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 allestimento bai vigili del fuoco

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el magutt

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MessaggioTitolo: allestimento bai vigili del fuoco   allestimento bai vigili del fuoco Icon_minitimeMer Ott 01, 2014 10:06 am

la bai produce allestimenti per veicoli antiincendio con sede a brescia

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MessaggioTitolo: veicoli trasporto bestiame   allestimento bai vigili del fuoco Icon_minitimeMer Ott 01, 2014 10:20 am

I Camion bestiame sono dei veicoli adibiti al trasporto di animali vivi. Per assicurare il benessere degli animali trasportati, in particolare su lunghi tragitti, i camion bestiame devono soddisfare determinate caratteristiche. La struttura dei camion bestiame deve essere concepita in modo tale da evitare sofferenze per gli animali che vengono trasportati. Pertanto, questo tipo di veicolo è dotato di alcuni accorgimenti che consentono di ottenere una buona aerazione e ventilazione all'interno del mezzo, e di assicurare agli animali spazio adeguato. I camion bestiame devono essere realizzati in modo da proteggere gli animali da eccessivi sbalzi di temperatura e dalle condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, questi veicoli sono provvisti di tetto e pareti apribili. A seconda del tipo di animale trasportato, variano alcune caratteristiche come l'inclinazione della rampa, che non può superare un angolo di 20 gradi rispetto al piano orizzontale per trasporto di suini, cavalli e vitelli, o di 26 gradi per il trasporto di bovini e ovini diversi dai vitelli.

I camion bestiame assicurano che all'interno del veicolo gli animali abbiano un'aria in quantità e qualità opportuna in relazione alla specie. La ventilazione forzata deve essere applicata soltanto in caso di viaggi di lunga durata. Sulle pareti laterali dei camion bestiame devono essere applicate delle aperture dotate di meccanismi in grado di garantire il ricambio d'aria all'interno del mezzo. In particolare, questi veicoli devono garantire che la ventilazione sia adeguata sopra gli animali quando questi si trovino in posizione eretta. Inoltre, i camion bestiame devono essere illuminati in maniera tale da permettere le operazioni di ispezione e cura degli animali trasportati. I camion per il trasporto di bestiame devono essere dotati di aperture che permettano l'ispezione degli animali ma ne impediscano la caduta o la fuga. I camion bestiame sono anche dotati di dispositivi di controllo della temperatura in grado di far scattare un allarme quando questa superi la soglia consentita. La legge prevede anche che i camion bestiame siano provvisti di un sistema di navigazione che permetta di verificare, in caso sia necessario, il giorno, l'ora e il luogo della partenza, l'effettuazione di soste, la durata del viaggio e se sia stato aperto o chiuso il portellone.

Uno dei modelli più utilizzati di camion bestiame è Iveco Eurocargo, che può essere dotato di tetto sollevabile e tramezza per ovini e suini.

normativa

gni giorno migliaia di animali destinati all’allevamento e alla macellazione sono trasportati sulle strade d’Europa; l’Italia rappresenta un importante crocevia di questo commercio in quanto Paese importatore e di transito verso altri Paesi UE o Paesi terzi.
Al fine di tutelare il benessere degli animali durante il trasporto, l’Unione europea ha emanato il Regolamento 1/2005, entrato in applicazione dal 5 gennaio 2007, che ha cambiato radicalmente il quadro normativo precedente, prevedendo disposizioni più severe e restrittive.
Allo scopo di agevolare ed uniformare l’attività di controllo da parte delle Autorità a ciò deputate, siano esse Autorità sanitarie competenti (Veterinari ufficiali), che organi di polizia, è stato redatto il manuale sui controlli che trovate anche su questo sito che sintetizza le disposizioni legislative vigenti ed il sistema sanzionatorio correlato.
Nel manuale ed in questo sito vengono riassunti in maniera schematica e di facile consultazione gli adempimenti previsti dal Regolamento in questione, le previsioni in tutte le aree disciplinate, le relative sanzioni e un’ampia panoramica di foto e casi concreti rappresentando così un utile ausilio per tutti coloro che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel controllo delle violazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto.

norme
I veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi devono possedere:
• caratteristiche generali della carrozzeria e delle strutture per carico e scarico adeguatamente realizzate per non esporre gli animali a lesioni o sofferenze inutili,
• caratteristiche specifiche che variano in relazione a finalità del trasporto e lunghezza del viaggio.

In via generale, si distinguono veicoli adibiti a trasporto di animali per finalità:
• non commerciali: trattasi di trasporti effettuati senza finalità di lucro o per soddisfare esigenze di cura dell´animale trasportato; il trasporto non è soggetto al regolamento CE ma è subordinato al rispetto delle disposizioni generali e alle norme del CDS;
• commerciali di animali vertebrati vivi: trattasi di trasporti effettuati conto terzi in viaggi di qualsiasi durata e "lunghi viaggi" oppure di trasporti effettuati a determinate condizioni da allevatori con propri veicoli agricoli. La materia, fatte salve alcune eccezioni, è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1/2005 concernente la protezione degli animali durante il trasporto. Il regolamento detta prescrizioni relative a trasporto e caratteristiche dei mezzi di trasporto (veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili) e/o dei contenitori utilizzati.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi dotati permanentemente di carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi sono classificati per trasporto specifico.
Tra i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi vengono utilizzati:
• rimorchi TATS (per trasporto di attrezzature turistico sportive, come il trasporto di cavalli) che, per definizione, sono destinati a trasporti non finalizzati al commercio);
• veicoli per il trasporto di soli animali domestici soggetti a determinate prescrizioni del CDS.

L´approvazione dei veicoli per trasporto specifico di animali è di competenza degli UMC (approvazione in unico esemplare) o dei CPA e la classificazione è riportata sulla carta di circolazione.
In linea generale, il trasporto di animali vivi deve sempre avvenire:
• in presenza della documentazione prevista caso per caso,
• nel rispetto delle prescrizioni specifiche previste nel caso di animali colpiti da malattie infettive,
• nel rispetto delle prescrizioni e dei documenti previsti per il trasporto degli animali da compagnia.

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI ANIMALI PER ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Il trasporto di animali non collegato ad un´attività economica non è soggetto all´applicazione del regolamento. Trattasi del trasporto di animali da compagnia, cani da caccia, cavalli verso manifestazioni non professionali, ecc. effettuato dai rispettivi proprietari oppure dal trasporto di animali finalizzato alla cura degli animali stessi.
I veicoli utilizzati a tale scopo devono possedere i requisiti previsti dalle norme del CDS e, eventualmente, quelli generali previsti per il trasporto di animali vivi.
Sono previste specifiche prescrizioni e deroghe per il trasporto di animali:
• domestici su veicoli diversi da quelli disciplinati dal Regolamento di polizia veterinaria,
• su motocicli e ciclomotori a due ruote,
• domestici su rimorchi TATS finalizzato ad attività sportive, partecipazione a mostre o gare.

Trasporto di animali domestici su veicoli diversi da quelli disciplinati dal Regolamento di polizia veterinaria

Su veicoli diversi da quelli disciplinati dal Regolamento di polizia veterinaria è vietato il trasporto di animali domestici (equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e animali da cortile) in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
"È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo". Qualora i suddetti accessori siano installati permanentemente (circostanza abbastanza rara) occorre chiedere specifica autorizzazione al competente UMC.
Il trasporto non richiede l´utilizzo di un veicolo per trasporto specifico.

Motocicli e ciclomotori a due ruote per il trasporto di animali

Su motocicli e ciclomotori a due ruote in generale è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore a condizione che:
• siano solidamente assicurati;
• non sporgano lateralmente rispetto all´asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma oltre i cinquanta centimetri;
• non impediscano o limitino la visibilità al conducente.

Gabbie e contenitori non sono soggetti a specifica approvazione da parte del UMC e il trasporto non richiede l´utilizzo di un veicolo per trasporto specifico.

Rimorchi TATS per il trasporto di animali per attività sportive, partecipazione a mostre o gare

Un caso particolare è rappresentato dai rimorchi TATS adibiti al trasporto di animali vivi.
I TATS sono rimorchi ad un´asse o due assi posti a distanza non superiore a un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive: imbarcazioni, alianti nonché veicoli, animali domestici per attività sportive, partecipazione a mostre o gare.
Tali veicoli:
• trasportano uno o più animali (ad es.: cavalli) contemporaneamente e, di norma, vengono utilizzati per il trasporto verso manifestazioni ippico-sportive a carattere non professionale e, pertanto, sono destinati a trasporti che non costituiscono oggetto di commercio;
• non sono classificati come "rimorchi per trasporto specifico" ma rientrano tra i veicoli adibiti al trasporto di attrezzature turistiche e sportive e sono inquadrati a parte (come le caravan) dal vigente CDS;
• presentano specifiche caratteristiche costruttive e possono avere una massa complessiva variabile tra un valore minimo e massimo (risultante dalla carta di circolazione e dalla targhetta VIN applicata sul veicolo).

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI ANIMALI VERTEBRATI VIVI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

La materia, fatte salve alcune eccezioni, è attualmente disciplinata dal regolamento concernente la protezione degli animali durante il trasporto. Il regolamento si applica al trasporto all´interno della UE di animali vertebrati vivi in relazione ad un´attività economica.
Il trasporto di animali, inteso come movimentazione di animali e operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino al completo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione, viene effettuato tramite:
• uno o più mezzi di trasporto (veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili),
• contenitori (cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida diversa da un mezzo di trasporto).

Il regolamento CE:
• non si applica al trasporto di:
- animali, non in relazione con un´attività economica,
- animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, su parere di un veterinario (cura dell´animale trasportato);
• si applica parzialmente ai trasporti effettuati da allevatori con propri veicoli agricoli e non a scopo economico in conto proprio entro determinate distanze;
• è applicato dal 5.1.2007 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi;
• detta prescrizioni, variabili anche in funzione della lunghezza del viaggio (breve viaggio o lungo viaggio), sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
• prevede caratteristiche del mezzo di trasporto obbligatorie per viaggi di qualsiasi durata e caratteristiche aggiuntive che devono essere presenti nei mezzi di trasporto adibiti ad effettuare "lunghi viaggi" (viaggi che superano 8 ore); per questi ultimi è previsto inoltre il rilascio del certificato di omologazione a seguito di apposite ispezione e omologazione.

Condizioni generali per il trasporto di animali vivi

In generale, il trasporto di animali vivi deve essere effettuato in condizioni tali che non siano esposti a lesioni o sofferenze inutili. Il regolamento prevede che:
• veicoli e strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l´incolumità degli animali;
• agli animali deve essere garantito uno spazio d´impiantito e un´altezza libera sufficienti e adeguati alla loro taglia e al viaggio previsto.

Caratteristiche obbligatorie per tutti i veicoli

Indipendentemente dalla durata dei viaggi a cui sono destinati, tutti i veicoli, i contenitori (es. gabbie, casse, ecc.) e le loro attrezzature (rampe, paratie, altre infrastrutture) devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
• evitare lesioni e sofferenze e assicurare l´incolumità degli animali;
• poter essere mantenuti puliti e disinfettati dopo ogni trasporto;
• evitare che gli animali fuggano o cadano fuori;
• essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
• assicurare il mantenimento della quantità e della qualità dell´aria appropriate alle specie trasportate;
• presentare una superficie d´impiantito antisdrucciolo;
• presentare una superficie d´impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
• proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
• garantire l´accesso e fornire un´illuminazione sufficiente per consentire l´ispezione e la cura degli animali durante il trasporto;
• avere un compartimento destinato agli animali, nel quale, anche se a più livelli, sia sempre garantito uno spazio sufficiente per una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovino in posizione eretta naturale e che non impedisca per nessun motivo il loro movimento naturale;
• avere paratie sufficientemente forti per resistere al peso degli animali; a questo proposito è opportuno ricordare che le paratie non devono essere costituite da strutture a griglia e devono giungere il più vicino possibile al pavimento; questo per impedire che gli animali, a causa del loro normale movimento e di quello dell´automezzo, possano rimanere intrappolati e riportare fratture alle zampe o lesioni ancor più gravi;
• disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che garantisca il benessere in funzione di specie, numero di animali trasportati, durata del percorso e condizioni atmosferiche.

Caratteristiche addizionali per il trasporto in contenitori o gabbie

Il regolamento prevede che i contenitori in cui sono trasportati animali:
• siano contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali;
• siano sempre tenuti in posizione verticale (la parte alta deve essere sempre chiaramente segnalata);
• tenuti sempre in posizione verticale;
• collocati e movimentati in modo da ridurre al minimo scossoni o sobbalzi, in modo particolare durante le fasi di movimentazione a terra e di carico e scarico;
• fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

I contenitori di peso superiore ai 50 kg, inoltre, devono essere:
• dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentirne un adeguato e saldo fissaggio al mezzo di trasporto su cui sono caricati;
• fissati al mezzo di trasporto prima dell´inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo stesso.

Caratteristiche addizionali per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina

I veicoli che effettuano lunghi viaggi devono possedere caratteristiche aggiuntive al fine di migliorare le condizioni con cui gli animali delle varie specie sono trasportati.
Attualmente il regolamento prevede caratteristiche aggiuntive solamente per lunghi viaggi di animali domestici appartenenti alle specie degli equidi (cavallo, asino e loro incroci) e alle specie bovina, ovina, caprina e suina.
Nessun requisito aggiuntivo è, invece, previsto per lunghi viaggi di pollame, altri animali da cortile, animali da compagnia e, comunque, per tutte le altre specie non richiamate.
Oltre alle caratteristiche generali sono previste le seguenti caratteristiche addizionali richieste per i veicoli destinati ad effettuare lunghi viaggi:
• tetto di colore chiaro e adeguatamente isolato;
• pavimento realizzato in materiali antisdrucciolo;
• lettiera appropriata o di materiale equivalente che garantisca il benessere degli animali in funzione di specie, numero di animali trasportati, durata del viaggio e condizioni atmosferiche; il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni (ad es. paglia, segatura, ecc.);
• divisori che creino compartimenti separati. Devono essere progettati in modo tale da poter essere spostati per adeguare la dimensione del compartimento a requisiti specifici, tipo, taglia e numero degli animali. Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, ad eccezione delle femmine che viaggiano con i loro puledri;
• nella formazione dei compartimenti si dovrà sempre fare in modo che tutti gli animali abbiano un libero accesso all´acqua, soprattutto nel caso del trasporto di suini dove l´acqua deve essere continuamente a disposizione durante tutto il lungo viaggio;
• riserva d´acqua: mezzi di trasporto e contenitori devono essere dotati di una riserva d´acqua affinché il guardiano possa fornire acqua immediatamente in modo che animale possa abbeverarsi, se necessario, durante il viaggio. I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali a bordo del veicolo. La capacità totale dei serbatoi d´acqua deve essere almeno pari all´1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d´acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell´acqua. Devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento;

• riserva di alimenti: i veicoli devono avere a bordo una quantità sufficiente di alimenti che devono essere:
- appropriati agli animali trasportati non solo per quanto riguarda la specie ma anche per l´età e per le particolari esigenze nutritive del periodo (ad es. animali in lattazione);
- protetti da possibili cause di deterioramento (ad es. pioggia o comunque condizioni atmosferiche avverse) e di inquinamento (ad es. polvere, carburante, gas di scarico, urina ed escrementi di animali).

Se per la somministrazione dell´alimento è necessaria una specifica attrezzatura (ad es. mangiatoia per la somministrazione di mangimi in farina), questa deve essere:
- presente sul mezzo di trasporto;
- progettata in modo da poter essere fissata al mezzo di trasporto in modo da evitarne il capovolgimento durante la somministrazione ed essere riposta separatamente dagli animali durante la marcia dell´automezzo in modo da evitare traumi dovuti a parti sporgenti;

• sistemi di ventilazione progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, la temperatura all´interno del vano di carico sia mantenuta in un intervallo compreso fra 5 e 30 °C, per tutti gli animali, con una tolleranza di +/-5 °C in funzione della temperatura esterna. Nel valutare i parametri di legge suddetti non si devono però mai dimenticare alcune semplicissime nozioni di base quali:
- gli animali domestici sono sempre molto più sensibili al caldo che al freddo;
- la maggiore o minore sopportazione di condizioni sfavorevoli di temperatura è condizionata dal grado di umidità relativa;
- la temperatura ottimale massima per tutte le specie animali che qui interessano è inferiore ai 30 °C richiamati dal regolamento. La temperatura di 35 °C, tollerata dalla legge in condizioni di caldo particolare, è invece mal tollerata dagli animali che possono essere esposti a questa temperatura solo per tempi brevi (nei gruppi di bovini può comparire mortalità per ipertermia nel caso di umidità superiore a 60%);
- il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell´aria, con un flusso minimo per una capacità nominale di 60 m³/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore;
• sistemi di controllo della temperatura: i veicoli devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura e di un sistema per registrarne i dati, che deve avere:
- sonde collocate nelle zone del vano di carico che, in funzione delle caratteristiche costruttive e di utilizzo, siano esposte alle condizioni climatiche peggiori (più caldo, più freddo);
- sistema di allarme per segnalare al conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo;
• sistema di navigazione (infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti): a decorrere dall´1.1.2007, per quelli di nuova costruzione, e dall´1.1.2009, per quelli già in circolazione a quella data, i veicoli devono essere dotati di un appropriato sistema di navigazione satellitare che consenta la registrazione e la trasmissione di informazioni relative a:
- luogo in cui sono state effettuate le soste,
- data e ora di partenza e di arrivo,
- data e ora di inizio e di fine delle soste intermedie e relative durate,
- motivo della sosta,
- identificazione del trasportatore,
- informazioni sull´apertura/chiusura del portellone di carico.

Strutture per carico e scarico

Tutti i veicoli devono essere dotati di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali (rampe o ascensori, ecc.). Le attrezzature (es. rampe) devono essere progettate per poter funzionare in modo rapido e agevole.
Le strutture di carico/scarico devono essere progettate, costruite, mantenute e usate per:
• prevenire lesioni e sofferenze degli animali;
• ridurre al minimo agitazione e disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l´incolumità;
• garantire superfici non scivolose e protezioni laterali che impediscano la fuga degli animali.

Le rampe devono avere inclinazioni compatibili e affrontabili con una certa facilità da parte degli animali trasportati; in particolare le rampe devono rispettare i seguenti parametri relativi alle diverse specie:
• suini, vitelli e cavalli: non devono avere pendenza superiore ad un angolo di 20°, vale a dire al 36,4% rispetto all´orizzontale;
• ovini e i bovini diversi dai vitelli: non devono avere pendenza superiore a un angolo di 26° 34´, vale a dire al 50% rispetto all´orizzontale;
• per qualsiasi specie, comunque, quando l´inclinazione è superiore a 10°, vale a dire al 17,6% rispetto all´orizzontale, le rampe devono essere munite di accorgimenti (ad es. assi trasversali che impediscano di scivolare) che permettano agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà.

Per calcolare la pendenza delle rampe è sufficiente:
• prolungare idealmente la superficie della rampa fino al punto in cui il prolungamento tocca il piano orizzontale determinando, così il punto A;
• partendo dal punto A e sulla linea di proiezione della rampa sul piano orizzontale, misurare la distanza di 100 centimetri determinando, così il punto B;
• dal punto B e procedendo perpendicolarmente al piano orizzontale, si traccia una linea ideale che incontra la rampa nel punto C;
• si determina, poi, la misura del segmento BC;
• tale misura, espressa in centimetri ci fornisce il dato della pendenza della rampa espressa in percentuale.

Piattaforme di sollevamento e piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.
Come l´automezzo, anche le strutture di carico e scarico devono essere pulite e disinfettate al termine di ogni scarico completo di animali.

Presenza della lettiera

Di norma, è opportuno che il trasporto di animali avvenga in presenza di idonea lettiera. La sua presenza diviene, tuttavia, obbligatoria:
• nei trasporti di animali per lunghi viaggi (esclusi animali in contenitori);
• nel caso di trasporto di suinetti di meno di 10 kg, agnelli di meno di 20 kg, vitelli di meno di sei mesi e di puledri di meno di quattro mesi d´età.

La lettiera deve essere idonea o di materiale adeguato equivalente e deve garantire il benessere in funzione di specie, numero di animali trasportati, durata del percorso e condizioni atmosferiche.
Il materiale utilizzato per la lettiera deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Segnalazione esterna dei veicoli

I veicoli utilizzati per il trasporto di animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi (ad es.: scritta "TRASPORTO ANIMALI").
Le scritte devono essere:
• collocate all´esterno del veicolo;
• di dimensioni e in posizione ben visibile tranne i casi in cui gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati in modo chiaro e visibile con l´indicazione della presenza di animali vivi e presentino etichette per segnalare la parte alta del contenitore (v. inPratica 337.2.3).

Pulizia dopo ogni carico

Dopo ogni carico, i veicoli devono essere puliti e disinfettati.
Sui veicoli che viaggiano scarichi deve essere apposto un cartello con la scritta "MEZZO DISINFETTATO".

Certificato di omologazione

I veicoli adibiti al trasporto di animali su strada per lunghi viaggi devono essere stati ispezionati ed omologati.
Per tali veicoli è previsto il rilascio del Certificato di omologazione da parte del servizio veterinario dell´ASL; il certificato contiene:
• dati di immatricolazione,
• indicazione sul sistema di navigazione,
• tipo di animali ammessi al trasporto,
• superficie del piano,
• validità del certificato,
• organismo che rilascia il certificato.

Per brevi viaggi è sufficiente un´autodichiarazione (check-list) per la certificazione dei requisiti dei veicoli vistata dal servizio veterinario dell´ASL.

APPROVAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SPECIFICO DI ANIMALI VIVI

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi dotati di carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi sono classificati tra gli autoveicoli per trasporto specifico.
Tali veicoli devono essere dotati di carrozzeria permanentemente installata ed idonea allo scopo che, si ritiene, debba essere munita di:
• pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami;
• pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione per veicoli con carrozzeria a furgone;
• pavimento dei piani raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami per veicoli adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti.

I veicoli adibiti al trasporto di animali vertebrati vivi per attività economica devono possedere le specifiche caratteristiche previste per tali veicoli in relazione alle finalità del trasporto di cui al regolamento (CE).
L´approvazione della carrozzeria e la classificazione del veicolo per trasporto specifico di animali vivi si ottiene sottoponendo a visita e prova il veicolo completo di carrozzeria presso il competente UMC previa presentazione di apposita istanza unitamente alla documentazione di origine e installazione della carrozzeria e corresponsione della tariffa 3.1.
L´UMC, a seguito dell´esito favorevole della visita e prova aggiorna la carta di circolazione (veicoli circolanti) mediante il rilascio di un duplicato del documento oppure rilascia il certificato di approvazione o la carta di circolazione (veicoli nuovi, mai immatricolati).

sintesi:
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

Questo testo disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione europea (UE), qualora il trasporto sia effettuato in relazione con una attività economica, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere.

Il regolamento rafforza la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo, nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda il trasporto.

Operatori e rispettive responsabilità

Il regolamento estende le responsabilità in materia di benessere degli animali a tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che precedono e seguono il trasporto. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a vigilare sull'osservanza della legislazione durante le operazioni pertinenti alle loro competenze.

Sono interessati i trasportatori (come nella precedente normativa), gli organizzatori di trasporti e i conducenti, nonché i "detentori di animali trasportati" (personale dei centri di raccolta, dei mercati, dei macelli e allevatori).

Tutti gli operatori e il loro personale devono ricevere un'adeguata formazione. In particolare, autisti e accompagnatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato in seguito a una formazione completa sul benessere degli animali durante il trasporto e sancita dal superamento di un esame da parte di un organismo indipendente abilitato dalle autorità competenti.

Autorizzazioni e controlli

Per tutti i percorsi superiori a 65 km, i trasportatori devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o rappresentati. Per ottenere detta autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate.

Per i lunghi viaggi (di durata superiore a otto ore), il richiedente deve fornire anche:

una documentazione specifica: certificati di idoneità per conducenti e accompagnatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che verranno impiegati, informazioni sui mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli, piani di emergenza;
la prova la prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare, a decorrere dal 1°gennaio 2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per i vecchi veicoli.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quinquennale, presentano un formato europeo armonizzato e sono registrate in una base di dati elettronica accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri.

Nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, i trasportatori devono inoltre essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato e che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.).

Le autorità competenti devono organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati.

Durante i controlli l'autorità competente deve verificare, oltre alle informazioni riportate nel giornale di viaggio, la validità delle autorizzazioni, i certificati di omologazione e di idoneità. I veterinari ufficiali devono anche verificare lo stato degli animali e la loro idoneità a proseguire il viaggio. In caso di trasporto via mare, devono essere verificate anche le condizioni e la conformità della nave adibita al trasporto.

Regole tecniche per il trasporto degli animali

Il regolamento introduce norme più restrittive applicabili al trasporto su percorsi di durata superiore alle otto ore. Tali regole riguardano tanto i veicoli quanto gli animali.

Il regolamento prevede un'attrezzatura di migliore qualità nei mezzi di trasporto, in particolare un dispositivo per la regolazione della temperatura (ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d'allarme nella cabina del conducente), una possibilità permanente di abbeveraggio, il miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi (ventilazione, dispositivi di abbeveraggio, sistema di omologazione, ecc.).

È vietato il trasporto di certi animali, come quelli giovanissimi (i vitelli di meno di dieci giorni, i suini di meno di tre settimane e gli agnelli di meno di una settimana) tranne se il percorso è inferiore a 100 km. Il regolamento vieta anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto.

Inoltre le condizioni di trasporto di lunga durata dei cavalli sono migliorate soprattutto dall'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali.

Le disposizioni relative alla durata di percorso e agli spazi previsti per gli animali restano immutate rispetto alla vecchia regolamentazione. Per quanto riguarda la durata del trasporto, il regolamento prevede durate diverse secondo il tipo di animali: animali non svezzati, che ricevono un'alimentazione lattea (9 ore di viaggio, poi un'ora di risposo per l'abbeveraggio, poi 9 ore di viaggio), suini (24 ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo), cavalli (24 ore di viaggio con abbeveraggio ogni 8 ore), bovini, ovini e caprini (14 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 14 ore di viaggio). Le sequenze sopra descritte possono essere ripetute se gli animali sono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno 24 ore in un posto di controllo approvato.

Contesto

La questione della revisione della durata massima del trasporto e delle densità di carico di animali (due settori rimasti invariati rispetto alla legislazione precedente) deve essere oggetto di una nuova proposta che sarà presentata al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ed elaborata in funzione dell'applicazione delle nuove norme da parte degli Stati membri.

Il presente regolamento abroga e sostituisce la direttiva 91/628/CEE con effetto dal 5 gennaio 2007.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1/2005
25.1.2005
applicabilità: 5.1.2007(eccetto l'articolo 6, paragrafo 5: 5.1.2008)
-
GU L 3 del 05.1.2005
ATTI COLLEGATI

Decisione 2004/544/CE del Consiglio, del 21 giugno 2004, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (riveduta) [Gazzetta ufficiale L 241 del 13.7.2004].
La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali è entrata in vigore nel 1971. Nel 1995 le parti contraenti hanno deciso di attualizzarne le disposizioni per tener conto dei progressi scientifici e dell'esperienza acquisita in questo settore. La Convenzione riveduta fissa regole precise che si applicano a tutte le specie animali e che riflettono anche le modifiche apportate alla legislazione dell'UE. Attualmente i 15 vecchi Stati membri dell'UE sono tutti parte della Convenzione, come anche Cipro, l'Islanda, la Norvegia, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Russia, la Svizzera e la Turchia.

Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [Gazzetta ufficiale L 174 del 2.7.1997].
L'Unione europea fissa criteri comuni per i posti di controllo (o "punti di sosta") presso i quali gli animali devono essere scaricati in caso di trasporto di lunga durata. Queste norme mirano a garantire la salute e il benessere degli animali durante tali soste.

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