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 assicurazione veicoli

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el magutt

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MessaggioTitolo: assicurazione veicoli   assicurazione veicoli Icon_minitimeLun Feb 04, 2019 11:13 am


Questo tipo di formula, che integra il sistema bonus/male e franchigia, prevede che in caso di incidente con colpa l'assicurato partecipi al risarcimento del danno, restituendo alla compagnia una somma fissa o pari a una percentuale prestabilita dell'ammontare dell'importo rimborsato al sinistrato.



Questo tipo di formula, che integra il sistema bonus/male e franchigia, prevede che in caso di incidente con colpa l’assicurato partecipi al risarcimento del danno, restituendo alla compagnia una somma fissa o pari a una percentuale prestabilita dell’ammontare dell’importo rimborsato al sinistrato. Se tale importo è inferiore o uguale alla franchigia, l’incidente non è schedulato e di conseguenza l’assicurato non è penalizzato (malus) e ottiene una diminuzione della classe di merito (bonus).


I vantaggi della RC auto integrata bonus/malus e franchigia

Il primo vantaggio della polizza con franchigia sta dunque nella possibilità di evitare un aumento del premio assicurativo, che spesso è considerevolmente superiore al costo del danno, soprattutto in caso di classe di merito elevata. Ogni incidente con colpa, infatti, causa un passaggio di due classi di merito verso quelle più alte e più care, mentre la discesa verso quelle più basse e meno care avviene una classe alla volta, sempre naturalmente che non si causino sinistri.
Il secondo vantaggio consiste invece in una riduzione del costo dell’assicurazione auto proporzionale all’importo della franchigia. Poiché infatti quest’ultima è un “rischio” per il titolare, la polizza ha un premio più basso, pari a un terzo della franchigia stessa, che per la RC auto ha un valore di 250, 500 o 1.000 euro.



Quando e a chi conviene la RC auto integrata bonus/malus e franchigia

In generale, la polizza RC auto integrata bonus/malus e franchigia consente di ottenere un risparmio immediato sul costo dell’assicurazione e uno a lungo termine in relazione alle classi di merito, perché per danni di importo inferiore alla franchigia il malus non scatta.

È comunque sempre possibile risarcire la compagnia per evitare la penalizzazione e, di conseguenza, l’aumento del premio assicurativo, tuttavia si tratta di una procedura laboriosa, mentre in questo caso è un’opzione automatica.

Nello specifico, invece, la polizza RC auto integrata bonus/malus con franchigia è conveniente per gli automobilisti con un basso profilo di rischio e, all’opposto, per i neopatentati in classe alta, perché permette loro di risparmiare sul premio e in caso di piccoli incidenti, inevitabili per chi ha poca esperienza al volante, non fa scattare il malus con le relative conseguenze economiche.

Se sei interessato a questo genere di polizza, su Quale.it puoi calcolare un preventivo ad hoc, con la garanzia di ottenere la soluzione più adatta e conveniente alle tue esigenze.

L’opzione Zero Franchigia

Infine, è molto utile conoscere l’esistenza dell’opzione Zero Franchigia.

Cos’è? Zero Franchigia è l’unico prodotto in Italia che “assicura la tua franchigia”, cioè rimborsa le spese a tuo carico lì dove si verifichi un sinistro che prevede un esborso diretto.

Zero Franchigia prescinde dalla compagnia scelta, la sua validità è sempre di un anno: nel caso cambiassi compagnia assicurativa la copertura di Zero Franchigia rimarrà valida anche per la nuova polizza. È inoltre possibile applicare questa opzione sia nel caso di veicoli di proprietà sia nel caso di auto a noleggio.

Cosa aspetti? Azzera subito la tua franchigia!




Guida alle assicurazioni: massimale, franchigia, bonus malus e legge Bersani

Guida pratica ai termini più comuni quando si parla di polizza auto e moto. Dal massimale alla carta verde. Cosa sono e a cosa stare attenti.
Chiunque possegga un veicolo ha a che farci una volta all’anno: il rinnovo dell’assicurazione. C’è chi resta fedele alla stessa per anni, magari perché l’agenzia è vicina e se ne conoscono gli impiegati, e chi ogni volta si cimenta in un confronto tra più preventivi. Cosa non sempre facile se le coperture offerte non sono le stesse. In questi articoli vogliamo offrire una guida all’abc delle assicurazioni per auto e moto.


Il massimale
Iniziamo dalla copertura obbligatoria per legge: la responsabilità civile (conosciuta anche come RC auto, o RCA) che serve a risarcire i danni che possiamo provocare a persone o cose in caso di incidente (se la colpa è nostra). L’importo massimo di questi risarcimenti, ovvero quanto la compagnia potrebbe risarcire al massimo, si chiama massimale. L’importo minimo del massimale è stabilito per legge, ed è attualmente pari a 5 milioni di euro per i danni alle persone e 1 milione per quelli alle cose. Il massimale riguarda anche i danni ai trasportati, inclusi i famigliari più stretti.



Perché è meglio scegliere un massimale più alto

Al di sopra dell’importo del massimale, sarà l’assicurato a rispondere in prima persona per i danni arrecati. Anche se cinque milioni di euro vi sembran tanti, non è detto che possano coprire tutti i risarcimenti in caso di incidenti gravi. Immaginate ad esempio che ci possa essere più di una vittima, i 5 milioni dovrebbero in quel caso coprire il risarcimento per tutte le persone coinvolte. Per tutelare se stessi e la propria famiglia, è consigliabile perciò scegliere un massimale più alto.
Nel caso di un sinistro con feriti gravi o addirittura morti, il sistema giudiziario può stabilire un risarcimento altissimo, tenendo conto dei danni patrimoniali, biologici e morali. Il danno patrimoniale è calcolato in base a vari fattori, come il reddito della persona vittima di incidente e si valuta anche se l’infortunato deve provvedere a una famiglia o meno. Nei casi sopracitati di incidenti mortali o con feriti gravi, è possibile che i massimali minimi non siano sufficienti a coprire le cifre richieste per il risarcimento.



Oltretutto nel conteggio del massimale non sono da considerare le spese per accertare la responsabilità, come le spese legali o di tribunale. Sono solo le spese dovute alle vittime dell’incidente che possono far raggiungere e superare il massimale. Le compagnie assicurative offrono comunque la possibilità di godere di un massimale più alto, pagando un premio più elevato. Di solito elevare il massimale anche di diversi milioni di euro non comporta un aumento eccessivo del premio pagato.


La franchigia e lo scoperto
Così come esiste un tetto massimo ai risarcimenti che le compagnie assicurative si impegnano ad erogare (il massimale), esiste (anche se non è obbligatoria) una soglia minima sotto la quale la compagnia non paga e il risarcimento del danno resta a carico dell’assicurato. La fattispecie sono due: la franchigia e lo scoperto.
Più correttamente si parla di franchigia quando si stabilisce una cifra fissa che resta a carico dell’assicurato (ad esempio 300 euro) e di scoperto quando il valore è espresso in percentuale (ad esempio il 10% del danno).

Quali sono le ragioni di lasciare una parte del rischio a carico dell’assicurato? Sono essenzialmente due: responsabilizzarlo a tenere una condotta che minimizzi le probabilità di sinistro, e disincentivare i comportamenti fraudolenti od opportunistici. Ad esempio, in caso di assicurazione contro gli eventi atmosferici, è probabile che non chiederemmo di farci rimborsare il carrozziere per qualche lieve ammaccatura da grandine, se sappiano che comunque dovremo tirar fuori di tasca nostra i primi 250 euro.
Quindi, in base all’importo della franchigia, si può calcolare ogni volta se convenga denunciare un sinistro oppure risarcirlo di tasca propria.


Se il danno provocato è inferiore alla franchigia (ma è anche se è superiore solo di poco), per l’automobilista è più conveniente non farlo risarcire dalla compagnia, ma pagarlo direttamente, perché in questo modo evita i costi futuri legati al peggioramento della classe di merito (bonus malus).

Si capisce così come, nel momento in cui si valuta se sottoscrivere una polizza, sia importante valutare con attenzione quali siano franchigie e gli scoperti abbinati alle varie coperture.
Infine è bene specificare che, a tutela del danneggiato, la legge ha stabilito che questi sia risarcito direttamente dall’assicuratore; sarà poi quest’ultimo a rivalersi sul proprio assicurato per farsi restituire la quota che ha pagato al suo posto.

Classe di merito (o di rischio) e bonus malus: di che cosa si tratta
Il bonus malus è una formula che si applica alle assicurazioni auto e moto che comporta la suddivisione delle tariffe delle polizze in classi di merito a seconda della buona o cattiva condotta dei contraenti. In parole povere, ogni anno si paga di meno se non si sono provocati incidenti, viceversa il premio aumenterà se siamo coinvolti in un sinistro di cui abbiamo la responsabilità (anche se in concorso di colpa). Se i conducenti non provocano incidenti, scendono di classe di merito, se ne provocano, invece, salgono.




Le classi di merito sono 18. Quando si stipula la prima assicurazione auto o moto veniamo assegnati alla classe 14. Dopodiché, se non provochiamo incidenti, l’anno dopo passeremo alla classe 13 (pagando di meno), e così via via fino alla classe 1. Viceversa per ogni incidente con colpa si salta indietro di due classi, con un premio ogni volta più oneroso. La classe di merito raggiunta viene riportata ogni anno sull’attestato di rischio, necessario se si vuol chiedere un preventivo ad un’altra compagni, e di cui parleremo fra poco.
Per approfondire il tema del bonus malus si può leggere l’articolo pubblicato su Chiarezza.it

Attestato di rischio: cos’è?
È un certificato che ogni anno riporta il numero di incidenti causati negli ultimi cinque anni e la classe di merito di appartenenza. È indispensabile per poter calcolare un preventivo se vogliamo cambiare compagnia. Normalmente, l’attestato di rischio viene concesso all’assicurato 30 giorni prima della scadenza della polizza.


La classe di merito e la legge Bersani
Dal 2007 la legge Bersani prevede che un neo-assicurato possa stipulare la prima polizza entrando nella stessa classe di contribuzione di un familiare con il quale può dimostrare la convivenza, con un notevole risparmio potenziale.
Basta quindi presentare alla compagnia di assicurazione l’attestato di rischio che dimostra la classe di merito di un familiare insieme allo stato di famiglia, e sarà possibile ereditare la classe di merito di un componente del nucleo familiare o avere la stessa classe di merito su un secondo mezzo da assicurare. Attenzione però, il mezzo deve essere dello stesso tipo, non è possibile passare la classe di merito della propria auto alla moto appena acquistata.
Si può approfondire questo argomento in questo articolo di Chiarezza.it

certificato internazionale di assicurazione


Come circolare assicurati anche all’estero: la carta verde
La carta verde è il certificato internazionale di assicurazione, ovvero il documento che permette ad un veicolo di entrare all’interno del territorio di uno Stato estero e circolarvi liberamente, essendo in regola con la copertura di responsabilità civile obbligatoria in quel Paese.
Oggi, non è più obbligatorio averla in macchina per spostarsi all’interno dello spazio della Comunità Europea (anche se in caso di controlli, poterla esibire potrebbe velocizzare gli stessi). Rimane necessaria per spostarsi all’interno di alcuni Paesi extra Ue.
Si può approfondire questo argomento in questo articolo di Chiarezza.it

Come si valuta la qualità di una polizza e di una compagnia
Abbiamo chiesto ad un esperto di Chiarezza.it come si valuti la qualità di una polizza e di una compagnia.

Quando si cerca una polizza è importante fare attenzione ai dettagli e non solo al prezzo proposto: un prezzo inferiore non è sempre sinonimo di miglior prodotto. È infatti importante controllare informazioni quali massimali a cose e persone o, ad esempio, eventuali franchigie: un preventivo di pochi euro più costoso potrebbe avere massimali molto più alti rispetto a un’offerta più economica e quindi tutelare meglio l’assicurato; di contro, un preventivo più basso potrebbe giustificare la presenza di una franchigia e quindi di una quota che, in caso di sinistro, resterebbe sempre a carico dell’assicurato.”

“Anche le opinioni dei clienti contano e sul nostro sito è possibile consultare i pareri di chi ha già scelto quella compagnia per avere un’idea della qualità percepita da parte degli assicurati.”
“Infine, anche l’intermediario a cui ci si affida ha grande importanza: è sempre bene informarsi e verificare le competenze di chi scegliamo per supportarci nella scelta della nostra polizza assicurativa.”

Per poter effettuare un confronto tra i preventivi di più compagnie si possono usare questi comparatori:

Che differenza c'è tra assicurazione bonus/malus e con franchigia?
hanno una scala di classi di appartenza in comune oppure ognuna ha la sua diversa da quell'altra?
Aggiorna: ah... perciò non sono due tipi di assicurazione diverse con ognuna una sua classe di merito che una esclude l'altra... la franchigia è una "clausola" dell'assicurazione rc auto bonus/malus... o sbaglio?

Bonus/malus, significa soltanto che tu stai in una classe di merito assegnata: se non hai incidenti per un anno la classe migliora (scende fino ad arrivare alla prima classe), se invece hai incidenti con torto (e la compagnia deve pagare il danneggiato) aumenta e questo ha delle ripercussioni sul premio che paghi alla assicurazione (se la classe diminuisce anche il premio lo fa e lo stesso se aumenta).
La franchigia, è quella parte che la compagnia non ti paga anche se tu hai diritto al rimborso del sinistro. Ad esempio se hai una franchigia di 300 euro ed il danno è di 500, te ne pagano soltanto 200.



Si, esatto, sono due cose differenti ed una non dipende nè esclude l'altra.

Bonus/malus significa che se durante l'anno assicurativo non causi sinistri con torto la classe scende di un punto mentre per ogni sinistro sali di due classi, con conseguente diminuzione o aumento del premio assicurativo. Con franchigia invece la tariffa rimane sempre la stessa (salvo aumenti della compagnia) ma se fai un danno ad un altro veicolo la tua compagnia paga il danneggiato per l'intero importo poi si rivale su di te per l'importo della franchigia concordata. Se invece hai ragione ti liquidano comunque tutto il tuo danno.


dealmente sarebbe semplice la risposta, però poi le cose si complicano perchè non c'è molta corrispondenza tra le varie compagnie..
La tariffa in franchigia andava molto negli anni passati, oggi sono rimaste poche le Compagnie che le fanno agli autoveicoli, mentre invece sono ancora molto diffuse per gli autocarri che hanno la tariffa fissa, cioè non scendono le Classi.
La franchigia è una somma di denaro (500-1000-1500 €) che il contraente della polizza deve sborsare in ogni caso qualora la compagnia si trovasse a dover pagare un incidente. Questo permette, solitamente, di avere tariffe un pò più basse della norma.
La tariffa in Bonus/Malus prevede per legge, le classi CU (prima si chiamavano CIP) che sono sostanzialmente 14, a scendere di anno in anno senza incidenti fino alla 01. Con un incidente invece si sale di due classi di legge. Ultimamente Bersani ha imposto l'obbligo di mettere una classe CU di corrispondenza anche per quelle tariffe in franchigia o fisse, questo per facilitare l'eventuale passaggio e confronto con forme tariffarie diverse.

Nel caso dell'assicurazione bonus/malus il premio diminuisce in assenza di sinistri (bonus) e aumenta se la società assicurativa paga un risarcimento all'assicurato (malus). La franchigia è l'importo che l'assicurazione detrae dalla somma da versare all'assicurato in caso di sinistro. La seconda parte della domanda non mi è veramente chiara. Che cosa significa appartenza?
La responsabilità civile autoveicoli (RCA o RC Auto) nell'ordinamento giuridico italiano si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada.

La compagnia assicuratrice ha, a sua volta, obbligo a contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi. La durata contrattuale è annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione



Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus. In alternativa esistono le assicurazioni RC auto con franchigia, si tratta di contratti indipendenti dalla classe di merito che prevedono una franchigia di compartecipazione dell'assicurato al risarcimento del danno.

Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipo di veicolo assicurato, in base all'entità e frequenza degli incidenti. In particolare quest'ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall'assicurato in base al numero dei sinistri. Tale posizione viene detta "classe di merito" ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.

Oggi è possibile confrontare direttamente online importi e garanzie delle singole compagnie, in particolare l'importantissima rinuncia alla rivalsa, con i Comparatori di assicurazioni. La rivalsa può essere esercitata ad esempio nei seguenti casi:

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Trasporto non conforme al codice della strada e alle indicazioni di utilizzo dell'automezzo; i casi più comuni sono: il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza (anteriori e posteriori), la mancata o errata ritenuta dei bambini sotto i 12 anni nei seggiolini previsti e omologati, il trasporto di un numero maggiore di persone rispetto al massimo previsto dal veicolo.
Modifiche a parti omologate del veicolo e revisione del veicolo scaduta.
Patente del conducente inidonea al veicolo (per esempio guidare un'automobile con la patente A) o non valida.
Quando vi sono vincoli sull'età del guidatore: conducente di età inferiore a quella prevista (guida esperta) o conducente diverso da quello previsto a contratto (guida esclusiva).


L'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli venne istituito in Italia con la Legge 24 dicembre 1969 n.990 (entrata in vigore il 12 giugno 1971)[2], il cui articolo 1 recita:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 2054 del C.C.

L'obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico registro automobilistico.

A decorrere dal 18 ottobre 2015[3] cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno (cosiddetto "tagliando") rilasciato dalla compagnia assicuratrice assieme al certificato di assicurazione; per quest'ultimo invece, vige ancora l'obbligo di portarlo al seguito per poter essere esibito in fase di controllo. Il certificato di assicurazione è la quietanza di sottoscrizione della polizza, in pratica la prova documentata del contratto stipulato.

Riguardo alla tassa automobilistica, si ricorda che a decorr


In base alle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Bersani-Visco (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito poi dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) i sinistri sono rilevanti ai fini della penalizzazione solo quando all'assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 per cento, sussistendo tuttavia il cumulo qualora nella stessa annualità assicurativa l'assicurato ne cagioni più di uno. L'attribuzione delle penalizzazioni o dei vantaggi ogni posizione evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale.

Non è più possibile delineare un meccanismo comune per l'evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno delle stesse. Per rendere confrontabili queste scale e consentire il passaggio da una compagnia all'altra, la legge[4] prevede una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate.

Nell'attestato di rischio è riportata l'equivalenza tra la scala interna adottata dalla compagnia con la quale si è assicurati e tale scala di conversione universale; le 18 classi della scala di conversione universale sono identificate dal prefisso CU (CU1, CU2... CU18). Nella scala CU la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrà essere identica alla CU, migliore o peggiore. Molto spesso nelle scale interne è rilevante un intero quinquennio di comportamento (con o senza sinistri), al contrario della CU che viene influenzata unicamente dall'ultima annualità di assicurazione.

La normativa non vieta un trattamento non concorrenziale, che, a parità di altre condizioni, porta all'assegnazione di una CU interna che penalizza chi proviene da un'altra compagnia assicurativa, rispetto a chi è già cliente con una polizza in scadenza.


Successivamente, il decreto Bersani bis (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto alcune novità: il divieto di stipula di polizze poliennali (la cui durata minima è pari a due annualità complete ovvero 730 giorni) per il ramo danni, ha abrogato l'esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi, ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione, abolito l'esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari.

L'effetto di quest'ultima misura doveva essere l'apertura del mercato della distribuzione assicurativa, non potendo più una compagnia disporre di una rete di propri agenti. Ogni assicuratore può proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali scegliere.

Il decreto Bersani bis introduce anche due importanti novità: l'attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell'ultima polizza; pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito; la più grande novità, però, è la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio stato di famiglia in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato (quindi quando ci sia passaggio di proprietà); lo stesso vale in caso di acquisto di una seconda auto.

Se ad esempio un neopatentato acquista un'auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro; potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo, purché sia stato appena acquistato o non sia mai stato assicurato e non abbia mai circolato con il nuovo passaggio di proprietà.

La CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni. Pur non potendo discriminare a livello tariffario le due categorie, molte compagnie si basano sull'attestato di rischio (che nel primo caso sarà incompleto essendo una classe derivante da legge Bersani) e applicano una penalizzazione decrescente sul premio che si azzera ad attestato completo. Ciononostante, anche nei primi anni può esserci un risparmio significativo sul premio assicurativo specie se la classe di merito è molto bassa.

L'eredità della classe di rischio vale solo per persone fisiche e per stesso settore tariffario (es. autovetture, ciclomotori e motocicli).

Nessun obbligo delle compagnie è previsto se una persona fisica ha due polizze per due tipi di veicoli diversi, ma guidabili con la solita patente: se ad esempio guida un'auto in classe di merito 1 e assicura una moto fino a 125 cc, riparte per la moto dalla classe 14 come un neopatentato con la A1, anche se entrambi i veicoli sono guidabili con la stessa patente B.

Una norma approvata il 9 luglio 2009, promulgata con la legge 23 luglio 2009 n. 99,[5] modifica nuovamente l'art. 1899 del codice civile. La legge reintroduce la possibilità per le compagnie e gli assicuratori di offrire polizze del ramo danni di durata pluriennale, in cambio di uno sconto rispetto alla polizza annuale.

In base alla precedente normativa, la polizza poteva prevedere un rinnovo tacito per un massimo di due anni per volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo decennale, un preavviso massimo di 6 mesi.

Il decreto Bersani bis aveva imposto che ogni anno il cliente potesse dare disdetta, quindi aveva ridotto il tempo massimo per il tacito rinnovo a 1 anno e abrogato ogni periodo vincolante nelle polizze pluriennali.

Il ddl sviluppo mantiene la disciplina del decreto Bersani bis, in quanto il cliente deve sempre avere scelta fra il prodotto annuale e quello poliennale. Quello pluriennale è reintrodotto, ma con l'obbligo di uno sconto, un preavviso ridotto a 60 giorni e un vincolo dimezzato a 5 anni.

Sono nulle le clausole che impongono al cliente un vincolo superiore a 5 anni, oltre tale periodo il cliente può sempre dare disdetta. Nulla vieta la stipula di polizze pluriennali che si possono disdire di anno in anno, quindi con un periodo vincolato minore di 5 anni, o del tutto assente.

La legge non precisa alcuna percentuale minima di sconto, né che la polizza debba essere senza oneri, per cui la compagnia potrebbe richiedere la restituzione degli sconti praticata in caso di disdetta prima del periodo vincolato indicato nella polizza



Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221,[6] ha inoltre abolito il tacito rinnovo (di conseguenza, non sussiste più l’obbligo di comunicare alla propria compagnia la cessazione del contratto RC Auto, né delle eventuali garanzie accessorie a esso correlato) prevedendo una deroga all'art. 1899 del codice civile italiano: infatti modificando il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") ha inserito nella legge del 2005 l'art. 170-bis il quale dispone al comma 1 che:

«Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.»


Per franchigia (o scoperto di sicurtà) si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato.

È predeterminata dalla compagnia assicurativa, e può ammontare ad un importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata. Si può quindi conoscere prima dell'evento dannoso, a differenza dello scoperto, la cui entità risulta solo dopo aver quantificato il danno.

Essa è analoga al massimale, in quanto rappresenta una limitazione del risarcimento (ma di caso opposto) da parte della compagnia di assicurazione


L'opinione tradizionale[modifica | modifica wikitesto]
Anche se ormai si parla usualmente di "franchigia" o "scoperto", in realtà l'opinione tradizionale, che per la sua chiarezza appare ancora preferibile, individua nella franchigia un valore frazionario (esempio: 10%), calcolato in relazione al danno indennizzabile a termini di polizza; laddove - tecnicamente - sarebbe corretto parlare di "scoperto" soltanto quando si tratti di importo predeterminato in un valore pecuniario assoluto (esempio: cento Euro).

Il linguaggio assicurativo[modifica | modifica wikitesto]
Nel linguaggio assicurativo, si intende per franchigia un importo fisso e predeterminato, che di solito resta a carico dell'assicurato o che l'assicurato si impegna a corrispondere all'assicuratore dopo che questi ha risarcito il danno. (Vedi franchigia assoluta e f. relativa).

Si indica, invece, col termine di scoperto quella quota percentuale del danno che non verrà rimborsata, perché "non coperta" (ad es.: "nel caso di furto del veicolo il danno viene risarcito con lo scoperto del 10%" significa che in caso di furto del veicolo, verrà quantificato il danno, ad esempio 12.000 euro, e l'assicuratore detrarrà il 10% - ovvero 1.200 euro - corrispondendo all'assicurato 10.800 euro.)

Franchigia assoluta e relativa[modifica | modifica wikitesto]
Talvolta nelle polizze si parla di franchigia relativa, nel senso che non si dà luogo ad indennizzo al di sotto di un certo valore, ma - se esso risulta superato - l'indennizzo è pieno.

Oppure, si parla di franchigia assoluta quando parte dell'ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato: la compagnia paga un indennizzo al netto della franchigia.

Ovviamente l'assicuratore non paga alcunché quando il danno stimato è inferiore alla franchigia, ed in tale ipotesi è indifferente che essa sia "assoluta" o "relativa".

La particolare disciplina in tema di r.c.a.[modifica | modifica wikitesto]
È interessante notare che - per effetto dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (istitutiva dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore), in nessun caso la franchigia (o qualunque altra limitazione derivante da contratto) può essere opposta al danneggiato, che - in omaggio al regime di azione diretta (il danneggiato può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione direttamente) - avrà diritto ad ottenere il totale risarcimento (se è esente da responsabilità, s'intende), e i rapporti contrattuali tra compagnia ed assicurato verranno regolati in un momento successivo.

Dal 01/01/2006, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni private"), la legge n. 990/1969 è stata abrogata, così come sono state abrogate altre leggi, decreti e disposizioni precedenti. Il nuovo codice è la prima delle numerose disposizioni di legge che nell'ultimo biennio hanno modificato in modo evidente il settore assicurativo.

Il fondo vittime della strada istituito con legge n. 990 del 1969 provvede al risarcimento per danni a persone e cose causate da veicoli o natanti non assicurati per la totalità nel caso di danni alla persona e con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.

Etimologia e altri significati[modifica | modifica wikitesto]
Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Porto Franco (economia).
La parola deriva dal francese antico franchise, libero. Con questo significato (concessione di libertà) viene utilizzata nell'italiano letterario.

In tempi più recenti, ha indicato l'esenzione legale da un pagamento e il permesso, concesso ai marinai di una nave in porto, di scendere a terra.


L’attestato di rischio, secondo la legge italiana, è un documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).

Dal 1º luglio 2015 non è più in forma cartacea, ed è disponibile in una banca dati gestita dall'Ania, l'associazione delle compagnie, sotto il controllo dell'Ivass, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni, in modo che tutte le compagnie, in caso di cambio di "fornitore" di copertura, possano acquisirlo direttamente. Per quanto riguarda il contraente, invece, l'attestato sarà comunque a sua disposizione sul sito Internet della compagnia, nell'area riservata a ciascun cliente la quale dovrà essere appositamente attivata a cura del cliente stesso.[1]


Caratteristiche generali[modifica | modifica wikitesto]
In caso di tariffa Bonus Malus sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite da ciascuna impresa in base a regole interne. Inoltre, per garantire omogeneità di trattamento in caso di cambiamento di compagnia, viene indicata anche la classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie.[2]

Validità[modifica | modifica wikitesto]
L'attestato di rischio vale cinque anni. L'articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l'articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”[3].

La norma prevede che - per i cinque anni successivi al suo rilascio - l'attestato di rischio conseguito mantenga la propria validità. Il proprietario del veicolo e gli eventuali comproprietari (e non l'assicurato) conservano la medesima sinistrosità pregressa e la stessa classe di merito in sede di stipula di un nuovo contratto relativo allo stesso mezzo assicurato, o ad un altro mezzo acquistato (in quest'ultimo caso, solo se c'è stata cessazione del rischio sul mezzo precedente).

Se la stipula avviene dopo più di cinque anni dalla scadenza dell'attestato, l'assicurato sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia.

Obblighi della compagnia[modifica | modifica wikitesto]
La compagnia assicuratrice deve inviare l'attestato al domicilio del contraente anche se il contratto prevede il tacito rinnovo o se il contraente abbia già dato disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Oltre a ciò, l'attestato di rischio deve includere:

la denominazione dell'impresa assicuratrice
la firma dell'assicuratore
il nome del contraente
il numero della polizza
la formula tariffaria
la data di scadenza della polizza
Tabella sinistri[modifica | modifica wikitesto]
Il provvedimento ISVAP 2590 del 08/02/2008 ha introdotto una novità rispetto al passato: sono stati eliminati i sinistri "con riserva", cioè quelli in corso di definizione di responsabilità[4]. I sinistri riportati nell'attestato di rischio sono pertanto suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.


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In verità lo ha detto Di Maio, Lo dice Caria Giovanni, Lo dice Malanga..
Fatto sta che il sistema è corrotto dall'alto in basso, per cui ciascuno
cerca di arrangiarsi approfittando dei migliori che essendo onesti..
danno da mangiare a tutti i disonesti, finché possono naturalmente..
ma non credo che sarà per molto..

Gli uomini Non si amano, fingono e con tanta ipocrisia, attendono il momento
buono per fregarsi a vicenda..
Ma questo non funziona, bisogna che ognuno faccia il proprio dovere, che gli
uomini di buona volontà si amano e si uniscano per fare quello che veramente
serve, e che li renderà consapevoli del loro valore e li unisca nell'amore reciproco..
Nel godere del bene comune per liberarsi con dignità di tutti i parassiti sociali..
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato Voi, ( Gesù Cristo ).

52° Teorema, U*U =100u = 10U


Per U = 1m, e u = 1dm si ha : 10dm*10dm = 100dm = 10m
Per U = 1m, e u = 1cm si ha : 100cm*100cm = 10’000cm = 100m

Questa disgrazia è nota a qualsiasi matematico, che naturalmente
prende le sue precauzioni, per cui 1dm*1dm = 0.01 cioè 1/100 di 1m.

Naturalmente 1cm *1cm = 1/10’000 di 1m. = 0,0001.

Ma si da il caso che Tale modalità è una vera disgrazia Sociale e Politica.
Ma soprattutto è una disgrazia economica che pagano Tutti cli schiavi Europei.

In verità, come sapete, Una volta la moneta in circolazione era legata al valore
in oro con il cui valore la banca d’Italia era in grado di estinguere i debiti che
aveva contratto con i suoi cittadini che avevano comprato i Titoli di stato-

Ma ora come sapete, le banconete che stampa La BCE appartengono ai Privati
che nessuno conosce e che rubano le risorse Vere spacciando
Carta che in se stessa, non vale NIENTE, se non la carta e la stampa..

dietro questa attività non esiste nessuna riserva Aurea, e pertanto, Nessuno potrà
Risarcire i cittadini per i fallimenti delle banche..colluse col sistema..

Ma in realtà, di tali fallimenti risponde lo stato Italiano EX Sovrano, bisogna
solo vedere con quale moneta Lo Stato, Paga I privati della BCE che provvedono
a Stampare Altra Carta moneta che a loro non costa Niente.

In realtà succede che loro ci danno le banconote stampate gratis, e noi gli diamo
le Case, le fabbriche, per cui molti imprenditori sono stati indotti al suicidio.

Il discorso è semplicissimo, Lo Stato Italiano Paga ai privati e Ladri Internazionali
Le banconote che essi Stampano a quasi Gratis, come si stampano i giornali..
Che bella società di coglioni che siamo ? Vero

Ora immaginate perché I cugini Francesi avrebbero fatto fuori il Libico Gheddafi.
Perché voleva che gli Africani, stampassero le loro Monete, Sganciandosi dai Francesi.

In pratica per tale disgrazia, si distruggerà l’equilibrio degli stati, che ormai
sono nelle mani dei grandi ladri Finanzieri che tengono in pugno i coglioni-

Ora secondo Voi, Lo sanno i Nostri Politici ? Certo che si..
Il problema è : Perché Niente fanno e Niente dicono ? Svegliatevi -
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MessaggioTitolo: Re: assicurazione veicoli   assicurazione veicoli Icon_minitimeLun Feb 04, 2019 9:01 pm

Come leggere il contratto di assicurazione auto?


Per risparmiare sulla polizza auto e garantirti comunque una protezione a 360° devi scegliere il prodotto giusto, avendo cura di informarti fin nei minimi dettagli. Ad una prima lettura, il contratto di assicurazione auto può però sembrare davvero impossibile da capire, con tutti quei termini sconosciuti e le decine di clausole incomprensibili. Saper leggere il contratto di assicurazione auto è tuttavia fondamentale per essere sicuri di fare un buon affare e per non avere brutte sorprese in seguito. In questa guida cercheremo quindi di spiegarti a quali voci prestare maggiore attenzione e cosa comportano le clausole più diffuse nei contratti di polizza auto.

Prima di tutto, come scegliere le polizze migliori?

Ovviamente una prima selezione va fatta in base al costo del premio annuale. Per fare più in fretta ti puoi servire di un servizio di confronto online, che in base ai tuoi dati ti proporrà un campione delle assicurazioni più convenienti. In alternativa puoi rivolgerti direttamente alle singole compagnie assicurative, chiedendo più preventivi per poter valutare le condizioni economiche dei vari prodotti. Se hai dubbi su come richiedere un preventivo di assicurazione auto questa guida realizzata dagli esperti del comparatore SuperMoney può esserti di aiuto per orientarti in questa prima fase di scelta della polizza.


Capire il contratto di assicurazione auto: consulta sempre il glossario!

Il contratto di assicurazione auto è quel documento che serve a regolare il rapporto tra compagnia e assicurato, stabilendo gli obblighi di entrambe le parti. Inutile dire, però, che le informazioni spesso sono riportate in modo poco chiaro, a svantaggio del contraente, che quindi deve prestare ancora maggiore attenzione.

In particolare, il contratto fa uso di termini specifici del settore, che magari ad una prima occhiata possono risultare incomprensibili. A questo proposito, molte compagnie mettono a disposizione dei propri clienti degli appositi glossari: l’ideale è tenerli a portata di mano durante l’analisi del contratto, per essere sicuri di non capire le condizioni della polizza fin nei minimi dettagli.

Contratto di assicurazione auto: quali informazioni verificare?

Prima di firmare il contratto di assicurazione auto dovrai verificare la correttezza di alcune informazioni. Innanzitutto, devi controllare che i dati relativi a veicolo e proprietario siano uguali a quelli presenti sul libretto di circolazione del mezzo.

Inoltre, se non hai richiesto delle garanzie aggiuntive oltre all’Rc auto obbligatoria, assicurati che effettivamente da contratto non siano previste.


Verifica anche che i massimali minimi previsti dalla polizza in questione siano conformi a quelli di Legge, ovvero a 5 milioni di euro per danni a persone e 1 milione di euro per danni a cose.

Infine, accertati che la polizza preveda l’estensione europea per poter circolare liberamente in tutta l’UE senza bisogno della Carta Verde.

Attenzione al diritto di rivalsa!

Tra le clausole più diffuse (e più svantaggiose) che puoi trovare nel contratto di assicurazione, quella relativa al diritto di rivalsa è forse la più comune. Se la compagnia assicurativa si riserva il diritto di rivalsa significa che in determinati casi potrà chiedere a te il rimborso di quanto anticipato alla controparte in caso di incidente con colpa. Meglio quindi assicurarsi che il contratto preveda la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa.

Controlla attentamente i rischi esclusi!

Un’altra sezione del contratto assicurativo che va letta con estrema attenzione è quella riguardante i rischi esclusi, ovvero quei casi in cui la compagnia si ritiene esonerata dal dover risarcire te o la controparte. La sola rca, ad esempio, non ti garantirà alcun indennizzo per i danni riportati dal tuo mezzo a seguito di calamità naturali. Assicurati quindi di aver compreso bene in quali casi l’assicurazione non interviene e, se necessario, valuta se ti può essere utile aggiungere alla tua polizza anche delle garanzie accessorie.



Se possibile, evita la franchigia

Per quanto riguarda la copertura obbligatoria rca, se possibile è meglio evitare la franchigia, ovvero quell’importo che rimane comunque a tuo carico in caso di sinistro. In alternativa, meglio preferire la franchigia relativa a quella assoluta: mentre la prima no è dovuta nel caso in cui il danno sia maggiore della soglia fissata da contratto, la seconda rimane sempre e comunque a tuo carico.


ATTESTATO DI RISCHIO
È il documento che certifica la 'storia assicurativa' ovvero che certifica la presenza o l'assenza di sinistri Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) nel corso degli anni. Inoltre, sull'attestato di rischio viene riportata la classe Bonus/Malus maturata in base al numero di sinistri provocati dal veicolo assicurato. Vengono riportate sia le classi (provenienza e assegnazione) interne della Compagnia, sia quella univoca di conversione universale detta CU. Questo documento deve essere inviato ogni anno al contraente di polizza almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.


BONUS-MALUS
Bonus Malus è un tipo di forma tariffaria per la garanzia di Responsabilità Civile Auto R.C.A. che prevede una scala di classi di merito alle quali è assegnato il contratto. L'ISVAP(Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, denominata IVASS dal 01/01/2013) ha stabilito, per garantire una maggiore trasparenza e leggibilità delle tariffe offerte dalle varie Compagnie, una scala di classi univoca per tutte le compagnie, ferma la facoltà di ogni compagnia di creare una scala di classi personalizzata. La presenza di uno o più sinistri pagati in seguito al riconoscimento di una responsabilità principale causa l'aumento della classe di merito; mentre l'assenza di sinistri ne determina la diminuzione. I veicoli di nuova immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura, sono generalmente assegnati alla classe di merito CU 14.




CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che per Legge deve essere conservato in auto, al fine di consentire l'accertamento della validità della copertura assicurativa e per dar modo di rilevare i dati dell'assicurato qualora questi sia diverso dal guidatore. In caso di mancata esibizione del documento alle Autorità competenti.



CONSTATAZIONE AMICHEVOLE D'INCIDENTE/DENUNCIA DI SINISTRO
Modulo previsto dalla legge per denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione. Contiene tutti i dati relativi al sinistro, identificazione dei conducenti, dei veicoli, degli eventuali testimoni e feriti, nonché la dinamica del fatto. Qualora il modulo sia presentato a firma congiunta, si presume che il sinistro si sia presentato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze descritte nel modulo stesso.
CONTRAENTE
Persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il Contratto (Polizza), assume l'onere di pagare il premio ed esercita i diritti derivanti dal Contratto.



DURATA (DELL'ASSICURAZIONE)
Inizia, se pagato il premio di polizza, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, le parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni. Vedi DECORRENZA, TACITO RINNOVO.

FRANCHIGIA
La franchigia è una somma fissa, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato. Vedi SCOPERTO.



INCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.




INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.



INFORTUNIO
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
INFORTUNIO DEL GUIDATORE
Evento fortuito, violento ed esterno che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza un'invalidità permanente o la morte del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro.
INFORTUNIO EXTRA PROFESSIONALE
È l'infortunio che l'assicurato subisce in occasione della vita comune di relazione (compreso il tempo libero e gli hobby). Vedi ATTIVITÀ NON PROFESSIONALE.
INFORTUNIO PROFESSIONALE
L'infortunio che l'assicurato subisce mentre e perché attende all'esercizio delle mansioni inerenti alla attività professionale dichiarata nel contratto. Vedi ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
INPS
È l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che gestisce le assicurazioni sociali.
INVALIDITÀ PERMANENTE
È la perdita anatomica o funzionale dell'uso di un organo o di un arto del corpo. È quindi considerata invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall'assicurato. È valutabile sulla base di una tabella di riduzione parziale della capacità fisica. Vedi TABELLA ANIA e TABELLA I.N.A.I.L.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Perdita o diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa (indipendentemente dalla professione esercitata) derivante da una malattia.



MASSIMALE
È l'importo massimo della prestazione dell'assicuratore.






PERIZIA
Documento nel quale il perito espone la valutazione del veicolo in esame, oltre che la stima dei valori e/o del danni connessi alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
POLIZZA
Documento che prova l'Assicurazione.
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
In uso soprattutto nel Ramo R.C. auto. Con un solo contratto sono assicurati tutti i veicoli di proprietà della stessa società contraente. Sono possibili inserimenti ed esclusioni di veicoli durante l'anno assicurativo, con successiva regolazione del premio
PREMIO
È la somma dovuta, a date contrattualmente fissate, dal contraente all'assicuratore. Si considera riferito all'anno ed è dovuto per intero anche se è frazionato in rate.
PREMIO UNICO VITA
È l'importo versato dal contraente all'assicuratore al fine di stipulare il contratto di assicurazione. Il premio unico è comprensivo di imposte, ed è versato in via anticipata in un'unica soluzione.



STORNO
Operazione contabile che consiste nell'annullamento di una partita relativa ad una rata di premio o all'importo che risulta da un'appendice di polizza, per l'impossibilità di conseguire l'incasso o per altri motivi (sostituzione della polizza ecc.).



https://www.sostariffe.it/assicurazioni/glossario



Bonus Malus

Si definisce Bonus Malus quel meccanismo applicato dalla maggior parte delle assicurazioni Rca sui veicoli a motore. Il sistema comporta la variazione del premio dovuto dal cliente all’assicurazione (in aumento o in diminuzione) di anno in anno, secondo le ...






Contraente

Si definisce contraente quel soggetto che firma e sottoscrive un contratto, un accordo con altro soggetto (detto allo stesso modo “contraente”) accettando le condizioni contenute nel foglio informativo o di sintesi e nel corpo contrattuale, comprese le



Classe di merito

La classe di merito dell'assicurazione è un punteggio attribuito agli automobilisti e ai motociclisti in base al sistema Bonus Malus: una posizione che indica la condotta – virtuosa o meno - del conducente assicurato in scala da 1 a 18. Calcola preventivo in ...




Decreto Bersani

Il Decreto Bersani, trasformato in Legge Bersani n°40/2007 è una normativa italiana considerata seconda parte del pacchetto liberalizzazioni proposto dal Ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, contenente diverse disposizioni a tutela dei ..



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MessaggioTitolo: Re: assicurazione veicoli   assicurazione veicoli Icon_minitimeMar Feb 05, 2019 11:27 am

Attestato di rischio

L’attestato di rischio, secondo la legge italiana, è un documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).

Dal 1º luglio 2015 non è più in forma cartacea, ed è disponibile in una banca dati gestita dall'Ania, l'associazione delle compagnie, sotto il controllo dell'Ivass, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni, in modo che tutte le compagnie, in caso di cambio di "fornitore" di copertura, possano acquisirlo direttamente. Per quanto riguarda il contraente, invece, l'attestato sarà comunque a sua disposizione sul sito Internet della compagnia, nell'area riservata a ciascun cliente la quale dovrà essere appositamente attivata a cura del cliente stesso

In caso di tariffa Bonus Malus sono indicate le classi di provenienza e di assegnazione attribuite da ciascuna impresa in base a regole interne. Inoltre, per garantire omogeneità di trattamento in caso di cambiamento di compagnia, viene indicata anche la classe di conversione universale (CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie

L'attestato di rischio vale cinque anni. L'articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 modifica l'articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”[3].

La norma prevede che - per i cinque anni successivi al suo rilascio - l'attestato di rischio conseguito mantenga la propria validità. Il proprietario del veicolo e gli eventuali comproprietari (e non l'assicurato) conservano la medesima sinistrosità pregressa e la stessa classe di merito in sede di stipula di un nuovo contratto relativo allo stesso mezzo assicurato, o ad un altro mezzo acquistato (in quest'ultimo caso, solo se c'è stata cessazione del rischio sul mezzo precedente).

Se la stipula avviene dopo più di cinque anni dalla scadenza dell'attestato, l'assicurato sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia.

Obblighi della compagnia[modifica | modifica wikitesto]
La compagnia assicuratrice deve inviare l'attestato al domicilio del contraente anche se il contratto prevede il tacito rinnovo o se il contraente abbia già dato disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Oltre a ciò, l'attestato di rischio deve includere:

la denominazione dell'impresa assicuratrice
la firma dell'assicuratore
il nome del contraente
il numero della polizza
la formula tariffaria
la data di scadenza della polizza



Il provvedimento ISVAP 2590 del 08/02/2008 ha introdotto una novità rispetto al passato: sono stati eliminati i sinistri "con riserva", cioè quelli in corso di definizione di responsabilità[4]. I sinistri riportati nell'attestato di rischio sono pertanto suddivisi in due categorie: sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dal documento.



assicurazione veicoli Attestato_rischio

Il documento è composto principalmente da due parti. Nella prima vi è l'indicazione della Classe Universale (CU) e sono indicati anche tutti i dati della vettura assicurata, il periodo di riferimento, la fascia di provenienza e quella di assegnazione normale. Nella seconda parte, quella con la tabella delle sinistrosità pregresse, è possibile leggere tutti i dati su eventuali incidenti avvenuti negli ultimi cinque anni, suddivisi in diverse sezioni a seconda se siano stati pagati con responsabilità principale o paritaria, riservati a persone oppure a cose. Infine un’ultimissima parte è riservata agli incidenti con concorso di colpa.





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Responsabilità civile autoveicoli


La responsabilità civile autoveicoli (RCA o RC Auto) nell'ordinamento giuridico italiano si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada.

La compagnia assicuratrice ha, a sua volta, obbligo a contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi. La durata contrattuale è annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione

Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus. In alternativa esistono le assicurazioni RC auto con franchigia, si tratta di contratti indipendenti dalla classe di merito che prevedono una franchigia di compartecipazione dell'assicurato al risarcimento del danno.

Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipo di veicolo assicurato, in base all'entità e frequenza degli incidenti. In particolare quest'ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall'assicurato in base al numero dei sinistri. Tale posizione viene detta "classe di merito" ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.

Oggi è possibile confrontare direttamente online importi e garanzie delle singole compagnie, in particolare l'importantissima rinuncia alla rivalsa, con i Comparatori di assicurazioni. La rivalsa può essere esercitata ad esempio nei seguenti casi:

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Trasporto non conforme al codice della strada e alle indicazioni di utilizzo dell'automezzo; i casi più comuni sono: il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza (anteriori e posteriori), la mancata o errata ritenuta dei bambini sotto i 12 anni nei seggiolini previsti e omologati, il trasporto di un numero maggiore di persone rispetto al massimo previsto dal veicolo.
Modifiche a parti omologate del veicolo e revisione del veicolo scaduta.
Patente del conducente inidonea al veicolo (per esempio guidare un'automobile con la patente A) o non valida.
Quando vi sono vincoli sull'età del guidatore: conducente di età inferiore a quella prevista (guida esperta) o conducente diverso da quello previsto a contratto (guida esclusiva).




L'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli venne istituito in Italia con la Legge 24 dicembre 1969 n.990 (entrata in vigore il 12 giugno 1971)[2], il cui articolo 1 recita:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 2054 del C.C.

L'obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico registro automobilistico.

A decorrere dal 18 ottobre 2015[3] cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno (cosiddetto "tagliando") rilasciato dalla compagnia assicuratrice assieme al certificato di assicurazione; per quest'ultimo invece, vige ancora l'obbligo di portarlo al seguito per poter essere esibito in fase di controllo. Il certificato di assicurazione è la quietanza di sottoscrizione della polizza, in pratica la prova documentata del contratto stipulato.

Riguardo alla tassa automobilistica, si ricorda che a decorrere dal 1º gennaio 1998 l'esposizione e il portare il contrassegno con sé non è più obbligatorio, come stabilito dalla legge 449/1997.


La legge n. 248/2006[modifica | modifica wikitesto]
In base alle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto Bersani-Visco (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito poi dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) i sinistri sono rilevanti ai fini della penalizzazione solo quando all'assicurato viene attribuita una responsabilità superiore al 50 per cento, sussistendo tuttavia il cumulo qualora nella stessa annualità assicurativa l'assicurato ne cagioni più di uno. L'attribuzione delle penalizzazioni o dei vantaggi ogni posizione evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale.

Non è più possibile delineare un meccanismo comune per l'evoluzione ed il numero delle classi, perché ogni compagnia utilizza una propria scala interna con un numero variabile di posizioni nonché regole proprie per la perdita o il guadagno delle stesse. Per rendere confrontabili queste scale e consentire il passaggio da una compagnia all'altra, la legge[4] prevede una scala di conversione universale (CU) con 18 posizioni e regole evolutive prefissate.

Nell'attestato di rischio è riportata l'equivalenza tra la scala interna adottata dalla compagnia con la quale si è assicurati e tale scala di conversione universale; le 18 classi della scala di conversione universale sono identificate dal prefisso CU (CU1, CU2... CU18). Nella scala CU la posizione di partenza, per chi si assicura per la prima volta, è la classe CU14 che è da considerarsi intermedia. Resta inteso che cambiando compagnia assicuratrice, quella nuova riconvertirà la classe CU nella propria classe di merito sulla scala interna, e tale posizione potrà essere identica alla CU, migliore o peggiore. Molto spesso nelle scale interne è rilevante un intero quinquennio di comportamento (con o senza sinistri), al contrario della CU che viene influenzata unicamente dall'ultima annualità di assicurazione.

La normativa non vieta un trattamento non concorrenziale, che, a parità di altre condizioni, porta all'assegnazione di una CU interna che penalizza chi proviene da un'altra compagnia assicurativa, rispetto a chi è già cliente con una polizza in scadenza.



La legge n. 40/2007[modifica | modifica wikitesto]
Successivamente, il decreto Bersani bis (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40) ha introdotto alcune novità: il divieto di stipula di polizze poliennali (la cui durata minima è pari a due annualità complete ovvero 730 giorni) per il ramo danni, ha abrogato l'esclusiva di dieci anni per i contratti assicurativi, ha azzerato le spese a carico del cliente per il cambio di assicurazione, abolito l'esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari.

L'effetto di quest'ultima misura doveva essere l'apertura del mercato della distribuzione assicurativa, non potendo più una compagnia disporre di una rete di propri agenti. Ogni assicuratore può proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali scegliere.

Il decreto Bersani bis introduce anche due importanti novità: l'attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell'ultima polizza; pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la classe di merito; la più grande novità, però, è la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio stato di famiglia in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato (quindi quando ci sia passaggio di proprietà); lo stesso vale in caso di acquisto di una seconda auto.

Se ad esempio un neopatentato acquista un'auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne voglia acquistare un altro; potrà acquisire la classe di merito del primo mezzo anche sul secondo, purché sia stato appena acquistato o non sia mai stato assicurato e non abbia mai circolato con il nuovo passaggio di proprietà.

La CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni. Pur non potendo discriminare a livello tariffario le due categorie, molte compagnie si basano sull'attestato di rischio (che nel primo caso sarà incompleto essendo una classe derivante da legge Bersani) e applicano una penalizzazione decrescente sul premio che si azzera ad attestato completo. Ciononostante, anche nei primi anni può esserci un risparmio significativo sul premio assicurativo specie se la classe di merito è molto bassa.

L'eredità della classe di rischio vale solo per persone fisiche e per stesso settore tariffario (es. autovetture, ciclomotori e motocicli).

Nessun obbligo delle compagnie è previsto se una persona fisica ha due polizze per due tipi di veicoli diversi, ma guidabili con la solita patente: se ad esempio guida un'auto in classe di merito 1 e assicura una moto fino a 125 cc, riparte per la moto dalla classe 14 come un neopatentato con la A1, anche se entrambi i veicoli sono guidabili con la stessa patente B.



La legge n. 99/2009: le nuove polizze poliennali[modifica | modifica wikitesto]
Una norma approvata il 9 luglio 2009, promulgata con la legge 23 luglio 2009 n. 99,[5] modifica nuovamente l'art. 1899 del codice civile. La legge reintroduce la possibilità per le compagnie e gli assicuratori di offrire polizze del ramo danni di durata pluriennale, in cambio di uno sconto rispetto alla polizza annuale.

In base alla precedente normativa, la polizza poteva prevedere un rinnovo tacito per un massimo di due anni per volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo decennale, un preavviso massimo di 6 mesi.

Il decreto Bersani bis aveva imposto che ogni anno il cliente potesse dare disdetta, quindi aveva ridotto il tempo massimo per il tacito rinnovo a 1 anno e abrogato ogni periodo vincolante nelle polizze pluriennali.

Il ddl sviluppo mantiene la disciplina del decreto Bersani bis, in quanto il cliente deve sempre avere scelta fra il prodotto annuale e quello poliennale. Quello pluriennale è reintrodotto, ma con l'obbligo di uno sconto, un preavviso ridotto a 60 giorni e un vincolo dimezzato a 5 anni.

Sono nulle le clausole che impongono al cliente un vincolo superiore a 5 anni, oltre tale periodo il cliente può sempre dare disdetta. Nulla vieta la stipula di polizze pluriennali che si possono disdire di anno in anno, quindi con un periodo vincolato minore di 5 anni, o del tutto assente.

La legge non precisa alcuna percentuale minima di sconto, né che la polizza debba essere senza oneri, per cui la compagnia potrebbe richiedere la restituzione degli sconti praticata in caso di disdetta prima del periodo vincolato indicato nella polizza.



La legge n. 221/2012 e l'abolizione del cosiddetto "tacito rinnovo"[modifica | modifica wikitesto]
Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221,[6] ha inoltre abolito il tacito rinnovo (di conseguenza, non sussiste più l’obbligo di comunicare alla propria compagnia la cessazione del contratto RC Auto, né delle eventuali garanzie accessorie a esso correlato) prevedendo una deroga all'art. 1899 del codice civile italiano: infatti modificando il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") ha inserito nella legge del 2005 l'art. 170-bis il quale dispone al comma 1 che:

«Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.»
Direttive dell'Unione Europea[modifica | modifica wikitesto]
La Direttiva 2009/103/CE[7], così come già era disposto dalla precedente Direttiva 2005/14/CE (abrogata)[8], ha confermato in capo alle assicurazioni l'obbligatorietà di un importo minimo di copertura in caso di sinistri con danni alle persone e/o alle cose[9].


Assicurazione Kasko. ... Per questo tipo di danni, l'unica copertura assicurativa è la formula Kasko. La Kasko è una polizza facoltativa che risarcisce i danni subiti dalla propria auto: generalmente è cara, può essere tuttavia molto utile per tutelare veicoli nuovi o di elevato valore economico.



Cosa si intende per polizza Kasko

La polizza Kasko è una garanzia accessoria che completa la classica polizza RCA: copre infatti danni causati alla vettura e che non rientrano nel risarcimento a carico di terzi.
La Kasko consente quindi di ottenere un risarcimento per i danni causati al proprio veicolo quando avviene un incidente causato da distrazione, disattenzione e colpa. Copre cioè i danni che la normale Rc auto non mette in conto.
Assicurazione Kasko: la copertura della polizza

La polizza Kasko quindi, permette all’assicurato di ottenere il risarcimento dei danni materiali al proprio veicolo quando il sinistro è causato da distrazione o imperizia, cioè indipendentemente dalla responsabilità del guidatore. Si tratta nello specifico di una polizza facoltativa che, in aggiunta alla classica Rc auto, consente di ottenere il risarcimento dei danni non coperti dall'assicurazione di qualcun altro.
L’assicurazione Kasko interviene in caso di: ribaltamento dell'auto, uscita fuori strada del veicolo, urto contro muri o marciapiedi ecc.
È importante sapere tuttavia che l'assicurazione Kasko copre solo i danni alla vettura, non anche quelli eventualmente riportati dal conducente. In questi casi è necessario acquistare la garanzia tutela del conducente, che copre anche i danni fisici.
Assicurazione Kasko: cosa non copre la polizza

Tuttavia, quando si stipula una polizza Kasko, non significa che qualsiasi danno materiale al proprio veicolo venga risarcito. Ci sono dei casi in cui questa assicurazione non ricopre il risarcimento del danno. Per esempio:
danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
danni avvenuti durante la guida da parte di persona senza patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
i danni provocati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e altre ipotesi;
I danni derivanti da eventi atmosferici, a meno che non si acquisti la garanzia eventi atmosferici;
danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce ecc.



Assicurazione Kasko: quando conviene stipularla

Stipulare una polizza Kasko conviene in particolar modo se si possiede un’auto nuova e dal prezzo elevato, le cui riparazioni potrebbero costare parecchio.
Se invece l’auto ha un basso valore commerciale, la polizza Kasko potrebbe risultare poco vantaggiosa.
La polizza Kasko generalmente è utile e conveniente se si percorrono molti chilometri alla guida, se si abita in una zona caratterizzata da un’alta concentrazione di traffico, se si è guidatori poco attenti e infine per i neopatentati. In ogni caso, però, ognuno deve fare le opportune valutazioni per capire se effettivamente la polizza Kasko conviene in relazione al proprio stile di guida e all’utilizzo della vettura.
Polizza Mini Kasko: una valida alternativa

Per chi ha meno necessità, la polizza Mini-Kasko costituisce un'ottima soluzione. Quest'ultima infatti copre solo i danni causati all'auto in caso d'incidente indipendentemente dalla colpa. A differenza della Kasko standard offre garanzie minori, ma dal momento che la copertura è inferiore, anche il costo diminuisce. Per chi vuole quindi ampliare la protezione del proprio mezzo, ma non può permettersi di spendere grosse cifre di premio assicurativo annuale, la Mini-Kasko è una valida opzione.
TAGS:ASSICURAZIONE AUTO, POLIZZA KASKO


CHE COS’È LA POLIZZA KASKO





Un’assicurazione in grado di coprire i danni in ogni caso, anche quando la colpa è tua, non sarebbe un grande vantaggio? Scopriamo l’utilità di avere una garanzia kasko per chi trascorre molto tempo al volante e per chi vuole limitare le spese in caso di incidenti.

Quante volte capita di dover ricorrere all’assicurazione in caso di incidente? Solitamente si utilizza la classica polizza assicurativa RCA, che copre i danni materiali che vengono causati ad altre persone. E in tutti gli altri casi? Molti incidenti avvengono durante la circolazione del veicolo su strada, ma ci sono anche quelli che non hanno un responsabile preciso, come nel caso di manovre sbagliate legate alla disattenzione.

Pertanto, per chi volesse ampliare la copertura assicurativa, esiste una valida alternativa che prende il nome di formula kasko. Scopriamo come funziona questa polizza e quali danni riesce a coprire, evidenziando i suoi vantaggi e le sue formule particolari.

Come funziona la Kasko
In cosa consiste la garanzia accessoria della polizza Kasko

Quando conviene la Kasko
Ecco quando dovresti sottoscrivere la polizza Kasko

Polizza Kasko: cosa copre
Tutti i danni coperti dalla polizza

Polizza Kasko: cosa non copre
Scopri cosa non è incluso nella Kasko

Cosa significa Kasko completa e mini-kasko
Due soluzioni alternative per lo stesso tipo di polizza

Come funziona la Kasko
La formula Kasko è una polizza facoltativa. Diversamente dalla RC Auto, che è obbligatoria per legge e tutela solo per i danni causati a terze persone, la sua particolarità è quella di fornire una protezione completa e un sicuro risarcimento, senza tenere conto delle responsabilità.

Che sia colpa di una manovra sbagliata non importa: attraverso la Kasko si potrà affrontare la conseguenza del danno in modo più agevole, ottenendo una copertura immediata. Si tratta, infatti, di un tipo di polizza che rientra tra le garanzie accessorie ma che fornisce vantaggi indiscutibili.

Si vuole, così, dare la giusta tutela al guidatore e al proprio veicolo, anche quando si è costretti a dover far fronte a ingenti danni, ma non si può attribuire il danno a terzi. Il suo costo può essere calcolato in base alla formula scelta, che stabilisce se la copertura è da intendersi come illimitata oppure se deve sottostare a limitazioni legate al valore commerciale del veicolo o prevede un massimale fisso.

Questo tipo di polizza, inoltre, vale anche come assicurazione moto, non soltanto per le automobili.

Quando conviene la Kasko
Quando si sta per sottoscrivere un’assicurazione auto è opportuno capire quale sia la più conveniente, in base al tipo di veicolo che si possiede e all’utilizzo che si fa del mezzo. Esistono dei casi in cui la polizza assicurativa standard è sufficiente, ma ce ne sono altri in cui la soluzione, per essere vantaggiosa, deve essere un’altra.

È il profilo del guidatore che stabilisce il tipo di assicurazione ideale. E nel caso della formula Kasko ci sono proprio delle situazioni specifiche che la rendono quasi indispensabile per usufruire dei suoi benefici.

Chi possiede un’auto appena uscita dal concessionario e dal valore piuttosto alto ha tutto l’interesse di non subire alcun tipo di danno, sia mentre si trova a circolare su strada che mentre è in sosta. Ogni eventuale riparazione, infatti, comporterebbe dei costi ingenti, che però si possono coprire attraverso la stipula di una garanzia Kasko.

Lo stesso vantaggio può essere utile per chi ha preso la patente da poco tempo. Distrazione, poca esperienza o una sicurezza eccessiva sono spesso la causa di incidenti fra i giovani, che necessitano di una copertura maggiore.

Anche chi percorre molti chilometri può trovare vantaggiosa la stipula di una polizza kasko, perché come guidatore, è soggetto a stare molte ore su strada e il rischio di ritrovarsi coinvolto in incidenti aumenta in modo esponenziale.

Polizza Kasko: cosa copre
Cerchiamo di capire quando può essere utile la garanzia kasko e quando l’assicurazione non è costretta a pagare il risarcimento. Diamo, quindi, uno sguardo ai casi in cui è possibile fare la denuncia del sinistro ed essere rimborsati.

Ecco cosa copre la polizza Kasko:

L’assicurazione di responsabilità civile serve a coprire ogni eventuale danno non necessariamente legato a terzi o ad altre vetture;
I casi di collisione uscendo da una strada secondaria;
I casi di ribaltamento del veicolo;
I casi di urto contro gli ostacoli, sia fissi che mobili.
Per quanto riguarda furto e incendio non dolosi, cioè non provocati volontariamente dal proprietario del veicolo ma al limite causati dalla negligenza, ci sono delle clausole aggiuntive. Lo stesso vale per i danni legati ai cristalli che delimitano il veicolo, come i finestrini, il parabrezza e il tettuccio apribile superiore.

A seconda della formula scelta si può, dunque, approfittare dei vantaggi di una copertura più o meno completa, per tutelare la propria auto e risparmiare in caso di sinistro.

Polizza Kasko: cosa non copre
Secondo le disposizioni previste dalle condizioni contrattuali della garanzia Kasko, esistono anche delle situazioni in cui il risarcimento non è garantito.

Ecco cosa non copre la polizza Kasko:

Se il guidatore non è in possesso di una regolare patente di guida o in corso di validità;
Se il conducente si è messo al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, mettendo a repentaglio la propria vita e quella di altri;
Se si provocano i danni in modo volontario per usufruire della copertura assicurativa;
Se si urtano animali selvatici;
Se i danni non riguardano il veicolo ma le persone. In questi casi bisogna aggiungere la copertura che copre i danni fisici;
Se si sono verificati atti vandalici, come la rottura dello specchietto o i graffi sulla carrozzeria;
Se ci sono danni per agenti atmosferici e non si è firmato per una polizza assicurativa aggiuntiva che comprenda anche queste casistiche. (Si intendono quei fenomeni, come trombe d’aria, grandine, inondazioni e frane, di una violenza tale da essere riconosciuti pericolosi dall’osservatorio meteorologico).
Per assicurare la propria auto o moto, il costo della polizza è variabile a seconda delle agevolazioni personali che si vogliono ottenere, prestando attenzione anche al costo del mezzo e al premio assicurativo. Ecco perché al momento di sottoscrivere il contratto con la compagnia assicurativa bisogna valutare bene l’informativa precontrattuale e analizzare la propria situazione. Il preventivo per diverse assicurazioni auto diventa fondamentale per avere chiari sia i vantaggi che le tariffe di ciascuna.

Cosa significa Kasko completa e mini-kasko
Oltre alla Kasko tradizionale, detta anche completa perché copre tutti i danni senza valutare le responsabilità, esiste anche la cosiddetta mini-kasko.

Si tratta di una polizza con qualche limitazione, che non prevede alcun risarcimento nel caso in cui gli incidenti siano stati causati dal solo proprietario. Secondo la sua formula, infatti, verranno considerati validi solo i danni legati al coinvolgimento con altre vetture.

Quindi, per fare un esempio pratico, se si urta un albero si è coperti soltanto dalla Kasko completa ma non dalla mini-kasko, mentre se si tampona un’altra macchina si può ottenere il rimborso in entrambi i casi.

Inoltre, non si ha alcun tipo di deprezzamento se sussiste un danno parziale entro i 12 mesi dall’immatricolazione del mezzo.

Risulta inevitabile la sostanziale differenza di prezzo tra le due polizze assicurative. Nel secondo caso, detto anche collisione, i costi sono sicuramente più contenuti e si risparmia circa la metà del costo totale.

Dopo aver enumerato i vantaggi di una garanzia kasko, a prescindere dalla formula scelta, è doveroso aggiungere che è comunque prevista una franchigia del 10%, cioè l’assicurato ha il compito di prendersi l’onere del pagamento di una percentuale dei danni. Si parla di una cifra che non è mai inferiore ai 500 euro.

Ma è ben poca cosa rispetto al risparmio complessivo e, soprattutto, a quello che si ottiene in confronto ad una polizza assicurativa tradizionale, perché la sua validità ha il privilegio di non dipendere dalla responsabilità del conducente.

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