni venti, dall’inventore statunitense Eugene Clark, il quale volle creare una macchina, in origine a tre ruote, che sfruttando un sistema di leve permettendo in uno spazio ridotto il trasferimento di materiale da un punto a un altro.
Nasce quindi il primo modello di muletto frontale. Il suo successo fu collegato alla Seconda Guerra Mondiale alla diffusione dei sistemi di carico con il pallet. Questa è una pedana di legno, caratterizzata da due livelli, al centro della quale possono benissimo introdursi le forche del muletti. Sulla pedana, vengono riposte le merci da trasportare.
Sistema più rapido e veloce, rispetto a un carico in balle o a rete. I pallet, come nel caso del container, con la diffusione del mercato internazionale e la globalizzazione, si è trasformata in una vera e propria unità di misura per il trasporto, sia aereo, che navale e terrestre. Il mezzo principale per il trasferimento della struttura a pedana, è il carrello elevatore.
Quindi ormai, tutte le aziende che lavorano nella logistica, nello stoccaggio di merci, o semplicemente, che prevedono la disponibilità di merci in magazzino, hanno bisogno di un muletto presente sul loco, in modo da effettuare senza sforzo o perdita di ore lavoro il trasferimento e il carico di merci.
Il muletto è un attrezzo, fondamentale per un azienda che voglia essere al passo con le esigenze di qualità, velocità e tempistica richieste dal mercato.
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Con il termine muletto o carrello elevatore, si identifica uno strumento meccanico, che può essere caratterizzato da differenti propulsioni motoristiche, utilizzato al fine del posizionamento e dello spostamento di oggetti di un certo peso all’interno dell’industria. Principalmente, viene utilizzato per il collocamento di merci all’interno di magazzini o depositi industriali, e per il carico e scarico dei prodotti dai mezzi di trasporto, come treni, aerei, camion, container e navi.
Il muletto è un termine comune, derivante dalle sue capacità di carico e trasporto, anche se è uno strumento piccolo, compatto e capace di trasportare enormi carichi. Il termine originale è carrello elevatore. Storicamente, il muletto fu inventato negli anni venti, dall’inventore statunitense Eugene Clark, il quale volle creare una macchina, in origine a tre ruote, che sfruttando un sistema di leve permettendo in uno spazio ridotto il trasferimento di materiale da un punto a un altro.
Nasce quindi il primo modello di muletto frontale. Il suo successo fu collegato alla Seconda Guerra Mondiale alla diffusione dei sistemi di carico con il pallet. Questa è una pedana di legno, caratterizzata da due livelli, al centro della quale possono benissimo introdursi le forche del muletti. Sulla pedana, vengono riposte le merci da trasportare.
Sistema più rapido e veloce, rispetto a un carico in balle o a rete. I pallet, come nel caso del container, con la diffusione del mercato internazionale e la globalizzazione, si è trasformata in una vera e propria unità di misura per il trasporto, sia aereo, che navale e terrestre. Il mezzo principale per il trasferimento della struttura a pedana, è il carrello elevatore.
Quindi ormai, tutte le aziende che lavorano nella logistica, nello stoccaggio di merci, o semplicemente, che prevedono la disponibilità di merci in magazzino, hanno bisogno di un muletto presente sul loco, in modo da effettuare senza sforzo o perdita di ore lavoro il trasferimento e il carico di merci.
Il muletto è un attrezzo, fondamentale per un azienda che voglia essere al passo con le esigenze di qualità, velocità e tempistica richieste dal mercato.
Nella foto un modello costruito verso la fine degli anni '40: si noti che, allora, la sicurezza dei lavoratori non era al primo piano! Infatti non è presente la gabbia di protezione con il forte rischio di incidenti ... a causa materiale cadente dall'alto (durante le manovre di carico e scarico) e per la mancata protezione dell'operatore nel caso di rovesciamento conseguente alla perdita della stabilità del mezzo!
Descrizione generale della versione base del muletto
Nella sua versione base, che può essere a 3 o 4 ruote a seconda dell'utilizzo (3 ruote per le manovre in spazi ristretti, 4 ruote per gli utilizzi più gravosi), è dotato di due bracci anteriori paralleli in metallo (le cosiddette "forche") che gli consente la presa e la movimentazione dei pallet favorendo così un veloce e sicuro movimento di grosse quantità di merci. In commercio ne esistono innumerevoli tipi, differenziati tra loro sia per il tipo di motorizzazione, sia per la capacità di sollevamento in termini di peso ed altezza.
Le tipologie di muletto dove è obbligatorio il patentino
Riportiamo la classificazione tradizionale delle tipologie di carrelli elevatori:
Carrello elevatore a forche ricoprenti
Carrello elevatore controbilanciato
Carrello retrattile
Carrello commissionatore
Carrello trilaterale
Carrello combinato
Carrello laterale
Il muletto, può oltremodo essere dotato di capacità specifiche, come quella di traslazione laterale del carico o quella di brandeggio, avere in alternativa alle normali "forche" delle attrezzature specifiche per la movimentazione di particolari unità di carico, quali rotoli e/o bobine (lamine di metallo, carta, tessuti, ecc.) o le merci liquide in fusti o gli elettrodomestici o quant'altro.
Altre versioni specifiche di larga diffusione sono quelle che consentono l'elevazione di interi container anche di peso e mole considerevole. Spesso vengono inseriti in questa generica categoria anche i transpallet, attrezzature di ingombro molto minore, con funzionamento parziale manuale e sprovviste di cabina di guida.
Configurazione del Carrello Elevatore controbilanciato
Il propulsore del veicolo, indipendentemente dall'alimentazione e dal tipo è sempre posto sul retro del mezzo, così come l'eventuale batteria, riuscendo in questo modo a bilanciare lo spostamento del baricentro verso l'avantreno causato dal carico sollevato. Nel caso di motori elettrici gran parte del contrappeso necessario viene fornito appunto dall'accumulatore, in altri casi si provvede all'installazione di opportuno carico sul retro del veicolo.
Gli pneumatici, soprattutto negli usi in luoghi chiusi e con terreni perfettamente pianeggianti, sono spesso pieni e sprovvisti di camera d'aria, sia per motivi di consumo più lento, sia per evitare pericoli nel caso di improvvisi scoppi o di eccessiva compressione con i carichi non perfettamente bilanciati.
Nella sua conformazione tipo il conducente è protetto da una telaio metallico a protezione da carichi eventualmente in caduta dall'alto e dai pericoli causati da un eventuale ribaltamento del mezzo. Per gli usi all'esterno l'abitacolo è spesso chiuso con cristalli per proteggere l'operatore dagli agenti atmosferici. Per ragioni di sicurezza sono solitamente montati sul tetto indicatori lampeggianti di colore arancione, nonché avvisatori acustici che segnalano l'inserimento della retromarcia del mezzo.
I carrelli moderni sono provvisti di variazione automatica della velocità, di conseguenza il movimento viene comandato in assenza del pedale della frizione. Il conducente ha a disposizione solamente i pedali dell'acceleratore ed eventualmente quello del freno, quando non è anche quest'ultimo automatico.
Di fronte a se il manovratore ha una serie di leve che comandano il sollevamento, sempre presente, e le altre eventuali funzioni idrauliche opzionali quali lo spostamento del carico lateralmente (traslazione) o longitudinalmente (brandeggio) e l'allargamento/stringimento delle forche.
Naturalmente nella cabina di guida è presente anche un classico volante che comanda lo sterzo, sempre sulle ruote posteriori mentre quelle anteriori sono fisse, in pratica al contrario di quasi tutti gli altri mezzi di trasporto. Alcune imprese hanno preferito, sui carrelli a tre ruote, posizionare la trazione sulla ruota posteriore (ad esempio Jungheinrich), mentre i più tradizionalisti hanno preferito mantenere i due motori di trazione sulle ruote anteriori (Linde).
Nella parte anteriore del mezzo vi è il cosiddetto montante, che ne consente l'operatività e che consiste in una struttura telescopica composta da uno o più colonne inserite una nell'altra ed azionate da martinetti idraulici. I montanti possono essere Simplex, Duplex, Triplex od addirittura Quadruplex, a seconda del numero di colonne che compongono la struttura telescopica. I montanti triplex e quadruplex sono definiti GAL, ossia a Grande Alzata Libera, in quanto permette di raggiungere altezze considerevoli nonostante con le forche a terra il montante rimanga molto basso. La visibilità è inoltre eccellente su questo tipo di montanti, in quanto il pistone centrale di sollevamento sale insieme alla prima slitta permettendo così all'operatore di avere una migliore visibilità.
Le caratteristiche di un montante si possono riassumere con 4 dimensioni:
Ingombro minimo ... altezza del montante con forche a terra
Alzata libera ... corsa di sollevamento lungo la quale l'ingombro minimo non cambia
Altezza di sollevamento ... altezza delle forche con montante sollevato al massimo
Ingombro massimo ... altezza del montante con forche sollevate al massimo
La trazione elettrica nei muletti
Negli ultimi anni si è assistito al progressivo decadimento dei carrelli elevatori a corrente continua (dC), in quanto le polveri create dal consumo delle spazzole, che periodicamente dovevano essere sostituite, tendevano ad intaccare le parti interne del motore. Vengono progressivamente sostituiti dall'apparizione dei motori a corrente alternata (aC), che grazie all'inversione della polarità del rotore rendono le spazzole un elemento inutile.
La legge dei carrellisti, la normativa del patentino per il muletto ... la legge per l'uso carrello elevatore
Oramai è risaputo: per essere carrellista non devi fare soltanto certe cose ... "Devi Diventare Carrellista Abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008" (in diretta ottemperanza col Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro e con l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).
L'obiettivo, quindi, è quello di conoscere le esatte norme e le procedure utili al perseguimento della massima sicurezza lavorativa!
Il D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di "preparare specificatamente i lavoratori incaricati all'uso del Muletto.
Significa elevare il grado di consapevolezza di ciascuno degli operatori circa i rischi tecnici del Carrello, circa i rischi strutturali della sede lavorativa (pavimentazione, piani di circolazione, etc.) e di tutte le misure applicate per la tutela della sicurezza e della salute.
Ma non bisogna soltanto esplicarsi in concetti formativi ed informativi ... dobbiamo, invece, far applicare detti concetti al lavoratore-operatore.
In sostanza l'operatore dovrà variare le attuali abitudini lavorative "cattive" e sostituirle in favore di altre ben produttive ... quanto più sicure possibili!
Si ... abitudini ... come quella di vedere il tuo carrello ... sedendoci sopra ... senza allacciare le cinture di sicurezza: cambia modo e appena ti siedi ... allaccia le cinture di sicurezza ... che ti consiglio di utilizzare anche quando il tuo carrello è dotato di altri sistemi di trattenuta (come ad esempio i modelli cabinati chiusi)!
Oltre alle norme tecniche e di sicurezza contenute nelle istruzioni a corredo del vostro carrello elevatore ... è bene considerare altre informazioni di genere teorico-pratiche!
In sostanza i principi di stabilità che ti consentono di non ribaltarti non sono quasi mai contenuti nei libretti di istruzione: che vuoi che ne sappia il tuo costruttore se presso la tua sede avviene il carico e lo scarico mediante rampe particolari?
Come pensi che il costruttore conosca i rischi relativamente a particolari binari che puntualmente attraversi nella movimentazione delle merci?
O ... ancora ... pensi che conosca la linearità o meno della tua pavimentazione o il tipo e la forma di merce che trasporti abitualmente?
Ecco perchè la formazione è mirata: soltanto tu conosci i veri rischi ... conoscendo il tuo carrello, la tua salute, la tua struttura e come è organizzata questa durante le attività lavorative!
Le sanzioni per i trasgressori
Tutto molto chiaro: quando c'è una legge che ti obbliga a comportarti in un certo modo ... la stessa legge prevede punizioni ... quando non ottemperi alle sue disposizioni!
Non è mia intenzione entrare nei numeri circa le pene e le ammende!
Mi va di raccontarti che si rischia grosso e il mio obiettivo è quello di far le cose per bene!
Per andare a Roma, ad esempio, vuoi avere certezza del percorso esatto o conoscere tutte le strade da non percorrere: comprendi il mio modo di pensare?
Bene, quando formiamo ... comunichiamo allo stesso modo: ci focalizziamo sui risultati da raggiungere e basta.
Attenzione: chi utilizza carrelli elevatori senza le debite prescrizioni è sanzionato, anche, con una possibile chiusura dell'attività lavorativa.
Questa cosa mi spaventa molto più delle sanzioni ... nel senso ... debbo pagare ... ma almeno lavoro e pago ... ma quando non lavori, come entrano i soldini per pagarti?
Si, pensaci bene ... come entrano?
Le Sentenze dei Tribunali al riguardo dei muletti e carrelli elevatori
Io presumo che la norma sia molto lineare: devi fare il possibile e spesso tentare di ricercare l'impossibile ... sempre al fine di garantire alti standard di sicurezza!
Talvolta, però, le cose non sono tanto lineari e, quindi, sorgono dubbi che generano contrasti di opinione!
Opinioni che possono essere confermate o cancellate da chi ne ha le competenze: i Giudici dei Tribunali!
Segui come si sono espressi in alcune sentenze dagli stessi pronunciate!
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008
UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ACCURATA O COMUNQUE NON ADEGUATA ED UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDONO AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perchè è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”.
Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 12319 del 30 ottobre 1999
OBBLIGHI DI SICUREZZA PER I CARRELLI ELEVATORI
La sentenza fa riferimento alla condanna, confermata dalla Suprema Corte, di un carrellista e del direttore dello stabilimento per l’investimento di un lavoratore causato dal conducente del carrello elevatore che procedeva in retromarcia attraverso una porta con bande in plastica rese opache dall’usura del tempo.
Ciò contravvenendo agli obblighi di sicurezza di cui agli art. 8 (vie di circolazione) 374 (efficienza delle attrezzature di lavoro) del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunciata a più riprese sulla materia di carrelli elevatori, enunciando in modo chiaro i molteplici obblighi gravanti in materia sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui preposti.
Il preposto «è responsabile della morte dell'operaio per non aver dato istruzioni sull'uso del carrello e per non aver vigilato sulle operazioni di carico e scarico».
Ugualmente, «in tema di misure antinfortunistiche, un carrello elevatore, tipo caterpillar, deve essere inquadrato tra i mezzi di sollevamento e di trasporto, siccome previsto dall'art. 169 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ai fini della disciplina della stabilità del mezzo e del suo carico»: «ne consegue che, qualora parte del materiale movimentato con un tale carrello, per non essere stato bene assicurato, venga perso, causando la morte di una persona, di questo evento ne risponde sia il conducente del carrello elevatore, sia colui che era tenuto a sorvegliare sulla puntuale applicazione della normativa antinfortunistica».
Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 15009 del 07.04.2009
IL TUTOR E’ RESPONSABILE PER GLI INFORTUNI OCCORSI ALL’APPRENDISTA
La Corte di Cassazione penale con sentenza 7/4/2009, n. 15009, ha stabilito che il lavoratore dipendente con il ruolo di formatore degli apprendisti ha il dovere di accertarsi del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, dei presidi antinfortunistici e del fatto che l’apprendista possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.
Il L. era stato chiamato a risponderne in qualità di dipendente della ditta e tutore del lavoratore minorenne, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata quest'ultima sulla inosservanza dell'art. 35, comma 5, lett. a) del d.lgs. 626/94, avendo lo stesso consentito l'utilizzo del carrello elevatore al giovane apprendista.
Deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta del giovane apprendista avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, di non essersi preoccupato di vietare l'uso indifferenziato dei carrelli elevatori da parte di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, tra cui il S., che lo utilizzava quotidianamente nonché di tollerare che le chiavi di accensione di tali mezzi fossero stabilmente inserite nel quadro di comando, il che consentiva un uso immediato e diretto da parte di qualunque dipendente, anche non adeguatamente formato).
Cassazione Lavoro - Sentenza n. 11278 del 16 maggio 2007
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE VIE DI CIRCOLAZIONE PER PEDONI E CARRELLI
Il signor G.M. ha subito infortunio sul lavoro l'11 febbraio 1999: è stato investito dal muletto guidato dal collega R.P. mentre percorreva a piedi l'interno dello stabilimento. Il Tribunale di Rovereto, in accoglimento della sua domanda, ritenuta la responsabilità esclusiva del datore di lavoro s.p.a. G.B.S. Group e del R., li ha condannati in solido a risarcire il danno differenziale del G. liquidato in Euro 144,512, oltre interessi legali e spese di lite.
La Corte d'Appello di Trento, con sentenza 4/16 settembre 2003 n. 429, in parziale accoglimento dell'appello dei soccombenti, ha ridotto il risarcimento ad Euro 115,610, ritenuto il concorso di colpa del G. nella misura del 20%, per avere attraversato con imprudenza la corsia percorsa dal muletto, fuori delle strisce pedonali.
Si rileva che il nuovo D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 8, modificato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 33, in materia di circolazione dei mezzi all'interno dell'azienda, impone che le vie di circolazione debbano essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Dispone altresì che non vi siano interferenze con i lavoratori eventualmente operanti nelle vicinanze, sancendo il principio generale che impone a carico del datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, sia come pedoni che come conducenti dei veicoli, attraverso la predisposizione di una efficace opera complessiva di organizzazione delle vie di circolazione in modo da evitare interferenze a lavoratori e mezzi in circolazione e da consentire un accesso agevole sicuro. Si ricorda che il primo giudice ha accertato che l'azienda ha predisposto misure tali da salvaguardare la sicurezza dei lavoratori all'interno dello stabilimento (corsie riservate ai mezzi e delimitate da strisce gialle, utilizzo delle corsie a senso unico, predisposizione di strisce zebrate al fine di consentire il passaggio pedonale), ma che non si è mai curata, nè ha penalizzato, la condotta dei dipendenti abitualmente inosservante di tali misure
Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 12773 del 7 dicembre 2000
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
Tale sentenza riguarda la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro, era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto innalzare fino a circa 4 metri da terra, e, scivolando, era caduto a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione.
La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia (oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.
Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di una sua successiva visita in loco”.
Le fonti normative
In queste poche righe apprendi da dove provengono parte di quanto ti ho esposto in queste pagine informative.
E' bene conoscere anche la fonte ... la legge ... potresti averne bisogno per approfondire le tue conoscenze o semplicemente conoscerne le singole parole ... punti e virgole comprese!
Quindi l’uso del carrello è regolamentato da precisi obblighi e specificatamente dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli numero 36, 71, 73 ed ecco quanto riferisce il Legislatore:
Art. 36, comma 2 lettera a :
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
Art. 71, comma 7 lettera a :
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
Art. 73, commi 1, 2, 3, 4, 5 :
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ... in vigore dal 12/03/2013
Questo provvedimento definisce in modo certo quali attrezzature necessitano, per il loro utilizzo, dell'Abilitazione Specifica (definita Patentino dai tanti) e tra queste attrezzature è presente il "Carrello Industriale Semovente", ovvero, il Carrello Elevatore.
Sempre l'accordo definisce le modalità ed i contenuti formativi, i docenti esperti che possono erogare la formazine, la durata delle attività, i soggetti formatori, il riconoscimento della formazione pregressa e le attività da porre in essere ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni conseguite.
L'accordo è entrato in vigore il 12/03/2013, giusto un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La circolazione corretta dei Muletti: le modalità di transito dei muletti su strade pubbliche ed in aree private!
Il carrello elevatore non è un mezzo di trasporto nato per essere generalmente utilizzato su strade pubbliche. Infatti, il suo "ambiente naturale" si identifica perlopiù nei piazzali industriali, nelle aree di deposito e, comunque, in aree private ad esercizio delle attività imprenditoriali.
Per anni il Carrello Elevatore (detto anche Muletto) poteva circolare su strade pubbliche senza esser munito della classica targa prevista dal Codice della Strada poi, con la Circolare del Ministero dei Trasporti del 10/06/2013 ... questa facoltà era venuta meno: a quel punto, da giugno 2013 appunto, nessun carrello poteva transitare su strade pubbliche senza che lo stesso venisse "omologato" quale macchina operatrice.
Sempre nell'anno 2013 ... l'inattesa (o attesa) retromarcia del Ministero: nuovamente senza targa, ma per brevi e saltuari spostamenti.
A questo punto ... stop alle immatricolazioni come macchine operatrici!
La novità potrebbe ritenersi di poco valore, ma fidatevi del fatto che sono tanti i muletti che transitano su strade pubbliche ... perchè è già strada pubblica anche il solo centimentro al di fuori delle aree private.
Come ben sappiamo, sulle strade pubbliche, oltre alla Legge Sicurezza (che impone l'obbligo del Patentino Carrellisti) vige anche il Codice della Strada che si preoccupa della sicurezza di altre persone.
Mi riferisco in particolare:
alle persone che transitano a piedi su strade pubbliche dove nelle immediate vicinanze si sta eseguendo un'attività di carico e/o scarico col carrello elevatore
alle persone occupanti veicoli che transitano nella strada in cui sta movimentando il carrello elevatore (motociclisti, autisti, ciclisti, etc.)
ma anche a noi stessi che, se non premurosamente preparati, potremmo essere vittima di un dannato incidente stradale
Adesso, quindi, è possibile movimentare quest'attrezzatura senza targa ... ma rispettando alcune condizioni che, se inosservate, possono recar danno alle persone ... e alle vostre tasche.
In sintesi il nostro Carrello Elevatore, per quanto detto dalla primissima Circolare Ministeriale del 14/01/2014:
1) deve essere munito di scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore
2) deve essere munito di segnalazione visiva ed illuminazione
3) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse
4) deve aver installato un dispositivo retrovisore almeno sul lato sinistro
5) ... ... ...
L'elenco non è ultimato ... ma per completezza vi rimando alla lettura analiticha della sudetta Circolare del Ministero dei Trasporti.
P.S. ... La Circolare detta anche i limiti di velocità ed altri aspetti che interessano le norme comportamentali atti a garantire le più ampie condizioni di sicurezza possibili.
Include, inoltre, il fac-simile per la richiesta di autorizzazione da presentare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
P.P.S. ... Tenete come punto di riferimento i Tecnici che eseguono la manutenzione dei Vostri Carrelli Elevatori: in quanto Esperti sanno come "preparare" il vostro mezzo nel migliore dei modi.
Il Noleggio del Muletto /Carrello Elevatore: ecco gli obblighi per i noleggiatori delle attrezzature di lavoro
Cosa devono fare i Noleggiatori? ... Ed i Datori di Lavoro?
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 23 ... testualmente recita:
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Sanzioni: per i Fornitori, Commercianti, Installatori e Progettisti è previsto l'arresto da quattro ad otto mesi o con l'ammenda (art. 57, comma 2 - D. Lgs. 81/2008)
Altri interessanti spunti normativi si possono apprendere leggendo l'articolo 72 ...
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Sanzioni: per il Datore di Lavoro è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 87, comma 3, lettera C - D. Lgs. 81/2008)
Bene ... penso che tu sappia che, quindi, adesso è importante differenziare i carrelli acquistati (ora, di tua proprietà) e quelli avuti in noleggio, in leasing od anche in concessione d'uso! Tutto questo perchè ci sono obblighi a carico dei noleggiatori di attrezzature.
Chi concede o noleggia i carrelli elevatori deve rilasciare delle dichiarazioni per attestarne il grado di sicurezza.
Inoltre, sempre i locatori, hanno l'obbligo di richiedervi l'elenco dei soggetti incaricati all'utilizzo e che questi siano abilitati alla conduzione del carrello elevatore secondo le regole precise previste dalle norme di sicurezza! Quindi in possesso del Patentino Muletto Patente Carrello Elevatore.
Ricordati che un mezzo ricevuto in locazione e non accompagnato da queste dichiarazioni ... significa contravvenire alla legge ed essere perseguibile anche ai fini penali! Ecco l'importanza di comprendere al meglio gli obblighi per i noleggiatori delle attrezzature.
Come si diventa Operatore Carrellista? Bisogna abilitarsi secondo il Decreto Legislativo 81/2008 e l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Il Nuovo Testo Unico Sicurezza e Salute sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), ha riconfermato l’obbligo, da parte dei Datori di Lavoro, di eseguire le attività di Formazione, Informazione ed Addestramento in favore dei lavoratori circa l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro tra cui il Carrello Elevatore, così come disciplinato dagli Articoli 36, 37, 71 e 73 del Testo Unico stesso.
Ma non solo l'81/2008 si interessa della formazione degli Operatori: infatti, dal 12/03/2013, è in vigore un altro provvedimento normativo ... l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Questo Accordo definisce chiaramente quali attrezzature necessitano, per il loro utilizzo, dell'Abilitazione Specifica (definita comunemente Patentino) e tra queste attrezzature è presente il "Carrello Industriale Semovente", ovvero, il Carrello Elevatore / Muletto.
Sempre nel citato Accordo sono state definite le modalità ed i contenuti formativi, i docenti esperti che possono erogare la formazione, la durata delle attività, i soggetti formatori, il riconoscimento della formazione pregressa e le attività da porre in essere ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni conseguite (ogni 5 anni).
La normativa è chiara, tanto che, non è assolutamente possibile utilizzare o far utilizzare il carrello elevatore a soggetti non abilitati a tale utilizzo.
Il Legislatore, in quest'ottica, ha disposto dei principi molto ben definiti: i Datori di Lavoro, hanno l’obbligo di fornire una Formazione ed Informazione, oltre ad un'attività di Addestramento!
Il nostro compito, quindi, nasce proprio dall’esigenza della Clientela di Formare, Informare ed Addestrare i propri Carrellisti e per far ottenere agli stessi operatori l’abilitazione normativa necessaria affinché possano utilizzare legalmente il carrello elevatore senza alcun rischio e sollevando, contemporaneamente, il Datore di Lavoro da eventuali pesanti sanzioni che, ribadiamo, possono addirittura arrivare alla chiusura dell’attività.
Come Brixia vogliamo essere per Voi un’opportunità … da confrontare … da valutare attentamente … da scegliere!
Desideriamo, quindi, rappresentare per voi la soluzione giusta … dettata dalla competenza, dalla professionalità, dai vantaggi e dai benefici, ma soprattutto dalla forte sensazione di sicurezza e tranquillità che dovete avere … quando affidate incarichi importanti a persone che ritenete, ora, competenti e professionali per il servizio di informazione e formazione dei carrellisti.
Cosa attesta l’avvenuta abilitazione da parte dell'operatore?
Al termine della verifica del grado di apprendimento, l’Operatore partecipante ai corsi di formazione e/o di aggiornamento-rinnovo, consegue il “Titolo Abilitativo” (Abilitazione Specifica per la Conduzione dei Carrelli Semoventi Industriali) indispensabile per l’utilizzo del mezzo.
In aggiunta viene consegnata una tessera identificativa comprensiva di foto in formato tessera strettamente personale.
Ciò è la documentazione che dobbiamo conservare gelosamente e che deve essere esibita a richiesta degli organi d’ispezione!