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 TRASPORTO ANIMALI VIVI

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el magutt

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MessaggioTitolo: TRASPORTO ANIMALI VIVI   TRASPORTO ANIMALI VIVI Icon_minitimeMer Ott 01, 2014 10:49 am

TRASPORTO ANIMALI VIVI
(Applicazione D.P.R. 320/54 e D.P.R. 317/96)
a cura di Franco Medri*
Prima parte
Un particolare interesse è nutrito verso il trasporto di animali vivi riguardante, nella fattispecie, i documenti sanitari ed amministrativi previsti dal D.P.R. nr. 320/54 che costituisce il Regolamento della Polizia Veterinaria e che prescrive:
• gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico di equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sugli autoveicoli, con destinazione all’interno, devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al modello 4 (la predetta dichiarazione deve essere, ora, conforme al modello previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996 nr. 317), contenente l’indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi di malattie infettive a carattere epizootico, l’attestazione veterinaria della loro sanità.
• la dichiarazione firmata dall’interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dall’esercente autotrasporti che la ricevono e un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell’ufficio di partenza a disposizione dell’autorità sanitaria; l’altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.
• gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al modello 5 (per trasporto effettuato in conto di terzi). Si precisa che le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell’autorità sanitaria per il periodo di tre mesi.

Nota: i modelli 4 e 5 non si applicano ai conigli, ai volatili da cortile, alla selvaggina d’allevamento e ai ratiti (sottoclasse di uccelli inetti al volo) destinati alla macellazione come dispone il D.M. 11 febbraio 2003.

Una particolare problematica avviene:
• nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell’autorizzazione del veterinario provinciale le annotazioni prescritte e segnalare il caso direttamente all’autorità comunale per gli opportuni provvedimenti di competenza che si intenderanno adottare.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO PER TRASPORTO ANIMALI

• Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere dal veterinario della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica apposita autorizzazione sanitaria, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:
a. le proprie generalità ed il domicilio;
b l’ubicazione dell’autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfestazione;
c. il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero della targa
d. nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l’autorizzazione alla circolazione ed all’esercizio di tale trasporto.
• Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.
Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
OBBLIGHI:-Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l’obbligo di
curare che negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionale alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze. (la proporzionalità viene denominata "densità di carico")

• Il veterinario provinciale prima di concedere l’autorizzazione accerta se:
a. gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i prescritti requisiti
b. l’esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfestazione presso la propria autorimessa, ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

L’autorizzazione ha la validità di un anno DEFINIZIONE : i trasporti effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purchè queste non superino complessivamente la metà del carico totale sono esenti dall’osservanza delle disposizioni inerenti ai modelli 4 e 5, all’autorizzazione ed idoneità del veicolo.
OBBLIGO DELLA DISINFEZIONE

• Le disinfezioni nei casi previsti dal Regolamento Veterinario o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono seguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all’uopo incaricati dai sindaci.
• Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico.
• Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l’autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla prima autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.
• Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all’esterno un cartello bianco con la scritta "DA DISINFETTARE". A comprovare l’avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta "DISINFETTATO" e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito i lavori.
• La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui si verificano malattie infettive a carattere epizootico, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale (l’incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta "DISINFETTATO" il bollo del comune, la data e la propria firma)
• Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige un apposito verbale.


SANZIONI:- I contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08 febbraio 1954 nr. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa da € 258 a € 1.291.


IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

• Gli animali delle specie bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell’azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla "IT" che individua lo Stato italiano, il codice aziendale e il numero progressivo assegnato all’animale; per la specie bufalina il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all’anno di nascita
• I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l’intera vita dell’animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull’animale senza comprometterne il benessere.
• Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul prescritto registro in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.
• Si precisa che il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004 nr. 58 ha modificato integralmente il sistema di identificazione e registrazione dei bovini, prescrivendo specifiche sanzioni in caso di violazioni dello stesso.

Nota:-Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1996 nr. 317 " Regolamento recante

norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali" ha introdotto un nuovo Modello 4 che suddiviso in 5 fasce:
A (Identificazione) B (Dichiarazione per il macello) C (Destinazione) D (Trasporto) E (Attestazioni sanitarie) ha permesso di sostituire parte delle certificazioni previste dal D.P.R. 320/54, ovvero quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali.
Gli animali non possono essere spostati dall’azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del D.P.R. 317/96.


OSSERVAZIONE: Il verbale di constatazione e contestazione sotto riportato viene generalmente utilizzato dalle amministrazioni provinciali e comunali, nonché dal Corpo Forestale dello Stato; mentre per quanto riguarda la Polizia Stradale si deve utilizzare il Modello 352 solito per tutti i verbali di contestazione.


Intestazione Ufficio/Comando

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E CONTESTAZIONE

L’anno..............., addì...............del mese di......................, alle ore..............., in località.........................
del comune di.............................(..........) noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria .............................................
durante un controllo abbiamo accertato che:

PARTE:

Sig...............................................................nato a...............................(......) il...............................e residente a..............................................................(......) in via..........................................nr................, identificato a mezzo patente di guida nr...............rilasciata da...........................di..........................in data.........................

QUALE CONDUCENTE:Veicolo...............................targato................... peso complessivo......................
Veicolo...............................targato....................peso complessivo......................

DI PROPRITA’Sig./Ditta............................nato a...............................(......) il..............e residente
a.......................(......) in via............................................nr.................
Al momento del controllo era carico di animali vivi di specie..............................caricati a..............................................................e destinati a.................................................................................... e pertanto presentava o non presentava la seguente documentazione.......................................................

oppure

Al momento del controllo era scarico perché il mezzo aveva appena effettuato un trasporto animali vivi dalla località di...............................del comune di.....................................(......)
al luogo di scarico del macello stesso/o..............................................................
NORMA VIOLATA: Articolo/i.........del ( D.Lgs/Legge/ nr........) perchè:
..................................................................................................
(l’operatore dovrà specificare dettagliatamente la violazione accertata)


INTERVENUTO A RICHIESTA DEGLI OPERATORI:
Dott...........................veterinario presso........................
SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA Euro........................SPESE BOLLO Euro..............................
MODALITA’ DI ESTINZIONE: Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 nr. 689, il procedimento sanzionatorio può essere estinto col pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

• La parte è stata invitata a comunicare a questo Ufficio, entro i 10 giorni successivi al termine previsto per il pagamento (60 giorni), dell’avvenuto versamento della sanzione amministrativa violata che verrà inviato per competenza al Sindaco di.................................(......)

• RICORSO AVVERSO LA CONTESTAZIONE: La parte è stata informata che ai sensi dell’articolo 18 della Legge 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del presente verbale, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del comune di.......................(................) scritti difensivi e documentali, e possono chiedere di essere sentiti personalmente (il Sindaco, sentiti gli interessati, ove quando ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e valutato gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti).
Alla parte viene rilasciato modello di pagamento F 23 parzialmente compilato

LA PARTE IL VETERINARIO I VERBALIZZANTI

Nota: l’operatore dovrà consegnare copia alla parte, al Sindaco del comune di............................... per competenza ed una al Dirigente del Servizio Veterinario dell’ASL di....................

TRASPORTO ANIMALI

(Applicazione D.P.R. 08-02-1954 n°320)

VIOLAZIONE

NORME

OBLAZIONE

COMPETENZA
Veicolo non idoneo
(negli autoveicoli il numero dei capi caricati deve essere proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze — infrazione da contestare alle speditore di equini, bovini, bufalini, ovini,caprini e suini — l’operatore dovrà specificare adeguatamente il tipo di inidoneità valutando se il trasporto rientra nella tipologia del D. Lgs 532/92 .



Art. 35 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio
Mancanza della autorizzazione sanitaria
(per chiunque intende esercitare il trasporto degli animali deve essere autorizzato)

Art. 36 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33
Azienda ASL dove
è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio.
(informare l’ASL per gli interventi di competenza)
Autorizzazione sanitaria
scaduta di validità
(l’autorizzazione è valida per un anno)

Art. 38 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33
Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)
Veicolo non idoneo al trasporto di animali per caratteristiche
costruttive (i veicoli devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita
dei liquami — quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste di adeguate aperture per una sufficiente aerazione).

Art. 37 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio


Pulizia di gabbie o ceste
(per il trasporto di animali da cortile in gabbie o in ceste è fatto obbligo di provvedere alla pulizia e alla disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati).

Art. 39 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio


Mancanza dichiarazione
di provenienza (Mod.4)
(gli esercenti autotrasporti
devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al modello 4 contenente l’indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e quando è necessaria l’attestazione sanitaria della loro sanità)
(il nuovo Modello 4 deve essere conforme al D.P.R. 30 aprile 1996 nr. 317).

Art. 31 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio


Modello 4 -dichiarazione di provenienza compilata in modo incompleto.

(la dichiarazione conforme al modello 4 deve contenere l’indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali, l’assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e quando è necessaria l’attestazione sanitaria della loro sanità)



Art. 31 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)
Dichiarazione di provenienza (Mod.4) non integrata o integrata in modo incompleto dal Modello 4 bis per il trasporto di suini
(deve riportare i contrassegni identificativi previsti per i suidi dal D.M. 427/91 precisando che ognuno di questi animali è soggetto a tale normativa ai sensi del D.P.R. 363/96)

Art. 31 D.P.R. 320/54

Art. 10 D.P.R. 317/96

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33
Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)
Dichiarazione di provenienza (Mod 4) non integrata o integrata in modo incompleto dall’allegato richiesto per il trasporto di bovini
(l’allegato deve riportare i contrassegni identificativi dei bovini trasportati ai sensi dell’O. M. Sanità del
18 ottobre 1995 in riferimento al D.P.R. 437/92)

Art. 31 D.P.R. 320/54

Art. 14 D.P.R. 437/00

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove
è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio
(informare l’ASL per gli interventi di competenza)
Spostamento di animali delle specie ovina, bufalina e caprina sprovvisti di marchio auricolare di identificazione

Art. 11 D.P.R. 317/96

Art. 6 L.218/88

€ 430,33
Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio


Mancanza della ricevuta di carico (Mod. 5)
(gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti di autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia
e si precisa che il Mod.5 non si deve compilare per trasporti di volatili da cortile, conigli, selvaggina d’allevamento e ai ratiti destinati alla macellazione ai sensi D.M. 11-02-2003)

Art. 31 D.P.R. 320/54

Art. 6 L. 218/88

€ 430,33

Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio


Mancata disinfezione del veicolo
(gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico degli animali) (se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l’autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni) (l’ipotesi è applicabile solo a veicolo vuoto)

Art. 64 D.P.R. 320/54

Art. 6 L.218/88

€ 430,33
Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio

(informare l’ASL per gli interventi di competenza)


Mancata esposizione del cartello relativo alla disinfettazione

(gli autoveicoli non disinfettati devono portare all’esterno un cartello bianco con la scritta

"DA DISINFETTARE"

e a comprovare l’avvenuta disinfezione viene applicato un cartello

giallo con la scritta "DISINFETTATO" e

sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito l’operazione)

Art. 64 D.P.R. 320/54

Art. 6 L.218/88
€ 430,33
Azienda ASL dove

è stato contestata la violazione, mentre il ricorso va presentato al Sindaco competente per territorio



Basta animali stipati a bordo dei veicoli. Il nuovo regolamento Ue sul trasporto bestiame, entrato in vigore a gennaio, mira a proteggere gli animali e a prevenirne i maltrattamenti. La normativa, che si applica soltanto a trasporti su distanze superiori ai 50 km, chiarisce idoneità al trasporto degli animali e una serie di cure finalizzate a tutelarne la salute. In particolare, i veicoli che trasportano quadrupedi per periodi superiori alle otto ore, dovranno dotarsi di nuovi equipaggiamenti, tra cui un sistema di navigazione satellitare e aria condizionata per garantire «un micro-clima più adatto agli animali». La direttiva prevede anche la possibilità di introdurre divieti per il trasporto degli animali più vulnerabili, in particolare i cuccioli e le femmine che hanno da poco partorito. Ma entriamo nei dettagli.
Idoneità al trasporto degli animali
Non sono idonei quelli gravemente malati o feriti, che non sono in grado di muoversi autonomamente senza soffrire, che presentano lesioni gravi o un prolasso. Stesso discorso per le bestie in stato di gravidanza avanzata e che possono partorire durante il trasporto, che hanno partorito da meno di 48 ore o appena nate.
Conformità dei veicoli
La normativa distingue i viaggi in base alla durata. Per quelli con durata inferiore alle 8 ore ci deve essere spazio fra la sommità delle teste e il piano superiore, gli animali non devono essere in grado di fuggire e i mezzi devono essere concepiti in modo da evitare inutili sofferenze o lesioni. Inoltre deve venire garantita la protezione dalle intemperie e dalle forti variazioni climatiche. Il pavimento deve essere ricoperto di strame o attrezzato in modo da consentire l’assorbimento degli escrementi, mentre per le operazioni di carico e scarico devono essere predisposti ponti, rampe e passerelle.
Per trasporti superiori alle 8 ore deve essere possibile abbeverare, alimentare e, nel caso, scaricare il bestiame prima di raggiungere la destinazione; in questi casi lo strame è obbligatorio e il veicolo deve trasportare una quantità sufficiente di alimenti.
Il veicolo deve essere attrezzato con un sistema di aerazione in grado di funzionare sia se il mezzo è in movimento sia quando è fermo. In mancanza di un’aerazione meccanica il veicolo deve essere in grado di garantire una temperatura fra i 5 e i 30°. Per questo scopo è richiesto un sistema di controllo della temperatura e deve essere possibile in qualsiasi momento raggiungere gli animali per poterli esaminare e prestare loro eventuali cure.
Occorre inoltre disporre di tramezzi mobili per poterli suddividere per specie, dimensioni, sesso e numero. Gli adulti devono essere separati dai giovani, ad eccezione dei piccoli che viaggiano con la madre. I capi devono poter stare in posizione eretta naturale e disporre di spazio sufficiente per potersi sdraiare.
Gli animali sono legati, mai alle corna o agli anelli nasali, e devono essere in grado di alimentarsi, abbeverarsi e sdraiarsi autonomamente. Il mezzo deve essere dotato di un sistema di abbeveraggio adatto alla specie trasportata, con capacità corrispondente alle varie esigenze e che possa essere allacciato ad una presa d’acqua durante le soste. Se il veicolo è attrezzato adeguatamente per permettere viaggi lunghi, le bestie possono viaggiare per più di 8 ore, purché siano rispettati gli intervalli per l’abbeveraggio, l’alimentazione e il riposo: per gli animali non svezzati, la prima e la seconda fase di trasporto devono durare 9 ore al massimo, intervallate da un ora di riposo (come minimo) con distribuzione di acqua e seguite da 24 ore di riposo, con lo scarico degli animali, l’abbeveramento e l’alimentazione; per i suini sono state fissate 24 ore come trasporto massimo, seguite da altrettante ore di riposo con acqua sempre disponibile; stesso tetto per gli equini, con pause ogni 8 ore per l’abbeveramento e nel caso l’alimentazione.
Per i bovini, ovini e caprini la prima e la seconda fase di trasporto devono durare al massimo 14 ore, con un intervallo minimo di 1 ora mentre per pollame, uccelli e conigli, se il trasporto supera le 12 ore è obbligatorio l’accesso all’acqua e agli animali. Sono esclusi i trasporti di pulcini per una durata inferiore alle 24 ore, purché il trasporto termini entro 72 ore dalla schiusa.
Documentazione:
Le “carte” di viaggio
Le società per il trasporto di animali vivi devono essere riconosciute da uno Stato membro dell’Ue e gli animali devono essere accompagnati da un ruolino di marcia nel caso in cui si superi una frontiera o un trasporto superiore alle 8 ore. Ogni Stato membro ha previsto sanzioni amministrative e penali nel caso di violazioni della legislazione sulla protezione degli animali durante il trasporto; si può anche arrivare a revocare il riconoscimento all’autotrasportatore (gli autisti devono possedere una formazione specifica o un’esperienza pratica equivalente per manipolare gli animali trasportati o prestare loro le cure necessarie).
Dentro la norma
Come si calcola la densità massima
La direttiva europea stabilisce anche le densità massime di carico per le principali specie di allevamento a seconda della metodologia di trasporto – strada, mare, via aerea o ferroviaria – e il peso medio degli animali. In nessun caso il mezzo deve superare il peso autorizzato. Per verificare la densità bisogna conoscere: la superficie totale disponibile per gli animali in m2 (A), il numero di animali (N) e il peso del carico in chilogrammi (L). Se un mezzo contiene 35 bovini (N), caricati su una superficie di 24 m2 (A) il cui peso di carico corrisponde a 12.560 kg (L) per stabilire la densità bisogna effettuare questi semplici calcoli.
Superficie per animale Y= 24 m2 / 35 = 0,686 m2.
Peso medio per animale W= 12.560 kg/ 35= 359 kg.
La superficie massima prevista dalla direttiva europea per un bovino di 325 chili è di 0,95 m2: il carico è quindi, in questo caso, eccessivo per l’automezzo. Se la densità del carico non viene rispettata l’autista può essere multato, mentre i servizi di controllo decideranno se gli animali devono essere scaricati, se possono proseguire il viaggio o devono ritornare al punto di partenza.
Infrazioni
Sanzioni e polemiche
In caso di infrazione le Forze dell’ordine accompagnano il veicolo a una stazione di servizio o a un’area di sosta omologata e avvisano i servizi veterinari locali. Qualora in prossimità non vi sia un’area adeguata si contattano direttamente i servizi sanitari locali che si adopereranno per trovare un’altra area di sosta per lo scarico degli animali.
Eppure c’è chi giudica troppo superficiale la normativa. La Lega AntiVivisezione sostiene che “a 29 anni dalla prima direttiva europea sul trasporto degli animali (risalente al 1977), il nuovo regolamento non rappresenta esattamente un passo in avanti per il benessere degli animali”, tanto che si è rivolta al governo sollecitando “una rapida approvazione del decreto legislativo relativo alla definizione delle sanzioni alle violazioni delle norme del Regolamento”, senza il quale non ci saranno progressi. “Il rischio - spiega Roberto Bennati della Lav - è che pur potendo rilevare le violazioni al regolamento, non si possa procedere a sanzionare i responsabili, rendendo di fatto inapplicabile il regolamento stesso”.

Limiti di applicazione i veicoli in uso: IN REGOLA PER IL 2009

I veicoli già in uso hanno tempo fino alla fine del 2009 per essere adattati alle nuove disposizioni.

La direttiva europea riguarda solo il trasporto commerciale e non il trasporto privato. Quindi chi porta il cane in vacanza non sarà soggetto alle nuove regole. Le nuove norme avranno un impatto significativo sulla situazione italiana, visto che sulle nostre strade transitano ogni anno oltre 600 milioni di kg di animali vivi


Il trasporto è un’operazione complessa alla quale tutti gli animali di interesse zootecnico sono sottoposti almeno una volta nella loro vita. L’Italia rappresenta un' importante crocevia di questo commercio in quanto Paese importatore e di transito verso altri Paesi UE o Paesi terzi.

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla protezione degli animali durante il trasporto ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità della protezione degli animali durante il trasporto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Consulta il Piano nazionale benessere animale (PNBA - anno 2010)

Il trasporto è costituito da una serie di fasi che comprendono:

carico sul mezzo utilizzato (camion, aereo, nave e treno)
eventuale trasferimento su altro mezzo di trasporto
viaggio verso il luogo di destino con soste e scarico degli animali nei posti di controllo laddove un lungo viaggio supera le ore massime consentite per le singole specie dalla norma vigente
scarico in arrivo in azienda con la sistemazione nei box di allevamento o nell’impianto di macellazione con la sistemazione nelle aree di sosta.
Durante tutte le operazione che costituiscono il trasporto, gli animali vengono a contatto con numerosi fattori che causano stress psico-fisico e che rendono la valutazione del benessere degli animali trasportati particolarmente complessa; quindi per garantire adeguati livelli di benessere degli animali, è necessario individuare degli indicatori, basati su conoscenze scientifiche, che prendano in considerazione sia l’animale sia l’ambiente nel quale viene trasportato.

Da molti anni le condizioni di trasporto degli animali d’allevamento sono oggetto di grande interesse sia da parte dell’opinione pubblica, sempre più attenta alla qualità etica dei processi produttivi, sia da parte della classe politica e di tecnici del settore, intervenuti frequentemente su tale materia con atti legislativi. Infatti, già a partire dal 1954, il Regolamento di Polizia Veterinaria contemplava la disciplina in campo nazionale del trasporto degli animali con particolare attenzione agli aspetti sanitari.

Nel 1968, è stata approvata a Parigi la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, ratificata in Italia con Legge n. 222 del 1973. A conferma dell’ importanza di questo problema anche dal punto di vista economico, in quanto certe garanzie di benessere corrispondono a strutture e tecnologie ad alto impatto economico, nel 1977 è intervenuta la Comunità europea con un una direttiva sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali. La norma comunitaria nella sua evoluzione, basata sia sullo studio dell’impatto delle norme sul benessere degli animali trasportati e sui flussi commerciali sia sulle implicazioni socio-economiche derivanti dall’attuazione delle stesse norme, tenendo conto delle evidenze scientifiche sulle esigenze di benessere degli animali, ha portato all’emanazione ultima del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Consulta:

Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti - Gennaio 2012
manuale " Il trasporto degli animali" per la gestione e il benessere animale durante il trasporto su strada
protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno e Ministero della Salute “per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali” siglato il 3 ottobre 2011
Circolare congiunta Ministero Salute-Ministero Interno per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale di animali vivi


Note della Commissione europea - DGSANCO

La Commissione europea ha inviato a tutti gli Stati membri delle note per richiamare l’attenzione degli stessi sulla corretta attuazione del regolamento (CE) N. 1/2005, con particolare riguardo:

trasporto di vitelli ed agnelli non svezzati per lunghi viaggi (nota 4 dicembre 2009)
idoneità al trasporto di animali da macello (nota 24 febbraio 2010)
altezza interna dei mezzi di trasporto (nota 10 agosto 2011)
Check List

La check- list per il controllo del benessere animale durante il trasporto, elaborata da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della salute, ha come obiettivo principale di dotare l’autorità competente di un agile strumento di promemoria a supporto dell’attività ispettiva sui principali e fondamentali requisiti previsti dalla normativa vigente per poter attestare e documentare l’attività di controllo ufficialmente espletata.
A tal fine il documento è strutturato in una parte iniziale di raccolta delle informazioni inerenti al momento dell’ispezione, alla tipologia del trasporto ed alle figure responsabili dello stesso, a cui fa seguito una suddivisione in diverse sezioni. Le prime sezioni fanno riferimento a quelli che sono i requisiti generali da osservare nel trasporto di animali vivi mentre, le sezioni successive, riguardano i requisiti specifici per il trasporto delle diverse specie animali, da utilizzare a seconda della specie trasportata oggetto del controllo.
In considerazione del fatto che sarebbe stato eccessivo riportare tutti i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1/2005, si è ritenuto opportuno inserire nelle sezioni “specifiche” le voci più importanti, rimandando alle autorità competenti la facoltà di estendere il livello di approfondimento delle singole sezioni a seconda delle diverse realtà territoriali.
La check-list è un documento ufficiale portato a conoscenza della Commissione europea e di cui se ne raccomanda l’utilizzo da parte delle autorità competenti nell’espletamento della specifica attività ispettiva sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Il Ministero della salute ha ritenuto utile elaborare con lo stesso principio della check list per il controllo del benessere animale durante il trasporto, anche una check list riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo per la verifica dei requisiti strutturali, gestionali e funzionali previsti dal regolamento (CE) N. 1255/97 e successive modifiche.

Piani di emergenza

I trasportatori al fine del rilascio dell’autorizzazione ( tipo 2) per lunghi viaggi ( viaggi superiori alle otto ore) devono presentare all’autorità competente anche un piano di emergenza nell’eventualità di imprevisti che rendono necessario l’attuazione di una serie di azioni atte a salvaguardare il benessere degli animali dall’ insorgenza di eventi critici (articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2005).

Per facilitare la stesura e l’adozione dei piani di emergenza, il Ministero della salute ha predisposto un modello di piano di emergenza che coadiuvi il trasportatore alla gestione dell’emergenza ma anche alla prevenzione di alcune possibili emergenze che possono verificarsi a seguito della mancata applicazioni di disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 ed dal codice della strada.

Consulta il fac simile piano di emergenza

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