LICENZA AL TRASPORTO DI MERCI
IN CONTO PROPRIO
Definizione:
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente (solo per veicoli di massa complessiva sino a 6 tonn.) ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli risultino: o il titolare della licenza, o lavoratori dipendenti;
il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale;
le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Riferimenti normativi
Legge 298/74 dall’art. 31 all’art. 39
D.P.R. 783/77 art. 4 e ss.
Art.83 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92)
Cosa s'intende per accessorietà dell'attività?
L’attività di trasporto di cose in conto proprio è accessoria o complementare dell’attività principale quando si verificano le seguenti condizioni:
le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa;
i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi dell’attività (ad eccezione del caso in cui il valore intrinseco della merce da trasportare sia tenue).
Chi può essere preposto alla guida di un veicolo destinato al trasporto c/p?:
Preposto alla guida di un veicolo destinato al trasporto in conto proprio, può essere:
il titolare nel caso di impresa individuale
il lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
i collaboratori familiari (nel caso di imprese artigiane e di altri piccoli imprenditori)
i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (S.N.C e S.A.S)
l’amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L, S.P.A). Lo stesso deve risultare in regola con le contribuzioni assistenziali e previdenziali ( INPS ed INAIL) .
Richiesta di licenza al trasporto merci in conto proprio
La domanda per il rilascio della licenza c/proprio va presentata agli sportelli del Servizio Motorizzazione Civile corredata dalla documentazione necessaria che varia a seconda dei casi.
Nei casi in cui:
la portata utile dell’autoveicolo non sia superiore alle 3 tonnellate
si tratti di una sostituzione di un veicolo già munito di licenza c/proprio con altro avente la stessa massa complessiva;
di estensione delle classi di cose da trasportare
ed in genere tutte le variazioni della licenza c/proprio a seguito di cambio sede dell’impresa richiedente, cambio ragione sociale, trasformazione e/o fusione, etc.
La licenza è rilasciata su semplice presentazione della domanda (formato .pdf, 157KB) in cui debbono essere indicate le persone addette alla guida dei veicoli (muniti di patente di categoria C o CE) e le cose o classi di cose da trasportare.
In tutti gli altri casi, il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri che le esigenze del richiedente, o l'attività svolta, giustificano l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
A tal fine è necessario produrre una dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica svolta nell'anno precedente con precisazione: del volume d'affari, della quantità e importanza delle cose importate ed esportate, dei costi d'esercizio e di quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali viene richiesta la licenza, nonché di quelli relativi all'eventuale attività di autotrasporto di merci per conto terzi. I dati dovevano corrispondere alle risultanze dei documenti contabili.
La domanda (formato .pdf, 157KB) dovrà, in ogni caso, contenere l’indicazione delle persone addette alla guida dei veicoli (muniti di patente di categoria C o CE) e l'elencazione delle cose o classi di cose da trasportare.
La predetta documentazione da allegare all'istanza può essere ora sostituita da una autocertificazione (formato .pdf, 114KB), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.