L’A.T.P.
A.T.P. = Accord Transport Perissable, che è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".
Il trasferimento di derrate alimentari, in particolare di quelle deperibili, ha sempre posto problemi di conservazione dei carichi che, proprio nella fase del trasporto, incontrano uno dei punti più deboli della catena del freddo. L’ATP è il frutto di un accordo europeo sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati europei, tra i quali l’Italia, che regolamenta le tecniche costruttive degli allestimenti isotermici e refrigerati destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili. Con l’introduzione della regolamentazione ATP vi è stato un notevole miglioramento delle prestazioni isotermiche e frigorifere.
Dal 1977 l’ATP ha assunto carattere di Legge dello Stato e nel settembre 1984 è stata assegnata la competenza degli aspetti tecnici e termici al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, verificati in fase di collaudo dagli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre la competenza degli aspetti igienico-sanitari è stata assegnata al Ministero della Sanità, verificati dalle A.S.L..
La normativa internazionale ATP è stata chiarita nel nostro Paese inizialmente dalla circolare ministeriale 118/80, modificata negli anni successivi con l’introduzione di ulteriori circolari. Con il Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 sono state abrogate le norme precedenti ed introdotte le norme attualmente in vigore.
L’accordo ATP contempla pure le prescrizioni, in fatto di temperature, alle quali devono essere trasportate le singole derrate che hanno necessità di mantenimento di ben definiti regimi di temperatura. Queste prescrizioni sono in armonia con i limiti fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81).
Le sigle di riconoscimento, riportate sulle fiancate degli autoveicoli e/o sulle targhette di omologazione ad essi applicate, in base alla classificazione ATP frutto di specifiche relazioni matematiche fra il coefficiente di isolamento termico della struttura isotermica e le potenze dell’apparato frigorifero, corrispondono a ben definite caratteristiche che identificano il tipo specifico di struttura adatta al mantenimento della temperatura prescritta per il trasporto di derrate alimentari deperibili, il cui significato teorico dovrebbe assumere particolare rilievo anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
Classi ATP fondamentali
Sigla ATP
Classificazione
Temperatura di esercizio
IN
Isotermica Normale
-----
IR
Isotermica Rinforzata
-----
FNA
Frigorifera Normale Classe A
12°C/0°C
FRA
Frigorifera Rinforzata Classe A
12°C/0°C
FRB
Frigorifera Rinforzata Classe B
12°C/-10°C
FRC
Frigorifera Rinforzata Classe C
12°C/-20°C
RNA
Refrigerata Normale Classe A
12°C/0°C
RRA
Refrigerata Rinforzata Classe A
12°C/0°C
RRB
Refrigerata Rinforzata Classe B
12°C/-10°C
RRC
Refrigerata Rinforzata Classe C
12°C/-20°C
Ciascun mezzo omologato ATP viene pertanto classificato in una delle seguenti categorie:
• Isotermici (carrozzerie provviste di isolamento termico e perciò in grado di mantenere la temperatura nella cella riducendo la dispersione termica, contrassegni IN ed IR)
• Frigoriferi (carrozzerie isotermiche normali o rinforzate provviste di unità refrigeranti in grado di conservare le temperatura in un ambito prestabilito, contrassegni FNx ed FRx)
• Refrigerati (veicoli provvisti di apparecchiature -di solito piastre eutettiche- in grado di accumulare freddo e di conservare la temperatura nella cella per un certo periodo di tempo, contrassegni RNx ed RRx)
• Caloriferi (carrozzerie isotermiche dotate di dispositivo di riscaldamento provvisti delle sigle CNA, CRA e CRB non indicate in tabella)
• Coibentati (in realtà questi ultimi sono regolati in ciascun ambito nazionale e non compresi negli accordi ATP originari. In Italia non sono omologabili per temperature inferiori allo zero ed hanno limiti di dimensioni della cella e del mezzo. Fino alla circolare del Ministero dei Trasporti n.41/96 del 23/03/1996 venivano contraddistinti dall'anteposizione del suffisso "CO" alla sigla specifica. In realtà tra la circolare e l'applicazione della stessa sono trascorsi alcuni anni, ragion per cui anche in anni abbastanza recenti sono stati ancora omologati veicoli contrassegnati dalle sigle COIN, COIR, COFNA e COFRA.)
Gli allestimenti isotermici sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Perciò il costruttore, in fase di collaudo presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C., produce un certificato di conformità relativo alla struttura isotermica ed uno relativo al gruppo frigorifero che, unitamente al certificato di conformità dell’automezzo fattogli pervenire dal Concessionario, concorrono alla compilazione del certificato di approvazione ed al rilascio dell’attestato ATP. Al Concessionario verrà restituita una busta, che dovrà essere mantenuta sempre chiusa, contenente tutti i documenti appena citati, che utilizzerà per l’immatricolazione. All’utilizzatore finale verrà consegnata la carta di circolazione, che conterrà la dicitura "trasporto specifico di derrate alimentari deperibili", unitamente all’attestazione ATP.
L’attestazione ATP ha una validità complessiva di dodici anni ed è soggetta a rinnovo dopo sei anni dalla data di rilascio e successivamente ogni tre anni (da effettuarsi presso le stazioni di prova abilitate).
Cos'è l'A.T.P.
L'ATP è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata
di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.
A.T.P. = Accord Transport Perissable, che è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".
La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., l'aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L..
La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81)
L’A.T.P.
Il trasferimento di derrate alimentari, in particolare di quelle deperibili, ha sempre posto problemi di conservazione dei carichi che, proprio nella fase del trasporto, incontrano uno dei punti più deboli della catena del freddo. L’ATP è il frutto di un accordo europeo sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati europei, tra i quali l’Italia, che regolamenta le tecniche costruttive degli allestimenti isotermici e refrigerati destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili. Con l’introduzione della regolamentazione ATP vi è stato un notevole miglioramento delle prestazioni isotermiche e frigorifere.
Dal 1977 l’ATP ha assunto carattere di Legge dello Stato e nel settembre 1984 è stata assegnata la competenza degli aspetti tecnici e termici al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, verificati in fase di collaudo dagli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre la competenza degli aspetti igienico-sanitari è stata assegnata al Ministero della Sanità, verificati dalle A.S.L..
La normativa internazionale ATP è stata chiarita nel nostro Paese inizialmente dalla circolare ministeriale 118/80, modificata negli anni successivi con l’introduzione di ulteriori circolari. Con il Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 sono state abrogate le norme precedenti ed introdotte le norme attualmente in vigore.
L’accordo ATP contempla pure le prescrizioni, in fatto di temperature, alle quali devono essere trasportate le singole derrate che hanno necessità di mantenimento di ben definiti regimi di temperatura. Queste prescrizioni sono in armonia con i limiti fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81).
Le sigle di riconoscimento, riportate sulle fiancate degli autoveicoli e/o sulle targhette di omologazione ad essi applicate, in base alla classificazione ATP frutto di specifiche relazioni matematiche fra il coefficiente di isolamento termico della struttura isotermica e le potenze dell’apparato frigorifero, corrispondono a ben definite caratteristiche che identificano il tipo specifico di struttura adatta al mantenimento della temperatura prescritta per il trasporto di derrate alimentari deperibili, il cui significato teorico dovrebbe assumere particolare rilievo anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria.
Classi ATP fondamentali:
IN: struttura isotermica normale non refrigerata (valore del coefficiente di trasmissione termica K compreso fra 0,4 e 0,7);
IR: struttura isotermica rinforzata non refrigerata (valore del coefficiente di trasmissione termica K minore di 0,4)
FNA: struttura isotermica normale e refrigerata per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
FRA: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi);
FRB: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una temperatura minima di -10°C (prodotti alimentari congelati);
FRC: struttura isotermica rinforzata e refrigerata per il raggiungimento di una temperatura minima di -20°C (prodotti alimentari surgelati);
Gli allestimenti isotermici sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Perciò il costruttore, in fase di collaudo presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C., produce un certificato di conformità relativo alla struttura isotermica ed uno relativo al gruppo frigorifero che, unitamente al certificato di conformità dell’automezzo fattogli pervenire dal Concessionario, concorrono alla compilazione del certificato di approvazione ed al rilascio dell’attestato ATP. Al Concessionario verrà restituita una busta, che dovrà essere mantenuta sempre chiusa, contenente tutti i documenti appena citati, che utilizzerà per l’immatricolazione. All’utilizzatore finale verrà consegnata la carta di circolazione, che conterrà la dicitura "trasporto specifico di derrate alimentari deperibili", unitamente all’attestazione ATP.
L’attestazione ATP ha una validità complessiva di dodici anni ed è soggetta a rinnovo dopo sei anni dalla data di rilascio e successivamente ogni tre anni (da effettuarsi presso le stazioni di prova abilitate).
IL TRASPORTO DI ALIMENTI
Il trasporto di qualunque tipologia di prodotto alimentare deve avvenire con mezzi igienicamente idonei che assicurino una adeguata protezione degli alimenti evitando contaminazioni da agenti atmosferici e da fattori ambientali.
In nessun caso è consentito utilizzare mezzi di trasporto per prodotti alimentari che presentino scarse condizioni di pulizia o caratteristiche tali che vi sia la possibilità di inquinare gli alimenti trasportati.
Al fine della tutela della salute pubblica devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione sanitaria (articolo 44 D.P.R. 327/80):
1. Le cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
2. I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti
3. I veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca sia freschi che congelati.
I veicoli adibiti al trasporto vengono autorizzati dalla massima autorità sanitaria, che è individuata nel Sindaco del comune dove l'attività ha sede legale, che la svolge attraverso il Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. competente per territorio ed in particolare tramite il Servizio di Igiene Pubblica o Servizio Veterinario.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Le domande di autorizzazione sanitaria dei veicoli devono obbligatoriamente contenere alcune informazioni, previste dall'articolo 45 del D.P.R. 327/80, quali il nome o la ragione sociale della ditta comprensiva di sede legale, gli estremi identificativi del veicolo, la tipologia delle sostanza alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo o la sede, o sedi, dove la ditta intende svolgere le operazioni di lavaggio, disinfezione, e disinfestazione del mezzo.
Se la tipologia del trasporto effettuato prevede che gli alimenti vengano a contatto diretto con l'automezzo, alla domanda di autorizzazione è necessario allegare una dichiarazione della ditta costruttrice che attesti che i materiali impiegati per la costruzione del vano di trasporto degli alimenti sono conformi ai requisiti di legge (attualmente dichiarazione di conformità secondo norme ATP).
La validità dell'autorizzazione sanitaria dei veicoli adibiti al trasporto di alimenti ha una durata biennale dalla data del rilascio. Alla scadenza il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al rinnovo previa la presentazione di una semplice domanda indirizzata all'autorità sanitaria competente che ha rilasciato il documento autorizzativo.
Eventuali variazioni del nome e della ragione sociale dell'impresa comportano invece l'aggiornamento, sempre da parte dell'autorità sanitaria competente, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
I veicoli utilizzati per trasportare alimenti non possono in nessun caso essere adibiti al trasporto di sostanza, alimentari o non, differenti da quelle indicate nell'autorizzazione sanitaria rilasciata.
REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI MEZZI DI TRASPORTO
L'attuale normativa sanitaria prevede che il trasporto di qualunque tipologia di prodotto alimentare debba avvenire con mezzi igienicamente idonei che assicurino una adeguata protezione degli alimenti evitando contaminazioni da agenti atmosferici e da fattori ambientali.
Viene classificata igienicamente idonea la cisterna o il contenitore il cui rivestimento interno è realizzato con materiale resistente alla corrosione che non rilasci sostanze chimiche che possano contaminare l'alimento, cedere sapori o rendere nocivo l'alimento.
Nella scelta del materiale di costruzione si deve tenere conto che le cisterne sono soggette a periodica pulizia e quindi esposte a sostanze detergenti che non devono determinare il rilascio di inquinanti.
Le cisterne ed i contenitori devono essere costituiti da serbatoi ad unico o più scompartimenti con pareti interne lisce ed angoli e spigoli smussati in modo che le operazioni di pulizia possano essere svolte senza difficoltà e che l'acqua utilizzata per il lavaggio (obbligatoriamente potabile) defluisca senza ristagnare.
Dopo ogni scarico e precedentemente al nuovo carico si dovrà provvedere alla pulizia e sanificazione delle cisterne e degli attacchi utilizzati per l'ingresso e l'uscita delle sostanze alimentari.
Di fondamentale importanza è la protezione termica della cisterna qualora sia adibita al trasporto di sostanze alimentari deperibili e guarnizioni dei portelli a tenuta stagna.
Nel caso di cisterne asportabili o intercambiabili un contrassegno metallico fisso deve recare gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.
I vani di carico dei veicoli utilizzati per il trasporto di carne o pesce devono possedere un'idonea coinbentazione che isoli termicamente i prodotti trasportati dall'esterno.
Tale coinbentazione deve essere realizzata con materiali resistenti alla corrosione e con superficie interna liscia e di facile pulizia e disinfezione. La chiusura del vano deve essere ermetica e le pareti con angoli e spigoli arrotondati.
Qualora venga effettuato il trasporto di mezzene e quarti il vano di carico deve essere munito di dispositivi di sospensione, anch'essi realizzati con materiali resistenti alla corrosione, collocati ad altezze tali da garantire che la carne non tocchi il pavimento.
Non è consentito il trasporto contemporaneo di carne ed altra tipologia di prodotto alimentare a meno che non si tratti di carni confezionate collocate in appositi contenitori o imballaggi.
I veicoli utilizzati per trasportare i prodotti della pesca devono essere costituiti in moda da evitare il ristagno di acqua sul pavimento e con caratteristiche che consentano all'acqua che si sviluppa dalla fusione del ghiaccio di defluire in contenitori di raccolta.
Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di carni o pesce la pulizia e la disinfezione deve avvenire subito dopo che lo scarico della merce è stato ultimato.
I vani di carico dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari surgelate devono possedere un idonea protezione coibente che isoli termicamente i prodotti trasportati dall'esterno in modo da garantire, durante tutto il trasporto, che la temperatura interna rispetti i valori stabiliti.
Come per il trasporto di carni la coibentazione è realizzata con materiali resistenti alla corrosione e superficie interna liscia che faciliti il compito di pulizia e disinfezione.
Il sistema di chiusura del carico dovrà essere sempre efficiente e del tipo ermetico, dovranno inoltre essere presenti apparecchi di refrigerazione che consentano di mantenere le condizioni di temperature uniformi e stabili nel tempo.
I mezzi di trasporto di alimenti surgelati e refrigerati devono essere dotati di un termometro. installato esternamente alla cella di carico, che dovrà segnalare in continuo la temperatura rilevata all'interno del vano. Dovrà inoltre essere presente un termoregistratore che registri la temperatura dell'aria interna alla cella con cadenze inferiori a 20 minuti. I dati registrati dovranno essere conservati presso la sede della ditta destinataria della merce per almeno 1 anno.
Il sistema di termoregistrazione, introdotto dal D.Lgs. 110/92 e dal D.M. 493/95, deve essere installato, per i mezzi già in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti, entro il 13/02/99.
Va infine specificato che i mezzi di trasporto di alimenti a temperatura controllata devono rispondere alle disposizioni ATP al fine di essere autorizzati al trasporto in ambito nazionale ed all'interno degli stati internazionali che hanno sottoscritto l'accordo.
Secondo tale norma i mezzi di trasporto possono essere classificati isotermici, refrigerati, frigoriferi, caloriferi a seconda delle caratteristiche costruttive di isolamento termico ed in funzione delle possibili temperature alle quale possono mantenere il vano di carico.
La norma prevede inoltre una specifica segnaletica identificativa da applicare ai mezzi di trasporto ATP che è in funzione della classificazione del veicolo.
Se durante un'ispezione del mezzo di trasporto degli alimenti l'organo di vigilanza rileva che le sostanze alimentari non rispondono ai requisiti di legge o il vano di carico presenti evidenti tracce di insudiciamento e contaminazione da agenti esterni ne può disporre il sequestro avviando le procedure di campionamento ed analisi delle sostanze.
Le temperature da rispettare e garantire durante il trasporto di prodotti alimentari sono stabilite per legge e riguardano alimenti allo stato surgelato e congelato o allo stato refrigerato.
TABELLA 1
Temperature che debbono essere rispettate durante il trasporto di sostanze alimentari congelate e surgelate.
SOSTANZE ALIMENTARI
Temperatura massima al momento del carico e durante il trasporto
Rialzo termico tollerabile per periodo di breve durata
Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati
-10°C
+3°C
Altri gelati
-15°C
+3°C
Prodotti della pesca congelati o surgelati
-18°C
+3°C
Altre sostanze alimentari surgelate
-18°C
+3°C
Burro o altre sostanze grasse congelate
-10°C
+3°C
Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata
-10°C
+3°C
Carni congelate
-10°C
+3°C
Tutte le altre sostanze alimentari congelate
-10°C
+3°C
TABELLA 2
Temperature che debbono essere rispettate durante il trasporto di sostanze alimentari non congelate ne surgelate
SOSTANZE ALIMENTARI
TEMPERATURA DURANTE IL TRASPORTO
Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto
+8°C
Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (1)
Da 0°C a +4°C (2)
Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad un altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto (1)
Da 0°C a +4°C (2)
Latte pastorizzato in confezioni (3)
Da 0°C a +4°C
Prodotti lattiero caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (3)
Da 0°C a +4°C
Burro (3) e burro concentrato (anidro) (4)
Da 1°C a +6°C
Burro anidro liquido
Superiore a 32°C
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio)
Da 0°C a +4°C
Carni (3)
Da -1°C a +7°C
Pollame e conigli (3)
Da -1°C a +4°C
Selvaggina (3)
Da -1°C a +3°C
Frattaglie (3)
Da -1°C a +3°C
Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "Chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante)
+6°C (5)
NOTE ALLA TABELLA 2
1) Per percorsi superiori ai 300 Km sono richiesti mezzi isotermici (IN ovvero IR)
2) Per percorsi superiori ai 200 Km è tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, un aumento massimo di temperatura di +2°C
3) Durante il tempo di distribuzione frazionata , da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo, che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerabili i seguenti valori massimi di temperatura:
ALIMENTI
TEMPERATURE MASSIME
Latte pastorizzato in confezioni
+9°C
Panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni
+9°C
Ricotta
+9°C
Burro prodotto con crema di latte pastorizzata
+14°C
Yogurt ed altri latti fermentati, in confezioni
+14°C
Formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od Acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiola, petit suisse, cottage cheese, quark...) purché prodotti con latte pastorizzato
+14°C
Carni
+10°C
Pollame e conigli
+8°C
Selvaggina
+8°C
Frattaglie
+8°C
Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a 2 ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, semprechè il trasporto stesso non avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico sanitaria prescritti dall'articolo 49 del D.P.R. 327/80 che risultino almeno isotermici.
4) Il burro concentrato può essere trasportato anche a temperatura da +6°C a +18°c
5) La temperatura da osservarsi durante il trasporto dei molluschi eduli è prevista dagli articoli 4 e 5 del D.M. 4 Ottobre 1978