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 trasporto conto terzi

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el magutt

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MessaggioTitolo: trasporto conto terzi   trasporto conto terzi Icon_minitimeGio Ago 14, 2014 11:32 am

L’autotrasporto su strada nel suo complesso è disciplinato dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e da
altri provvedimenti legislativi tra cui il Codice della Strada. Numerose sono le modifiche che si
stanno susseguendo nel tempo, in particolare relativamente ai documenti obbligatori da esibire da
parte del conducente ( scheda di trasporto) e ai titoli abilitativi alla guida (CQC).
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge 06.06.1974 n. 298. Istituzione dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose
per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada.
 D.P.R. 16.09.1977 n. 783. Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
 D. Lgs 21.11.2005 n. 286
 Art. 82 del C.d S.
 Art. 88 del C.d.S.
DEFINIZIONI E CONDIZIONI DEL TRASPORTO PER CONTO TERZI
La definizione di veicolo adibito a trasporto per conto di terzi la ritroviamo nell’art. 881 del Codice
della Strada, mentre nell’art. 40 della legge 298/742 rinveniamo la definizione di attività
1 Art. 88 comma 1 del C.d.S.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2 Art. 40 della legge 298/74.
È’ trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un
determinato corrispettivo.
G.P.
gp II
G.P.
imprenditoriale per conto terzi e nell’art. 1 del D. Lgs. 395 del 22.12.20003 abbiamo l’esatta
qualificazione della professione di autotrasportatore.
A sua volta, l’art. 824 del Codice della Strada ci dà l’esatta definizione di uso di terzi di un veicolo.
Come si evince dalle definizioni si tratta di un’attività che non può prescindere dal requisito della
professionalità. Infatti, l’art. 88 del Codice della Strada indica che il veicolo è adibito a trasporto di
cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga dietro corrispettivo a prestare il servizio.
Dello stesso tenore è l’art. 40 della legge 298/74 mentre l’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 395/00 ci
parla della professione di autotrasportatore di cose per conto terzi identificandola con quella che
viene svolta fuori dall’ambito dell’art. 31 della stessa legge che identifica il trasporto in conto
proprio.
In sostanza ciò che caratterizza il trasporto per conto terzi:
1. la modalità di utilizzo del veicolo che va usato per utilità di soggetti diversi dal proprietario
2. l’attività deve essere svolta dietro pagamento del servizio e deve costituire l’attività
prevalente dell’impresa
3. le merci che vengono trasportate devono appartenere a terze persone ed il titolare
dell’impresa deve solamente curarne il trasporto che deve essere effettuato a seguita della
stipula di regolare contratto
L’ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Per poter effettuare l’attività di trasporto, tutti coloro che la eseguono con qualsiasi tipo di mezzo e
a qualsiasi titolo, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono essere iscritte all’Albo degli
Autotrasportatori che è tenuto dalla Provincia.5
Le funzioni svolte dalla Provincia sono il rilascio delle licenze di autotrasporto per conto proprio,
la gestione degli esami per conseguire il titolo di autotrasportatore di merci conto terzi che di
persone su strada, il rilascio dell’idoneità per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi su strada e la tenuta degli albi provinciali.
La previsione di cui sopra trae la sua origine dalla legge n. 454 del 23.12.1997 che è stata integrata
con quanto indicato dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori secondo cui, sono appunto
soggette all’iscrizione tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano in forma imprenditoriale
l’attività di trasporto per conto terzi.6
La delibera del comitato indica anche quali sono i veicoli con i quali l’attività viene esercitata:

Autocarri7
 Trattori stradali8
 Autoveicoli per trasporti specifici9
 Autotreni10
3 Art. 1 comma 2 del D. Lgs. N. 395 del 22.12.2000.
Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi
l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6
giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
4 Art. 82 comma 4 del C.d.S.
Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5 Art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 in relazione all’art. 102 che ha soppresso la funzione amministrativa di
rilascio delle previgenti autorizzazioni
6 Delibera n. 1 del 30 gennaio 1998
7 veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
8 veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi
9 veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
G.P.
gp III
G.P.
Autoarticolati11
 Mezzi d’opera12
 Autoveicoli per trasporto promiscuo13
 Autovetture14
 Motoveicoli15
Oggi, dopo il Decreto ministeriale del 04.08.1998 si può effettuare il trasporto di cose con
autovetture nel rispetto dell’art. 164 del Codice della Strada16, con iscrizione all’albo
autotrasportatori nel caso di trasporto per conto terzi.
L’iscrizione dall’albo autotrasportatori è un documento che non deve essere tenuto a bordo del
veicolo durante la circolazione per cui per la sua mancanza è esclusa l’applicazione dell’art. 180 del
Codice della Strada.
In caso di controllo del veicolo dovrà essere effettuato un accertamento presso l’albo provinciale
degli autotrasportatori presso il quale sarà possibile verificare quali sono i veicoli dell’impresa che
sono adibiti a trasporto conto terzi, tanto più che l’eventuale acquisto di nuovi mezzi va comunicato
all’albo entro 30 giorni, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di omissione.
Operativamente occorre ricordare che comunque dalla carta di circolazione sarà possibile capire, in
via immediata, se il veicolo è adibito ad uso di terzi, anche se il veicolo potrebbe essere stato
sospeso o radiato con provvedimento in corso o il veicolo, essendo nuovo, deve ancora essere
inserito nell’iscrizione all’albo.
Per poter iscriversi all’albo autotrasportatori è necessario possedere i seguenti requisiti:
 Essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea
 Essere iscritto alla CCIA
 Essere in possesso di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile per la circolazione
dei veicoli
 Essere in regola con la posizione assicurativa e previdenziale dei dipendenti dell’impresa
Oltre a ciò per l’iscrizione all’albo bisogna possedere questi ulteriori requisiti:
1. ONORABILITA’, che deve essere posseduto da chi ha un rapporto di lavoro subordinato ed
è preposta alla direzione dell’attività; dall’amministratore unico o dai membri del consiglio
di amministrazione per le persone giuridiche sia pubbliche che private ed ogni altro tipo di
ente; dai soci illimitatamente responsabili nel caso delle società di persone; dal titolare
dell’impresa individuale o familiare a dal suo collaboratore.
2. CAPACITA’ FINANZIARIA, che l’impresa deve provare di avere attraverso la denuncia
dei redditi, i conti annuali, i fondi disponibili, i prestiti, gli scoperti bancari, le liquidità
bancarie e la dimostrazione delle spese sostenute.

La capacità finanziaria non può essere inferiore a € 50,00 qualora la ditta possieda un solo
veicolo. Per ogni altro veicolo posseduto va aumentata di € 5.000,00
3. CAPACITA’ PROFESSIONALE, che deve essere posseduto da colui che dirige l’impresa
che deve avere le conoscenze previste dall’allegato I D. Lgs. 395/20017. il soggetto deve
10 complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le
dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
11 complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
12 veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di
risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10,
comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì,
idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
13 veicoli a motore con almeno quattro ruote. Si ricorda che ai sensi della Direttiva 98/14/CE recepita nel nostro
ordinamento con il Decreto del Ministero dei Trasporti 04.08.98 non vengono più immatricolati veicoli adibiti al
trasporto promiscuo.
14 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
15 Veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote
16 Art. 164 del Codice della Strada. Sistemazione del carico sui veicoli
G.P.
gp IV
G.P.
essere maggiorenne ed in caso di possesso di laurea può sostenere direttamente l’esame
senza frequentare alcun corso, così come chi ha maturato un anno di esperienza
professionale come preposto pur essendo in possesso del solo titolo di studio di scuola
media inferiore.
Qualora l’eventuale attività di trasporto interessi solamente l’Italia l’esame può sostenersi
sulle sole materie di interesse nazionale.
E’ ritenuto professionalmente idoneo colui che ha svolto ininterrottamente per cinque anni le
mansioni direttive di un’impresa di autotrasporto in ambito UE.
Le imprese che effettuano i trasporti su strada con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico
non superiore a 1,5 t. possono effettuare l’iscrizione all’albo autotrasportatori possedendo il solo
requisito dell’onorabilità.18
Ai sensi dell’art. 18 della legge 298/74 le imprese iscritte all’albo autotrasportatori, qualora
avvengano variazioni inerenti all’impresa stessa, lo devono comunicare entro 30 giorni, pena
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 27 della legge.
 Perdita o modifica dei requisiti utili all’iscrizione all’albo
 Modifiche dell’azienda che possano influire sull’iscrizione
 Alienazione o vendita di veicoli (in tal caso va indicato l’acquirente)
Ulteriori comunicazioni, sempre da fare entro 30, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.
19:
 Decesso, scomparsa, incapacità fisica o diminuzione della capacità di agire in capo alla
persone preposta alla direzione dell’impresa, con l’avvertenza che nel caso manchi altra
persona idonea l’attività potrà proseguire solamente per un anno da parte di persona munita
dei requisiti di onorabilità
 Perdita del requisito di onorabilità19
 Perdita della capacità finanziaria in capo a colui che dirige l’impresa
 Persona addetta alla direzione che materialmente non svolge più tale attività.
Gli iscritti all’Albo, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge sono passibili di sanzioni
disciplinari che si estrinsecano in quattro tipologie così come previste dall’art. 21 della legge
298/74:
a. Ammonimento, per i casi di minore gravità
b. Censura, per i casi di maggiore gravità
c. Sospensione dall’albo, per i casi di particolare gravità o quando sia già stata inflitta la
sanzione disciplinare dell’ammonimento o della censura
d. Radiazione dall’albo, per la reiterazioni di gravi violazioni
Le violazioni di legge che comportano i provvedimenti disciplinari vanno segnalate all’albo con
comunicazione da parte dell’organo di polizia stradale che le accerta e sono le seguenti:
· Art. 58 della legge 298774
· Art. 61 del Codice della Strada
· Art. 62 del Codice della Strada
· Art. 167 del Codice della Strada
· Art. 10 del Codice della Strada
· Art. 12 del D.M. 212/9820
· Art. 193 del Codice della Strada
· Art. 174 del Codice della Strada
· Art. 178 del Codice della Strada
· Art. 179 del Codice della Strada
17 Elenco delle materie di cui all'articolo 7, comma 2
18 D.M. 161/05
19 Si ha perdita del requisito dell’onorabilità per condanna penale definitiva, cinque ripetute violazioni all’art. 167
comma 10 del Codice della Strada nei 5 anni, violazioni sulla regolarizzazione dei dipendenti violazioni alla normativa
sugli stranieri.
20 Inosservanza degli obblighi contrattuali con i dipendenti
G.P.
gp V
G.P.
Art. 27 della legge 298/7421
· Art. 19 del D. Lgs. 395/00
· Art. 6 del Codice della Strada
· Art. 80 del Codice della Strada
· Art. 176 del Codice della Strada
E’ prevista la sospensione dall’albo nei seguenti casi:
· Procedura di fallimento in corso
· A richiesta dell’interessato per un massimo di due anni
· Mancato rinnovo dell’iscrizione che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e
qualora vi sia stata diffida
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 395/2000, dal 1° luglio 2001 per esercitare l’attività di
autotrasporto per conto terzi è necessaria la sola iscrizione all’albo e non più richiesta alcuna
autorizzazione per veicoli di massa complessiva superiore a 6.000 kg.
DOCUMENTI DEI CONDUCENTI
Anche per i conducenti dei veicoli adibiti a trasporto per conto terzi è prevista la necessità di avere
al seguito alcuni documenti atti a provare il rapporto con l’impresa di trasporto.
Lo stesso Ministero dei Trasporti ha dato disposizione che durante la guida di qualsiasi veicolo
destinato al trasporto di cose per conto terzi, i conducenti abbiano al seguito idonea documentazione
da cui si evinca il titolo in base al quale svolgono la loro opera presso l’impresa di trasporto.
Per l’omissione non esiste sanzione, ma bensì l’organo accertatore dovrà richiedere a mezzo
raccomandata una comunicazione da parte dell’impresa, che provi il rapporto di lavoro con il
conducente. In mancanza di comunicazione, l’organo accertatore dovrò notiziare l’Ispettorato del
lavoro per i provvedimenti del caso che se ravvisati andranno comunicati da parte dell’organo di
polizia stradale, all’albo autotrasportatori per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’albo autotrasportatori, successivamente, con deliberazioni del Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha determinato la documentazione che i conducenti devono avere con sé a
secondo della posizione giuridica che rivestono.22
Pertanto potremo avere le seguenti ipotesi:
1. Il conducente che è lavoratore dipendente deve avere il contratto di lavoro o l’ultima
busta paga in originale o copia autenticata
2. Il conducente che è lavoratore distaccato o comandato deve avere copia della lettera di
distacco o comando
Art. 27 della legge 298/7421
· Art. 19 del D. Lgs. 395/00
· Art. 6 del Codice della Strada
· Art. 80 del Codice della Strada
· Art. 176 del Codice della Strada
E’ prevista la sospensione dall’albo nei seguenti casi:
· Procedura di fallimento in corso
· A richiesta dell’interessato per un massimo di due anni
· Mancato rinnovo dell’iscrizione che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e
qualora vi sia stata diffida
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 395/2000, dal 1° luglio 2001 per esercitare l’attività di
autotrasporto per conto terzi è necessaria la sola iscrizione all’albo e non più richiesta alcuna
autorizzazione per veicoli di massa complessiva superiore a 6.000 kg.
DOCUMENTI DEI CONDUCENTI
Anche per i conducenti dei veicoli adibiti a trasporto per conto terzi è prevista la necessità di avere
al seguito alcuni documenti atti a provare il rapporto con l’impresa di trasporto.
Lo stesso Ministero dei Trasporti ha dato disposizione che durante la guida di qualsiasi veicolo
destinato al trasporto di cose per conto terzi, i conducenti abbiano al seguito idonea documentazione
da cui si evinca il titolo in base al quale svolgono la loro opera presso l’impresa di trasporto.
Per l’omissione non esiste sanzione, ma bensì l’organo accertatore dovrà richiedere a mezzo
raccomandata una comunicazione da parte dell’impresa, che provi il rapporto di lavoro con il
conducente. In mancanza di comunicazione, l’organo accertatore dovrò notiziare l’Ispettorato del
lavoro per i provvedimenti del caso che se ravvisati andranno comunicati da parte dell’organo di
polizia stradale, all’albo autotrasportatori per l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’albo autotrasportatori, successivamente, con deliberazioni del Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha determinato la documentazione che i conducenti devono avere con sé a
secondo della posizione giuridica che rivestono.22
Pertanto potremo avere le seguenti ipotesi:
1. Il conducente che è lavoratore dipendente deve avere il contratto di lavoro o l’ultima
busta paga in originale o copia autenticata
2. Il conducente che è lavoratore distaccato o comandato deve avere copia della lettera di
distacco o comando

Può essere locato senza conducente un veicolo adibito a trasporto terzi che abbia peso complessivo
a pieno carico superiore a 6,0 t27 e può appartenere sia ad imprese di trasporto italiane che di stati
membri UE.
Se la locazione avviene tra due ditte italiane entrambe iscritte all’albo, quella che lo utilizza
(locataria) deve conservare a bordo del mezzo copia del contratto di noleggio e se questo è condotto
da persona diversa dal locatario anche copia del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga.
Se la locazione avviene tra due imprese aventi sede in stati membri UE, bisogna che il veicolo sia
immatricolato secondo le norme italiane ed a bordo dovrà essere tenuta la stessa documentazione
necessaria per la locazione tra ditte italiane, oltre alla carta di circolazione e la copia della licenza
comunitaria della ditta locatrice.
Al fine di consentire la circolazione dei veicoli per il trasporto merci per conto terzi, essi dovranno
avere i seguenti requisiti:
a) Massa complessiva a pieno carico fino a 6,0 t.
E’ necessaria l’iscrizione all’albo per la quale i requisiti variano in ragione della massa
complessiva:
1. se la massa complessiva non supera 1,5 t. è sufficiente il requisito dell’onorabilità
2. se la massa complessiva supera 1,5 t. i requisiti devono essere tutti rispettati
Sulla carta di circolazione è prevista la sola indicazione “uso di terzi”
b) Massa complessiva a pieno carico superiore a 6,0 t. ma solo per le seguenti categorie:
· fino a 11,5 t. e portata utile fino a 7,0 t.
· trasporti eccezionali
· trasporto rifiuti solidi urbani
· trasporto liquami
· trasporto prodotti bituminosi a temperature elevate
· autobetoniere
E’ necessaria l’iscrizione all’albo e l’autorizzazione che è rilasciata dal DTT, non è parte
integrante della carta di circolazione ed è un mero requisito oggetto di verifica ai fini del
23 Art. 89 Codice della Strada
24 Art. 90 del Codice della Strada
25 Art. 84 Codice della Strada
26 Ai sensi del DPR 19.12.2001, n. 481 è sufficiente una DIA
27 D.M. 14.12.1981, n. 601 modificato dal D.M. 16.02.1994, n. 213 che ha recepito la Direttiva n. 90/3981/CEE
G.P.
gp VII
G.P.
rilascio del documento di circolazione. Può essere singola se rilasciata ad ogni veicolo
dell’impresa o globale, rilasciata per la massa complessiva dei veicoli autorizzati.
Sulla carta di circolazione è prevista la sola indicazione “uso di terzi” con l’aggiunta delle
seguenti note:
* La carta di circolazione è stata rilasciata sulla base dell’autorizzazione all’impresa per il
trasporto di cose per conto terzi n. _____
* Impresa iscritta all’albo con posizione n. _____
c) Massa complessiva a pieno carico superiore a 6,0 t.
E’ necessaria l’iscrizione all’albo e l’autorizzazione che è rilasciata dal DTT, è solamente di
tipo globale, non è parte integrante della carta di circolazione ed è un mero requisito oggetto
di verifica ai fini del rilascio del documento di circolazione.
Sulla carta di circolazione è prevista la sola indicazione “uso di terzi” con l’aggiunta delle
seguenti note:
* La carta di circolazione è stata rilasciata sulla base dell’autorizzazione all’impresa per il trasporto di cose per conto terzi n. _____
* Impresa iscritta all’albo con posizione n. _____
MERCI TRASPORTABILI, CONTRASSEGNO E DOCUMENTI DI TRASPORTO E DEI
CONDUCENTI
In linea generale con i veicoli adibiti al trasporto per conto terzi non è consentito trasportare cose
proprie, ma la materia è stata oggetto di apposita circolare del Ministero dei Trasporti.
A seguito della nota ministeriale, la n. 212/85, non è consentito il trasporto di cose proprie con un
veicolo ad uso terzi se il trasporto consegue ad attività commerciale, sempreché il veicolo non sia in
possesso di licenza per trasporto di merci proprie.
L’impresa può pertanto legittimamente eseguire il trasporto qualora si munisca della licenza di cui
all’art. 32 della legge 298/74.
Qualora invece la merce sia ad uso esclusivo del proprietario del veicolo, quindi di sua proprietà e si
tratta di un trasporto occasionale, lo stesso può effettuarsi previa compilazione del documento di
trasporto occasionale28 che deve contenere la dichiarazione di proprietà dei beni, la sua
occasionalità e la quantità di merce che deve essere tale da poter essere considerata compatibile con
un uso esclusivo del proprietario.29
I veicoli adibiti al trasporto di merci in conto proprio devono recare un apposito contrassegno di
colore bianco (striscia rossa obliqua da destra a sinistra con altezza di cm. 20, sulla parte anteriore
del veicolo e sul retro o sul rimorchio).
Con i veicoli adibiti a trasporto conto terzi è anche possibile trainare un rimorchio o un
semirimorchio anche appartenente ad altra ditta iscritta all’albo autotrasportatori.
Se però una ditta ho ottenuto l’iscrizione all’albo tramite il solo requisito dell’onorabilità, la ditta
proprietaria del rimorchio deve essere stata iscritta con le stesse modalità. Lo stesso dicasi per le
imprese che hanno ottenuto l’iscrizione con le altre modalità previste.
Non è consentito il traino di rimorchi immatricolati ad uso proprio con veicoli immatricolati ad uso
terzi se ciò non è espressamente indicato nella carta di circolazione.
Con riferimento ai conducente si ricorda che per svolgere l’attività di autotrasportatore è necessario
essere in possesso della carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), che è un attestato
professionale obbligatorio per il conducente di mezzi che trasportano persone e merci.
I soggetti destinatari della C.Q.C. sono i titolari di patente di tipo C, CE, D, DE.
28 Il documento di trasporto occasionale è quello previsto dall’allegato 2 del DPR 783/77 per trasporto occasionale di
cose diverse da quelle previste nella licenza per trasporto in conto proprio.
29 Circ. Ministero Trasporti n. 16 del 27.12.1985
G.P.
gp VIII
G.P.
Le patenti di tipo C-C+E non consentono l’attività professionale di trasporto di persone. Le patenti
di tipo D, D+E non consentono l’attività professionale di trasporto di cose, ma In ogni caso, il
conducente professionale può conseguire la CQC che lo abilità ad entrambe le tipologie di attività.
E’ previsto anche un particolare regime di decurtazione dei punti per tutti i conducenti in possesso
di CQC, infatti per le violazioni che comportano la decurtazione dei punti commesse alla guida di
mezzi per i quali è obbligatorio il possesso della CQC la decurtazione non avviene sulla patente di
guida, ma sul certificato professionale, che come la patente di guida ha un punteggio iniziale di 20
punti.
Essa ha una validità di anni 5 dalla data del rilascio e la sua scadenza è indipendente da quella della
patente di guida. Per il trasporto professionale di merci è entrata in vigore dal 10.09.2009.
I conducenti di alcuni particolari tipi di veicoli ne sono esentati dal possesso. Essi sono:
1. Veicoli la cui velocità massima non supera 45 Km/h;
2. Veicoli delle Forze Armate, protezione civile, VVFF forze di polizia o veicoli a loro
disposizione; D Veicoli sottoposti a prove su strada, veicoli nuovi non ancora immatricolati;
3. Veicoli utilizzati in servizio di emergenza o salvataggio;
4. Veicoli utilizzati per scuola guida;
5. Veicoli utilizzati a scopi privati e non commerciali;
6. Veicoli immatricolati a trasporto cose uso proprio.
LA LIBERALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO
Con il D. Lgs. 21.11.2005 n. 286, è stata introdotta la liberalizzazione regolata dell’attività di
autotrasporto che fino a quel momento si reggeva su di un sistema di tariffe a forcella e con essa la
normativa vigente ha introdotto anche le definizioni di attività di autotrasporto, vettore,
committente, caricatore e proprietario della merce.
Pertanto, alla luce della norma in questione è:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non
strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante
autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia,
abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in
territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è
stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la
sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose
oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Come precisato dal Ministero dell’Interno30 sono però soggetti alla disciplina normativa in
questione ed alle sue sanzioni solamente il committente, il caricatore ed il proprietario in quanto
caratterizzanti l’attività di impresa o talvolta persone giuridiche pubbliche. La norma non si applica
ai privati ai quali possono applicarsi invece le disposizioni del Codice della Strada che prevedono
forme di responsabilità a carico di tutti i soggetti coinvolti, come nel caso dell’art. 167 comma 9.
Dal 28.02.06, quindi, i costi dell’attività di autotrasporto sono liberamente determinati dalle parti.
Sono peraltro da ritenersi nulle le clausole contrattuali e le modalità di esecuzione del trasporto
contrarie alle norme inerenti la sicurezza della circolazione stradale.
30 Circ. n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14.07.06
G.P.

gp IX
G.P.
Il contratto di trasporto viene normalmente stipulato in forma scritta31 e deve contenere alcuni
elementi esenziali che sono:
· nome e sede di vettore e committente
· numero di iscrizione all’albo
· tipologia e quantità di merce
· corrispettivo e modalità di pagamento
· luogo di presa in consegna della merce da parte del vettore e di consegna al destinatario
In carenza di uno di tali elementi il contratto deve intendersi stipulato in forma non scritta.
Nel caso dei contratti di cabotaggio il contratto oltre agli elementi di cui sopra, deve contenere
anche gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altro documento previsto dalla legge32.
Nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 04.07.2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 286/2005
che ha istituito all’articolo 7-bis la scheda di trasporto.
La normativa è entrata in vigore dal 19.07.2009, rientra nel sistema di riforma dell’autotrasporto e
mira al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza della circolazione stradale e di una più facile
attività di controllo da parte degli organi accertatori. Con la scheda di trasporto è possibile
individuare i soggetti della filiera del trasporto.
La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente e va conservata a bordo del veicolo da
parte del vettore durante il trasporto. Non deve invece essere conservata, una volta effettuato il
trasporto.
In caso di controllo su strada, agli organi accertatori può essere esibita una copia o un fax della
scheda di trasporto, o anche una stampa di un supporto informatico che rispetti le disposizioni dei
documenti digitali ( posta elettronica certificata o firma digitale).
La scheda può contenere anche un rinvio nel contenuto al documento commerciale che accompagna
il trasporto, nel caso in cui vi siano vari destinatari. I soggetti diversi dal committente possono
essere indicati sulla scheda anche da un codice con un documento integrativo che agevoli
l’identificazione.In caso di vettori che si servano di altri soggetti per il trasporto (sub-vezione), vi devono essere due
schede: quella del vettore, divenuto committente, e quella del sub-vettore: se il sub-vettore è una
impresa socia del vettore, l’indicazione di chi effettua il trasporto va indicata nella voce
“Osservazioni varie”.
I trasporti internazionali sono esentati dall’obbligo di compilazione della scheda, sia che il vettore
sia italiano che nel caso in cui sia straniero.
Il Decreto sopra citato considera equipollenti alla scheda di trasporto i seguenti documenti:
· La lettera di vettura internazionale CMR;
· I documenti doganali ( DAU o formulario);
· Il documento di cabotaggio33
· I documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa34
MODALITÀ DI CONTROLLO – LISTA DI CONTROLLO
31 Con Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 01.02.06 sono stati determinati i modelli di contratto tipo
32 Circ. Ministero dei Trasporti n. 1/2005 del 26.07.05
33 Decreto Ministeriale 03.04.2009.
34Decreto legislativo 504/1995.
G.P.
gp X
G.P.
Particolare importanza riveste il controllo di veicoli adibiti a trasporto terzi muniti di
cronotachigrafo per i quali sarà necessario compilare la “lista di controllo”
utilizzando il modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche nel caso in cui non
vengano accertate infrazioni.
La sua compilazione deve avvenire, come indicato dal Ministero dell’Interno con circolare del
19.01.09 va eseguita per tutti i veicoli immatricolati in ambito comunitario. Il documento non va
consegnato al conducente ma essere deve essere allegato ai verbali di contestazione in caso di
accertate violazioni. Essa tende ad uniformare le procedure di controllo da parte degli organi di
polizia stradale sia sulla strada che nei locali sedi delle imprese esercenti l’attività di trasporto.
Lo stampato predisposto dal Ministero, tra gli organi di controllo, indica espressamente la Polizia
Municipale unitamente alle altre forze di polizia dello Stato.
La scheda contiene i dati relativi al luogo di controllo ed al momento di effettuazione dello stesso,
con l’identificazione del tipo di trasporto che il veicolo effettua, distinto tra “trasporto di merci” e
“trasporto di persone, nonché quelli dati relativi all’impresa, al cronotachigrafo, al conducente, al
numero dei giorni di lavoro controllati ed altro.
1. DOCUMENTI DEL VEICOLO
 Immatricolazione
 Documenti di circolazione del veicolo35
 Contrassegno assicurativo
 Certificato assicurativo
 Regolare disponibilità del veicolo36
 Contratto di Noleggio37
 Regolarità agganciamento38
 Cronotachigrafo e fogli di registrazione39
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
 Documento d’identità
 Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
 Documentazione del rapporto di lavoro40
 Carta del Conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
 Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
 Certificato di formazione professionale ADR41
3) CONTRATTO DI TRASPORTO 42
 Con gli elementi essenziali previsti dalla norma
a) nome e sede del vettore e del committente, o del caricatore
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori
c) tipologia e quantità della merce trasportata
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento
e) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce
 Elementi eventuali43
a) i termini temporali per la riconsegna della merce
b) le istruzioni aggiuntive del committente e/o del caricatore
4) CONTROLLO DELLA MERCE44
35 Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto
36 Qualora non emerga dei documenti di circolazione
37 Ove ne ricorra il caso.
38 Qualora non emerga dai documenti di circolazione
39 Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo
40 Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005
41 Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
42 Se a bordo del veicolo
43 Da rilevare se indicati.
44 Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il contratto stesso non sia stato
redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
G.P.
gp XI
G.P.
 Natura e quantità
 Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi intermedi di carico/scarico
 Mittente e destinatario
 Speditore (se diverso dal mittente)
DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL’ATTIVITA’ DI
TRASPORTO
A. Conto proprio
 Licenza
 Documento di trasporto di cose per contro proprio45
 Documento di trasporto occasionale46
B. Conto terzi
 Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (anche tramite
autocertificazione con l’indicazione di eventuali limitazioni)
C. Autorizzazioni particolari47
 Autorizzazione per trasporti eccezionali
 Attestato ATP
 Documento per il trasporto delle merci pericolose (ADR)
 Libretto di cabotaggio48
 Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
 Autorizzazione sanitaria di idoneità dei veicoli adibiti al trasporto di alimenti
surgelati
 Autorizzazione sanitaria di idoneità dei veicoli adibiti al trasporto di carni
 Autorizzazione sanitaria di idoneità dei veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
I PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Nell’ambito dell’autotrasporto le violazioni riscontrabili sono ascrivibili a diversi procedimenti
sanzionatori.a) Nel caso di violazioni alle norme del Codice della Strada il procedimento è quello tipico per
esso previsto dall’art. 200 e seguenti, ivi comprese, nel caso di fermo amministrativo, le
disposizioni dell’art. 214 .
b) Il procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative previste dalla legge 298/74 si
differenzia invece da quello previsto dal Codice della Strada.
Sul punto si è espresso il Ministero dell’Interno con la circolare del 2 maggio 2000, n.
M/6326/19, che sulla considerazione che le violazioni previste dalla legge 298/74, seppur
depenalizzate, non rientrano nell’alveo del Codice della Strada ma bensì in una legge
speciale, ha fornito le seguenti indicazioni:
1. Alla legge 298/74 non è applicabile il procedimento previsto dall’art. 203 e seguenti. del
Codice della Strada, pertanto, non è proponibile ricorso direttamente al Prefetto avverso
al verbale di contestazione. In carenza di ricorso il verbale non rappresenta titolo
esecutivo e non è neppure possibile impugnare il verbale direttamente avanti all’Autorità
Giudiziaria
2. Le violazioni in questione seguono il procedimento previsto dalla legge 689/81, pertanto
a seguito della trasmissione del verbale al Prefetto, che deve avvenire entro 10 giorni, lo
45 Conforme all'allegato n. 1 del D.P.R. 783/77, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione
contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c)
dell'art. 31 della legge n. 298/74.
46 Conforme all'allegato n. 2 del D.P.R. 783/77.
47 Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
48 Da esibirsi unitamente alle Licenza Comunitaria dalle imprese dell'Unione Europea che effettuano trasporti di
cabotaggio sul territorio Italiano.
G.P.
gp XII
G.P.

stesso emetterà ordinanza ingiunzione di pagamento e questa potrà essere impugnata
avanti all’Autorità Giudiziaria
3. L’autorità competente a conoscere del ricorso è il Tribunale in composizione
monocratica.
4. Le sanzioni accessorie eventualmente previste seguono la procedura ordinaria del
Codice della Strada.
c) Per le violazioni attinenti all’albo autotrasporti che vengono dallo stesso irrogate, pur
trattandosi di sanzioni pecuniarie amministrative, la competenza a ricevere il rapporto è del
Prefetto ed i proventi vanno versati al’Agenzia delle Entrate
d) Relativamente al controllo dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, la
competenza è esclusivamente della Guardia di Finanza alla quale andranno inviate eventuali segnalazioni di difformità , al fine di favorirne il controllo.


Rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio

Il trasporto di merci su strada in conto proprio costituisce attività di carattere complementare ed accessorio ad altra attività (detta principale), la quale non necessariamente deve essere di natura economica.
La Provincia in cui ha sede l'impresa, l'ente, ecc. rilascia le licenze di trasporto relativamente ai veicoli in disponibilità, su istanza dei diretti interessati e previa dimostrazione dell'attività principale esercitata nonché delle connesse esigenze di trasporto.
Definizione di trasporto di merci su strada in conto proprio

Sulla base dell'art. 31 della legge 298/74, il trasporto di cose in c/proprio è inteso come il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
1 - DISPONIBILITA' DEI VEICOLI: il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o in usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) o acquisto con patto di riservato dominio;
2 - GUIDA DEI VEICOLI: la guida deve essere effettuata direttamente dal proprietario o da lavoratori da questo dipendenti (1);
3 - ATTIVITA' PRINCIPALE: il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma essere complementare ed accessoria rispetto all'attività principale (2);
4 - MERCI: le merci trasportate devono appartenere all'esercente o essere da questi prodotte o vendute, trasformate, tenute in deposito, anche con mandato a vendere o acquistare.

L'art. 82, comma 4, del Nuovo Codice della Strada stabilisce che "Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio".

--------------------------------------------------------------------------------
(1) L'art. 5 del D.P.R. 783/77 precisa che nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del codice civile, i componenti delle
famiglie collaboratori del titolare della licenza, sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

L'art. 2083 del codice civile recita:"Piccoli imprenditori. - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
(2) L'art. 6 del DPR 783/77 precisa che l'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerarsi complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa quando si verificano le seguenti condizioni:

a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la stessa natura delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.

Licenze di trasporto: quando occorrono e a cosa servono

I veicoli destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg. per poter essere immatricolati presso l'Ufficio Motorizzazione Civile in capo all'impresa, ente, ecc. per uso proprio, devono essere dotati di specifica licenza di trasporto (a differenza dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 kg. che sono liberamente immatricolabili ).

Stabilisce infatti l'art. 93, comma 3, del Codice della Strada che: "La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o per il trasporto, ove richiesti da specifiche disposizioni di legge.

Il valore della massa complessiva a pieno carico risulta dalla carta di circolazione del veicolo ovvero dalla dichiarazione di conformità se trattasi di veicolo nuovo o, infine, dal certificato di approvazione se lo stesso è stato sottoposto a Visita e Prova (Collaudo) perché di provenienza estera o per aver subito modifiche delle caratteristiche tecniche.
Il rilascio delle licenze di trasporto riguarda solo i veicoli "trattori" e quindi i rimorchi e i semirimorchi non devono essere dotati di licenza. Infatti l'articolo 32, comma 2, Legge 298/74 stabilisce che: "La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore". Ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 31 Legge 298/74, per disponibilità si intende esclusivamente: proprietà, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto o leasing.
La licenza è dunque un documento necessario per consentire la circolazione del veicolo su strada .
Le licenze di trasporto sono intestate all'impresa richiedente e sono strettamente legate al veicolo in quanto riportano il numero di telaio. Su ogni licenza di trasporto sono indicate, sotto forma di codici, l'attività principale esercitata dall'impresa nonché le cose o classi di cose trasportabili.
Ogni licenza è numerata ed il numero è composto da due parti:
- la prima parte costituisce il codice meccanografico d'impresa;
- la seconda parte è data dagli ultimi otto numeri del telaio del veicolo .
Sulla licenza è anche riportato il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 298/74, nel quale l'impresa è automaticamente iscritta in occasione del rilascio della sua prima licenza di trasporto.
In caso di trasporti abusivi trova applicazione l'art. 46 della legge 298/74 (come successivamente modificato: vedi sotto). E' considerato trasporto abusivo anche il trasporto di cose non corrispondenti ai codici riportati sulla licenza. Si vedano in merito l'art. 39 della legge 298/74 e l'articolo 10 del D.P.R. 783/77.

Validità delle licenze
Le licenze di trasporto non hanno scadenza tranne che per le imprese di nuova costituzione che possono ottenere la licenza provvisoria (non rinnovabile e non prorogabile) avente validita' di 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. Alla scadenza è necessario richiedere la licenza definitiva.
Le licenze di trasporto di cui l'impresa già dispone, siano esse provvisorie o definitive, possono essere revocate se sono venute meno le condizioni in base alle quali le stesse sono state rilasciate (art. 36 L. 298/74).

Esenzioni
L'articolo 30 della legge 298/74 prevede delle esenzioni dalla disciplina degli autotrasporti di cose (Titolo II – Legge 298/74).

Trasporti abusivi - Art. 46 - Legge 06/06/1974, n. 298 e successive modifiche (d. lgs. 30/12/1999, n. 507).
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Fonti normative

Le principali fonti normative sono costituite dalle seguenti norme:

- Legge 6 giugno 1974, n. 298 - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada - e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata nella G.U. n. 200 del 31 luglio 1974) ed in particolare il Titolo II - Capo I (articoli da 30 a 39) e gli articoli 45, 46, 47, 48, 62, 66 e 67;
- Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - (pubblicato nel S.O. G.U. n. 114 del 18 maggio 1992) ed in particolare gli articoli 82, 83, 93 comma 3, 178, 179 e 180;
- Articolo 105, comma 3, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 - (pubblicato nel S.O. G.U. n. 92 del 21 aprile 1998);
- Accordo Stato Regioni Enti locali del 14/02/2002 concernente le "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D. Lgs. N. 112/98 in materia di Motorizzazione Civile" (pubblicato nella G.U. n. 71 del 25 marzo 2002).

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