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 regole sulla starda

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mimmo




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MessaggioTitolo: regole sulla starda   regole sulla starda Icon_minitimeDom Mag 18, 2014 9:59 pm

salve sto per acquistare un camion 75 Ql trasporto veicoli
vorrei sapere per certezza le vere regole per circolare le fermate obbligatorie, i giorni di fermo e tutto cio che serve in strada per non incorrere in multe.....   anche le sporgenze max
scusate ma e da tanto che o preso patente e ho bisogno di una rinfrescata
grazie anticipatamente  

 lol!
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el magutt

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MessaggioTitolo: Re: regole sulla starda   regole sulla starda Icon_minitimeSab Ago 16, 2014 1:41 pm

credo si tretti di questo:
l presente regolamento si applica al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli con una massa totale superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto su strada di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone.

Taluni veicoli che rientrano in tali categorie sono tuttavia esentati dal regolamento, vale a dire i veicoli:

adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri (tali veicoli non dovranno essere muniti di tachigrafo *, tuttavia il presente regolamento prevede un controllo basato sui registri e gli orari di servizio);
la cui velocità massima non supera i 40 chilometri orari;
delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine pubblico;
usati per operazioni di aiuto umanitario, missioni mediche o di salvataggio;
carri attrezzi entro un raggio di 100 km;
sottoposti a prove tecniche su strada;
non superiori a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
di carattere storico e che sono utilizzati per fini non commerciali.
Inoltre, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono decidere di concedere altre deroghe subordinate a condizioni individuali sul proprio territorio. Si tratta dei veicoli:
delle autorità pubbliche che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca entro un raggio di 100 km;
non superiori a 7,5 tonnellate utilizzati entro un raggio di 50 km dai fornitori di servizi universali o per il trasporto di materiale utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività principale;
non superiori a 7,5 tonnellate, elettrici o alimentati a gas, entro un raggio di 50 km;
operanti su piccole isole non collegate al territorio nazionale;
utilizzati per i corsi o gli esami di guida;
utilizzati nell'ambito di attività legate ai servizi di interesse generale, alla radiodiffusione, alla televisione, alla manutenzione della rete stradale e a certi controlli;
da 10 a 17 posti per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
progettuali mobili, destinati a fini didattici;
impiegati per la raccolta del latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
adibiti al trasporto di rifiuti di animali non destinati al consumo umano;
impiegati esclusivamente nei porti o terminali ferroviari;
per il trasporto di animali tra fattorie, mercati e macelli entro un raggio di 50 km.
I conducenti e assistenti alla guida devono avere almeno 18 anni, tranne in determinate circostanze di formazione professionale degli assistenti alla guida in cui l'età minima è fissata a 16 anni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i trasporti nazionali e internazionali effettuati sia esclusivamente all'interno dell'UE, che fra l'UE, la Svizzera e i paesi dello Spazio economico europeo (SEE).

L'UE fa parte dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso nel 1970 nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo ha un ambito di applicazione più ampio del presente regolamento. Pertanto, esso si applica anche ai veicoli immatricolati nei paesi che non hanno sottoscritto l'AETR quando essi compiono un tragitto nella zona coperta dall'accordo.

Tempi di guida

Il tempo di guida è sottoposto a una serie di regole, vale a dire:

il periodo di guida giornaliero * non deve superare 9 ore. Due volte alla settimana può essere esteso fino a 10 ore;
il periodo di guida settimanale * non deve superare 56 ore;
il periodo di guida totale nel corso di due settimane non deve superare 90 ore;
il conducente registra come «altre mansioni» sul tachigrafo il tempo di lavoro durante il quale non guida, come anche il tempo di guida del veicolo non previsto dal presente regolamento e il tempo di viaggio in treno o traghetto quando non dispone di una cuccetta;
dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione * di almeno 45 minuti consecutivi o di 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti nel corso dello stesso periodo;
il riposo settimanale obbligatorio di almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto);
se nel corso di due settimane consecutive, un conducente può prendere un solo riposo settimanale ridotto, la riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana;
tra due riposi settimanali *, un conducente può prendere fino a 3 riposi giornalieri ridotti *;
il conducente può scegliere di effettuare i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti a bordo del veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo e sia in sosta;
quando il conducente prende un tempo di riposo mentre il veicolo è trasportato a bordo di un treno o di una nave, tale tempo può essere interrotto al massimo 2 volte per un totale di massimo un’ora. Inoltre, il conducente deve disporre di una cuccetta.


Responsabilità

Le imprese di trasporto o gli altri organismi che offrono lo stesso servizio devono permettere ai propri conducenti di essere conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul tachigrafo:

essi non possono concedere premi in base alla distanza percorsa o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale;
essi devono garantire che gli orari di trasporto siano conformi al presente regolamento e che i dati registrati dai tachigrafi digitali siano trasferiti nel momento opportuno e conservati per almeno 12 mesi.
Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. Fatto salvo i casi in cui l'impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile, ad esempio perché il conducente presta la propria attività presso diverse imprese di trasporto e non ha fornito le informazioni necessarie affinché queste possano garantire il rispetto del presente regolamento.

Deroghe

Uno Stato membro può:

previa approvazione della Commissione, concedere deroghe per determinati trasporti all'interno, in provenienza da o verso le regioni del suo territorio con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;
in casi urgenti, concedere una deroga per un periodo non superiore a 30 giorni e per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio;
previa autorizzazione della Commissione, concedere una deroga in circostanze eccezionali per i trasporti effettuati interamente sul proprio territorio.
Il conducente può non rispettare il regolamento per permettere al veicolo di raggiungere un punto di sosta appropriato. Tuttavia, deve indicare a mano il motivo e la natura del suo tragitto sul foglio di registrazione o attraverso il dispositivo di inserimento dati manuale del tachigrafo digitale. Inoltre, in certe condizioni, un conducente che offre un solo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, può rimandare il suo tempo di riposo settimanale di 12 giorni consecutivi, a partire dal suo periodo di riposo regolare precedente.

Procedure di controllo e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni che permettono di garantire il rispetto del regolamento sul loro territorio. Essi possono:

infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di trasporto che hanno commesso un'infrazione;
procedere al fermo di un veicolo se l'infrazione è di natura tale da compromettere la sicurezza stradale;
obbligare il conducente a osservare un periodo di riposo giornaliero;
ritirare, sospendere o limitare la licenza di un’impresa o la patente di guida di un conducente.
Per evitare che un conducente sia sanzionato due volte per la stessa infrazione, gli Stati membri forniscono al conducente una prova per iscritto della sanzione, che il conducente deve conservare e presentare su richiesta. Inoltre, gli Stati membri si tengono aggiornati sulle infrazioni commesse dai non residenti e sulle sanzioni imposte ai propri residenti per infrazioni commesse negli altri Stati membri.

Contesto

Il regolamento è volto a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro nel settore del trasporto su strada, un settore esposto alle pressioni della concorrenza. A tal fine, il regolamento prevede delle disposizioni più semplici e più efficaci che sostituiscono quelle del vecchio regolamento (CEE) n. 3820/85.

Tachigrafo: apparecchio di controllo che registra i tempi di guida.
Periodo di guida giornaliero: il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornalieri o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
Periodo di guida settimanale: il periodo complessivo di guida tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica.
Interruzione: periodo che permette al conducente di riposarsi. Durante tale periodo il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni.
Riposo: periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo.
Riposo giornaliero: riposo obbligatorio nel corso di un periodo di 24 ore (30 ore per la multipresenza), che deve durare almeno 11 ore (riposo giornaliero regolare) o 9 ore (riposo giornaliero ridotto).
Riposo settimanale: riposo obbligatorio, che deve iniziare al più tardi alla fine di 6 periodi di 24 ore dal riposo settimanale precedente e deve durare almeno 45 ore (riposo settimanale regolare) o 24 ore (riposo settimanale ridotto).
Atto Entrata in vigore Termine ultimo di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 561/2006
11.4.2007, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 27, che entrano in vigore l'1.5.2006
-
GU L 102 dell'11.4.2006
Atto(i) modificatore(i) Entrata in vigore Termine ultimo di recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1073/2009
4.12.2009, ad eccezione inizio applicazione parziale vedi art. 31
-
GU L 300 del 14.11.2009


Per quanto tempo un camionista può guidare senza mettere in gioco la sicurezza? In linea di massima, le regole comunitarie prevedono che non si possa guidare per più di quattro ore e mezza, poi bisogna fare una pausa obbligatoria di 45 minuti. Riposati, ci si può rimettere in marcia per un periodo di uguale durata e successivamente riposare per 11 ore. Il periodo di guida settimanale è fissato in 56 ore. Questi valori sono chiamati in gergo tecnico: tempi di guida e riposo.

Ma le regole, in realtà, sono molto più complesse di come appare. Per riuscire a districarci tra tutte le norme e le eccezioni abbiamo chiesto aiuto a VDO, azienda del Gruppo Continental che produce i cronotachigrafi, speciali strumenti che registrano tutte le fasi del viaggio di un conducente professionista.
Infatti, in base al Regolamento CE 561/2006, da maggio 2006, tutti i veicoli adibiti a trasporto merci con massa massima ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate e tutti i mezzi adibiti a trasporto passeggeri con più di 9 persone a bordo, incluso il conducente, devono essere dotati di tachigrafo digitale.

Tempi di guida giornalieri: 9 ore (massimo 10 ore 2 volte a settimana)
Periodo di guida settimanale: 56 ore
Interruzioni: pausa 45 min ogni 4 ore e 30 min di guida. Se si vuole procedere con un frazionamento, si possono fare massimo due pause nelle 4,5 ore, la prima di almeno 15 min, la seconda di 30 min
Riposo giornaliero regolare e ridotto: 11 ore ininterrotte, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di 3 volte a settimana, senza alcuna compensazione
Riposo giornaliero frazionato: 12 ore, di cui il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore, entrambi senza interruzione
Riposo giornaliero per “multipresenza” (ossia con autista in disponibilità): 9 ore a conducente nell’arco delle 30 ore
Riposo settimanale regolare / ridotto: 45 ore con possibilità di riduzione a 24 ore consecutive, in qualunque luogo. Compensazione da effettuare entro la fine della terza settimana successiva


Leggendo tutte queste regole verrebbe da pensare che il trasporto merci sia talmente controllato che sarebbe impensabile essere fuori regola. Ma le cronache di tutti i giorni ci raccontano una realtà totalemente diversa: di fatto i cronotachigrafi vengono spesso manomessi attraverso vari strataggemmi (qui, qui e qui alcuni esempi), le aziende di trasporto meno oneste obbligano i conducenti a turni massacranti e poi ci sono i “padroncini” che, come dei veri e propri liberi professionisti lavorando in autonomia con il camion di proprietà e quindi per loro vale ancora di più la regola de “il tempo è denaro“. Tutti questi comportamenti si trasformano in gravi pericoli pericoli per la sicurezza stradale. I colpi di sonno sono, infatti, tra i maggiori pericoli per i conducenti di mezzi pesanti.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
(Regolamento europeo del 20 dicembre 1985 n°3820)

Il Regolamento CEE sulla materia dei tempi di guida e di riposo per i veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali che sviluppano una velocità superiore a 30 km orari è sanzionato dall’articolo 174 del Codice della Strada (esistono le esenzioni) e prescrive che:

• il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte alla settimana a 10 ore.

• dopo un periodo di guida di 4 ore e _, il conducente del veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno che non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore e _.

• durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le stesse interruzioni non devono essere conteggiate come riposo giornaliero.

• il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione.

• il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere minimo di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve essere recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.

• il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve essere di 12 ore anziché 11 ore ed in questo caso non è riducibile.

• in deroga al regolamento, a condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione, il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato, nei limiti necessari alla protezione della propria sicurezza, di quella del veicolo e del carico; ma in tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.

• nell’ipotesi di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore.

non supera quella corrispondente a 6 periodi di guida giornalieri, il conducente del veicolo deve effettuare un periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive.

• la durata del riposo settimanale può essere ridotta a 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella residenza del conducente, mentre può essere ridotto a 24 ore consecutive se preso in luoghi diversi da quelli predetti.
Però la riduzione deve essere compensata da un periodo equivalente di riposo continuo entro la fine della terza settimana successiva a quella in cui la riduzione è stata effettuata.
La compensazione delle riduzioni dei periodi di riposo, sia giornalieri che settimanali, deve essere collegata ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore.

• Si precisa che il riferimento a periodo di guida e riposo giornaliero va effettuato nell’arco delle 24 ore dall’inizio del trasporto e non al giorno solare, mentre il riposo settimanale si riferisce alla settimana definita dal periodo compreso dalle 00,00 del lunedì alle 24,00 della domenica.

Art. 174 Codice della Strada ( Periodi di guida e di riposo )
Le principali violazioni sono:

1. Superamento del periodo di guida giornaliera;
Art. 174/4° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )

2. Mancata effettuazione delle prescritte pause durante la guida;
Art. 174/4° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )

3. Mancata effettuazione del riposo giornaliero;
Art. 174/5° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )

4. Mancata effettuazione del riposo settimanale:
Art. 174/5° Euro 137,55 ( -2 Punti / patente conducente )

PRECISAZIONI

a. Da tenere presente che, ai sensi del comma 8 dell’art. 174, l’impresa da cui dipende il lavoratore cui la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione.

b. Pertanto l’impresa riceverà due verbali, uno come obbligato in solido per il suo conducente; l’altro come trasgressore per aver violato le disposizioni di cui al regolamento CEE 3820/85, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo che comporta una sanzione amministrativa pari a € 68,25 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.

c. Le violazioni all’art. 174 prevedono, in caso di ripetute inadempienze e tenuto conto della loro entità e della loro frequenza, la sospensione del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui si riferiscono per un periodo da uno a tre mesi (questo si applica se a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione non vi abbia provveduto).

d. La costante recidività nel violazione l’articolo 174 del Codice della Strada può comportare anche la decadenza o la revoca del titolo abilitativo al trasporto.

e. Tali violazioni devono essere sempre segnalate all’Ufficio Provinciale del Lavoro e all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo che, per il trasporto in conto terzi è la Provincia, mentre per il trasporto in conto proprio è l’Ufficio Provinciale del DTT.



NOTA:-Tutte le volte che viene contestato l’articolo 174 per l’inosservanza dei periodi di pausa o di riposo, l’operatore di Polizia Stradale deve obbligatoriamente intimare al conducente di non proseguire il viaggio fino alle ore………..(da indicare sul verbale di contestazione), dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo, e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario.

Qualora l’intimazione non venga rispettata, il conducente incorrerà nella violazione di cui all’articolo 174 comma 7°-bis con sanzione amministrativa da € 1.626,45 e ritiro immediato dei documenti (patente di guida e carta di circolazione del veicolo).
La restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta, trascorso il necessario periodo di riposo, al comando da cui dipende l’organo accertatore che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 174 del Codice della Strada in riferimento al dettato normativo prescritto dal Regolamento CEE n. 3820/85.

OSSERVAZIONI: Può capitare che durante il controllo del foglio di registrazione del cronotachigrafo si evinca una doppia violazione dell’articolo 174 del Codice della Strada, ovvero dallo stesso foglio di registrazione risultano violati sia i periodi di pausa che quelli di riposo.

In tale caso deve essere contestato l’articolo 174 del Codice della Strada per ogni singola fattispecie di violazione

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
- massimo 9 ore (estendibili a 10 ore al massimo 2 volte alla settimana)

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE
- massimo 56 ore di giuda settimanale

PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALE
- massimo 90 ore di giuda nelle 2 settimane

Note: si consiglia di adoperare l'estensione delle 10 ore di guida giornaliere solo in casi eccezzionali e di effettuare una guida settimanale media di 45 ore

INTERRUZIONI DI GUIDA
- dopo 4.30h di guida almeno 45' di interruzione
- i 45' possono essere divisi in due interruzioni (non invertibili) intercalate nel periodo di guida (ovvero all'interno delle 4.30h)
- la prima di almeno 15'
- la seconda di almeno 30'

Note: si consiglia di effettuare l'interruzione dei 45' (o la seconda interruzione di 30') alla scadenza delle 4.30h di guida, per non dover interrompere il periodo di guida una seconda volta. Con le estensioni che consentono la guida giornaliera superiore alle 9 ore sono necessarie almeno due interruzioni

RIPOSO GIORNALIERO
- Regolare: 11 ore nell'arco delle 24 ore [13 ore di turno]
- Frazionato: 3 ore + 9 ore (non invertibili) nell'arco delle 24 ore [15 ore di turno]
- Ridotto: 9 ore (max tre volte a settimana) nell'arco delle 24 ore [15 ore di turno]

RIPOSO GIORNALIERO CON DUE AUTISTI


almeno 9 ore nell'arco di 30 ore (non 24) [21 ore di turno ]

RIPOSO SETTIMANALE
- Regolare: almeno 2 riposi di 45 ore in due settimane consecutive
- Ridotto: almeno 1 riposo di 45 ore + 1 riposo di 24 ore in due settimane consecutive, con l'obbligo di compensazione nella 3° settimana successiva a quella in cui si è avuta la riduzione. Il periodo di riposo preso a compensazione deve essere unito ad un'altro riposo di almeno 9 ore
- Quando c'è una interruzione nella giornata di almeno 3 ore si può ridurre il riposo giornaliero a 9 ore

I ministeri dell'Interno e dei Trasporti hanno diffuso alla fine di luglio 2011 una circolare che contiene alcuni indirizzi interpretativi sull'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo degli autisti professionali e sulle sanzioni per la violazione dell'articolo 174 del Codice della Strada.
La circolare numero 17598 del 22 luglio 2011 nasce perché - come recita il testo introduttivo del documento stesso - nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 174 del Codice della Strada, come modificato dalla Legge 120/2010, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l'azione degli organi di controllo. Quindi, la circolare intende assicurare un'interpretazione chiara ed uniforme anche per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento CE 561/2006. Lo fa articolandosi in diversi capitoli, dedicati a specifici aspetti delle norme sui tempi di guida e di lavoro.

Riposo
Calcolo della durata minima del riposo giornaliero - Dopo avere ricordato che i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro le 24 ore che seguono il precedente riposo giornaliero o settimanale, la circolare chiarisce che se tale riposo inferiore a quello stabilito dalla legge, esso va considerato come non effettuato. Ciò significa che i periodi di guida che precedono e seguono tale riposo incompleto vanno sommati come un unico periodo di guida, applicando la relativa sanzione. C'è però un'eccezione, sancita dalla UE: se il riposo giornaliero è inferiore a quello prescritto ma comunque superiore a sette ore, va applicata solamente la sanzione per la violazione del tempo di riposo e non quella sul tempo di guida che risulta dalla somma della guida precedente e successiva. In tutti i casi, il conducente non potrà riprendere il viaggio prima di avere completato il periodo di riposo giornaliero richiesto.

Obbligo di registrazione del riposo giornaliero - La normativa impone che il riposo giornaliero vada inserito manualmente nel cronotachigrafo, attraverso il tasto simbolizzato dal letto. Ciò va fatto anche quando l'autista si allontana dal camion portando con sé il disco o la carta del cronotachigrafo. La circolare chiarisce che se ciò non accade è considerata un'infrazione solo “se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento”.
Frazionamento delle interruzioni alla guida - La circolare chiarisce che l'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e mezza di guida consecutivi può essere sostituita da due periodi di 15 minuti, seguita da una di 30 minuti, però tale sostituzione non “può essere soggetta a inversione o sostituzione”. Inoltre, il testo aggiunge che le quattro ore e mezza devono consistere solo in guida e non in altre mansioni.
Durata massima guida in due settimane consecutive – Il regolamento impone che i conducenti possono guidare al massimo per 90 ore in due settimane consecutive e, nello stesso tempo, che non debbano superare le 56 ore per settimana. La circolare ribadisce che queste due condizioni vigono sempre contemporaneamente. Quindi, per esempio, non è possibile guidare una settimana per 60 ore e quella successiva solo per 30 e neppure guidare per due settimane consecutive fino a 56 ore.

Riposo giornaliero e multipresenza – Il regolamento stabilisce che la frequenza del riposo giornaliero dipende dal numero di autisti in cabina: entro 24 ore da precedente riposo se c'è un solo autista, entro 30 ore se ve ne sono due che si alternano alla guida (multipresenza). La circolare precisa che per considerare il caso della multipresenza, “occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio”. L'unica eccezione è che egli non sia a bordo solo nella prima ora del viaggio.

Soste frequenti
Calcolo delle interruzioni in caso di soste frequenti - Questo capitolo prende in considerazione la regola del minuto dei cronotachigrafi digitali, che stata modificata dall'Unione Europea. I dispositivi che calcoleranno i tempi di guida con il nuovo sistema saranno obbligatori dal 1° ottobre 2011, ma la circolare cerca di applicare la disposizione in modo empirico anche con i vecchi cronotachigrafi. Questa circolare riprende quanto già affermato da una precedente circolare del ministero degli Interni. In pratica, nel caso di frequenti soste tra guide molto brevi (per esempio, durante il carico e scarico), si applica una tolleranza sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza Il testo precisa anche che la tolleranza può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri . Inoltre, la tolleranza vale solo per gli autisti che usano cronotachigrafi non omologati secondo le nuovi disposizioni UE (praticamente quelli installati come primo equipaggiameto prima del 1° ottobre 2011). Ricordiamo che già ora si può installare, come sostituzione, un apparecchio di nuova generazione.

Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero - Ci sono situazioni eccezionali, in cui l'autista deve effettuare piccoli spostamenti del camion durante il suo riposo giornaliero. Per esempio, se è fermo in un'area di servizio e la Polizia gli chiede di spostarlo perchè ingombra il passaggio degli altri veicoli, oppure per anticipare un'operazione di carico o scarico. In questi casi, la circolare ribadisce che questa interruzione del riposo non può essere ritenuta un'infrazione. Però il conducente deve indicare a mano (sul disco o sulla stampata del cronotachigrafo) il motivo dell'interruzione del riposo e - nel caso che lo spostamento sia stato imposto dalla Polizia o da un'altra Autorità - fare vistare da loro l'annotazione. Se ciò non avviene, l'autista deve almeno segnare i dati identificativi di tale Autorità. La circolare sottolinea il carattere di eccezionalità di breve durata di tali interruzioni.

Cronotachigrafo
Applicazione del cronotachigrafo - La circolare riposta alcuni chiarimenti sull'obbligo di utilizzare il cronotachigrafo, stabilito dal Regolamento 561/2006. Il dispositivo non obbligatorio se il trasporto di cose viene effettuato tramite un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e lo stesso avvenga a fini non commerciali. Precisa anche che i veicoli adibiti allo spurgo dei pozzi neri sono sempre esenti dal cronotachigrafo - se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale - e nel solo territorio nazionale, se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici. Analogamente, sono esentati anche i veicoli che operano nella raccolta di nettezza urbana, mentre il dispositivo resta obbligatorio per quelli che trasportano rifiuti urbani tra due centri di raccolta o tra un centro di raccolta ed uno di smaltimento.
Guida promiscua con analogico e digitale – La circolare precisa la documentazione sugli ultimi 28 giorni di guida che l'autista deve tenere in cabina, nel caso abbia usato sia veicoli con cronotachigrafo analogico, sia con quello digitale. Il conducente deve avere sia i dischi, sia la carta del cronodigitale (oppure le stampe dell'apparecchio). “Non può essere sanzionato il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell'attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado di leggere la carta esibita”.


Modulo assenze
Soggetti che sottoscrivono modulo delle assenze autisti – Premesso che ogni conducente che guida un veicolo soggetto all'obbligo del cronotachigrafo deve avere a bordo il modulo per il controllo delle assenze, la circolare specifica che esso deve essere firmato dal legale rappresentante dell'azienda che ha il carico l'autista, oppure da “altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma”. Quindi, l'imprenditore può delegare a tale compito un preposto, purché non sia lo stesso autista. È possibile utilizzare moduli prestampati in formato elettronico, anche se parzialmente compilati a mano.
La circolare chiarisce anche che tale modulo “non serve per documentare l'effettuazione del riposo settimanale”. A tal fine è destinato il cronotachigrafo: “Se il conducente guida abitualmente un veicolo fornito di cronotachigrafo analogico, la documentazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che per quel periodo non sono stati usati fogli di registrazione. Se invece ha cronotachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un riposo settimanale, l'autista deve confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta ed il successivo reinserimento è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell'inserimento della carta”. La circolare precisa anche che l'attestato per ferie o malattie può anche essere consegnato all'autista tramite fax o per via telematica.

Sanzioni
Decurtazione di punti per più violazioni – La circolare affronta la circostanza che durante i 28 giorni precedenti a quelli del controllo, l'autista abbia effettuato più infrazioni alle norme sui tempi di guida e di riposo. In virtù di quanto prescrive l'articolo 126 (comma 1 bis) del Codice della Strada, in tal caso non si possono detrarre più di 15 punti “salvo i casi dove è prevista la sospensione o la revoca della patente”.

Aree private
Circolazione in aree private – La circolazione in aree private (come stabilimenti, cave o cantieri) è esente dall'applicazione della norma sul cronotachigrafo. Quindi, la guida al loro interno è sottratta al calcolo delle ore di guida ma, precisa la circolare, non può neppure essere considerata periodo di riposo giornaliero o settimanale. Quindi, tale attività deve essere comunque registrata. Chi ha il cronotachigrafo analogico, deve farlo usando il simbolo di permanenza sul lavoro (martelletti), chi ha quello digitale, deve usare l'opzione “out of scope”, o equivalente.
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